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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25445/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SAVARESE Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa in relazione alla detenzione di alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico per essere stato affermato che la detenzione dello stupefacente fosse destinata alla cessione a terzi.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano improponibili vertendo su profili di responsabilità dell'imputato a fronte di motivi di appello che attenevano al profilo sanzionatorio, risultando pertanto la relativa questione non più scrutinabile in quanto non proposta nel precedente grado di giudizio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore / Il F3residnte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SAVARESE Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa in relazione alla detenzione di alcune dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico per essere stato affermato che la detenzione dello stupefacente fosse destinata alla cessione a terzi. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano improponibili vertendo su profili di responsabilità dell'imputato a fronte di motivi di appello che attenevano al profilo sanzionatorio, risultando pertanto la relativa questione non più scrutinabile in quanto non proposta nel precedente grado di giudizio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estensore / Il F3residnte
Sentenza Cassazione n. 25445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris