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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16567/2026

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co [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. z"7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che lo assolveva dal delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 2 d.lgs. n. 74/00 commesso nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl) confermando la statuizione di condanna per il reato di cui al capo b) (art.8 d.

Igs. n. 74/00 commesso nella medesima qualità sopra richiamata con riferimento a talune fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl), rideterminando, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/00, non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, con riferimento alla finalità di consentire a terzi l'evasione, posto che non risulta individuato il vantaggio fiscale che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto e che sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata ad un'affermazione apodittica.

1. Il terzo motivo censura vizio di motivazione con rifermento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more dell'udienza, il ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo dei dedotti motivi di censura della sentenza impugnata, si osserva che il ricorrente non si confronta gli argomenti motivazionali svolti dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di confermare la ritenuta inesistenza delle fatture contestate in ragione dei seguenti elementi: - delle causali dedotte ("debito per consulenza sviluppo del v/s marchi e prodotto" e "sconti e/o abbuoni"); - dell'entità degli sconti con esse praticati pur in presenza di rapporti commerciali esigui; 2- della unicità dell'operazione di vendita carburante dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA] srl; - del mancato rinvenimento di documentazione relativa ai rapporti di consulenza e/o scontistica tra le due società.

A fronte di tale motivazione, scevra dai censurati profili di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, il motivo dedotto è generico.

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], addotte dal ricorrente a riprova della censura formulata, non risultano neppure allegate al ricorso o comunque oggetto di specifica indicazione ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., oltre a prospettare una lettura alternativa dei fatti fondata sulla mera prospettazione difensiva, in carenza di ulteriori elementi.

2. Il secondo motivo di ricorso non risulta oggetto di censura in appello (ed infatti non viene riportato nel riepilogo dei motivi di appello, pagina 3 della sentenza impugnata, non contestato sul punto), sicché è in questa fase inammissibile per tardività.

3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non tiene in adeguata considerazione la motivazione svolta dalla Corte territoriale che, sul punto (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), svolge ampia valutazione, valorizzando, tra gli altri elementi, l'insufficienza della sola condizione di incensuratezza dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., e la mancanza di elementi positivi valutabili al medesimo scopo.

A fronte di tale motivazione, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per il quale la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819- L 1 01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione 3della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. z"7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che lo assolveva dal delitto di cui al capo a) della rubrica (art. 2 d.lgs. n. 74/00 commesso nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl) confermando la statuizione di condanna per il reato di cui al capo b) (art.8 d. Igs. n. 74/00 commesso nella medesima qualità sopra richiamata con riferimento a talune fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl), rideterminando, per l'effetto, il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00, non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, con riferimento alla finalità di consentire a terzi l'evasione, posto che non risulta individuato il vantaggio fiscale che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto e che sul punto la Corte territoriale si sarebbe limitata ad un'affermazione apodittica. 1. Il terzo motivo censura vizio di motivazione con rifermento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more dell'udienza, il ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo dei dedotti motivi di censura della sentenza impugnata, si osserva che il ricorrente non si confronta gli argomenti motivazionali svolti dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di confermare la ritenuta inesistenza delle fatture contestate in ragione dei seguenti elementi: - delle causali dedotte ("debito per consulenza sviluppo del v/s marchi e prodotto" e "sconti e/o abbuoni"); - dell'entità degli sconti con esse praticati pur in presenza di rapporti commerciali esigui; 2- della unicità dell'operazione di vendita carburante dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA] srl; - del mancato rinvenimento di documentazione relativa ai rapporti di consulenza e/o scontistica tra le due società. A fronte di tale motivazione, scevra dai censurati profili di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, il motivo dedotto è generico. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], addotte dal ricorrente a riprova della censura formulata, non risultano neppure allegate al ricorso o comunque oggetto di specifica indicazione ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., oltre a prospettare una lettura alternativa dei fatti fondata sulla mera prospettazione difensiva, in carenza di ulteriori elementi. 2. Il secondo motivo di ricorso non risulta oggetto di censura in appello (ed infatti non viene riportato nel riepilogo dei motivi di appello, pagina 3 della sentenza impugnata, non contestato sul punto), sicché è in questa fase inammissibile per tardività. 3. Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non tiene in adeguata considerazione la motivazione svolta dalla Corte territoriale che, sul punto (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), svolge ampia valutazione, valorizzando, tra gli altri elementi, l'insufficienza della sola condizione di incensuratezza dell'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., e la mancanza di elementi positivi valutabili al medesimo scopo. A fronte di tale motivazione, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per il quale la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819- L 1 01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione 3della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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