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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15610/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava inammissibile - perché non ammesso dalla legge - il reclamo, personalmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] (assoggettato a custodia cautelare in carcere, nonché al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.) avverso i provvedimenti del Presidente dell'organo giudiziario, che avevano negato al detenuto la possibilità di svolgere in videoconferenza i colloqui con i suoi familiari.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il giudice a quo non si sarebbe dovuto limitare alla constatazione della non reclamabilità del provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto convertire l'impugnazione, nel merito certamente fondata, in ricorso per cassazione e ordinare la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso coglie nel segno, nella parte in cui deduce che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, e sulle modalità del loro svolgimento, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari sono ricorribili direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (in termini, tra le molte, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927-01).

E' esatta altresì la successiva deduzione, secondo cui il giudice a quo, a fronte di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riqualificare l'impugnazione e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice funzionalmente competente (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01).

2. Ciò posto, nel caso di specie, nel quale il giudice adito dall'impugnante ha omesso di procedere alla riqualificazione, e alla trasmissione degli atti in Cassazione, questa Corte deve annullare senza rinvio l'adottata decisione di inammissibilità, in quanto erronea, e ritenere il giudizio, dopo aver qualificato l'atto di impugnazione come ricorso (da ultimo, Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540-01).

L'impugnazione, convertita in ricorso, si profila allora come inammissibile, perché proposta personalmente dall'interessato, in violazione delle norme codicistiche che prevedono ormai che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso, lo dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava inammissibile - perché non ammesso dalla legge - il reclamo, personalmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] (assoggettato a custodia cautelare in carcere, nonché al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.) avverso i provvedimenti del Presidente dell'organo giudiziario, che avevano negato al detenuto la possibilità di svolgere in videoconferenza i colloqui con i suoi familiari. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice a quo non si sarebbe dovuto limitare alla constatazione della non reclamabilità del provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto convertire l'impugnazione, nel merito certamente fondata, in ricorso per cassazione e ordinare la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso coglie nel segno, nella parte in cui deduce che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, e sulle modalità del loro svolgimento, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari sono ricorribili direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (in termini, tra le molte, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927-01). E' esatta altresì la successiva deduzione, secondo cui il giudice a quo, a fronte di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riqualificare l'impugnazione e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice funzionalmente competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01). 2. Ciò posto, nel caso di specie, nel quale il giudice adito dall'impugnante ha omesso di procedere alla riqualificazione, e alla trasmissione degli atti in Cassazione, questa Corte deve annullare senza rinvio l'adottata decisione di inammissibilità, in quanto erronea, e ritenere il giudizio, dopo aver qualificato l'atto di impugnazione come ricorso (da ultimo, Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540-01). L'impugnazione, convertita in ricorso, si profila allora come inammissibile, perché proposta personalmente dall'interessato, in violazione delle norme codicistiche che prevedono ormai che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso, lo dichiara i
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