CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12154/2016 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-controSPORTGEAR S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMarianna Bruscuglia unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondogrado di Trento n. 95/01/15, depositata il 19 novembre 2015udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso notificato in data 10 aprile 2012, laSportsgear s.a.s. impugnava l’avviso di accertamento n.T2A08GP02241/2011, notificato in data 25 novembre 2011,mediante il quale l’Ufficio, in rettifica della dichiarazione ModelloUNICO SC 2007, per l’anno di imposta 2006, accertava in capo allaricorrente, società consolidata, una maggiore IRES pari ad euro69.230.00, oltre interessi e sanzioni. Tale avviso di accertamentoveniva notificato anche in capo alla consolidante NewsportCompany s.a.s. in quanto responsabile solidale. Era altresìimpugnato anche l’avviso di accertamento n. T2A03GP02247/2011notificato sempre in data 25 novembre 2011, mediante il quale, inrettifica sempre della dichiarazione Modello [OSCURATO:PERSONA] 2007, perl’anno di imposta 2006, veniva accertata in capo alla ricorrente,società consolidata, una maggiore IRAP pari ad euro 8.916,00 edIVA per 32.763,00, oltre interessi e sanzioni.Con separato ricorso, notificato in pari data, la societàimpugnava l’avviso di accertamento n. T2A03GP03209/2011,notificato in data 14 dicembre 2011, mediante il quale, in rettificadella dichiarazione Modello [OSCURATO:PERSONA] 2008, per fanno di imposta2007, veniva accertata in capo alla ricorrente, società consolidata,un minor credito IVA, rispetto al dichiarato, per euro 40.617,06,oltre interessi e sanzioni.Gli accertamenti scaturivano da un’attività di verifica fiscalecondotta dall’Agenzia delle entrate - Ufficio di Rovereto, conclusasicon la redazione di un processo verbale di constatazione redatto eNumero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026consegnato in data 27 giugno 2008 si riscontravano le seguentiviolazioni:A1. rettifiche di ricavi non inerenti per euro 127.818,10 inviolazione dell’art. 109 c.5 del d.P.R. n. 917/86 (c.d. TUIR) econseguente IVA indetraibile per euro 25.563,62 in violazionedell’articolo 19 del d.P.R. n. 633/72. Dal controllo della contabilità edella dichiarazione presentata dalla società Sportsgear s.a.s.,emergeva che la stessa aveva fatto confluire tra le rettifiche deiricavi dichiarati per l’anno di imposta 20U6 il premio di fineanno/bonus riconosciuto alla società Capogruppo, NewsportCompany s.r.l. per complessivi euro 127.818,10, bonus collegato alraggiungimento di un target di fatturato. Contabilmente, in data31/12/2006 la società provvedeva a registrare la nota di accreditoda emettere (per euro 127.818,10), rettificando i ricavi dicompetenza del 2006 per il relativo importo. La nota di accredito n.2/2411 veniva successivamente emessa in data 11/09/2007.L'Ufficio disconosceva tale rettifica per il fatto che il costo sostenutodalla società ricorrente non rivestiva le caratteristiche necessarie adimostrare l’inerenza e l’esistenza dei costi imputati a titolo di“storno di ricavi”. Il recupero ai fini IVA veniva effettuato conavviso di accertamento n. T2A03GP03209/2011, relativamenteall’anno di imposta 2007;A2. addebito di costi non inerenti per euro 75.267,22 inviolazione dell’art. 109 c. 5 del d.P.R. n. 917/86 e conseguente IVAindetraibile per euro 15.053,44 in violazione dell’articolo 19 deld.P.R. n. 633/72 Dal controllo della contabilità e della dichiarazionepresentata dalla società emergeva che la stessa aveva fattoconfluire tra “servizi e spese varie magazzinoinfragruppo/company” per l’anno di imposta 2006 il costosostenuto per il servizio di smistamento delle merci presso ilNumero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026magazzino della controllante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. Il costodedotto nell’anno 2006 era pari a complessivi euro 75.267,22.Detto costo veniva determinato sulla base di accordi contenuti inuna lettera datata 9/8/2005 e precisamente pari al 3%dell’imponibile della merce (pari ad euro 2.508.907,38), che venivasottoposta ad attività di smistamento ed etichettatura.Contabilmente, in data 31/12/2006 la società provvedeva aregistrare la fattura da ricevere rilevando il relativo costo come dicompetenza dell’anno 2006. La fattura n. 269 venivasuccessivamente emessa dalla capogruppo in data 17/09/2007. Ilrecupero ai fini IVA veniva effettuato con avviso di accertamento n.T2A03GP03209/2011, relativamente all’anno di imposta 2007.B1. IVA indebitamente detratta su note di accredito registratenel 2006 ma riferite a costi del 2005 per euro 11.191,56 inviolazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72. In data 31/12/2006 lasocietà aveva registrato la nota di accredito relativa al premio difine anno/bonus riconosciuto alla società Capogruppo, NewsportCompany s.r.l. per l’anno 2005 pari ad euro 55.957,82, portando indetrazione nel 2006 l’IVA pari ad euro 11.191,56. Dunque, larettifica di ricavi era confluita nel Conto economico dell’anno 2005mentre l’IVA era stata portata in detrazione nel momento diemissione della nota di accredito, ossia nell’anno 2006. Lacontestazione ai fini delle II.DD. e IRAP era stata oggetto direcupero con l’avviso di accertamento n. T2A03GP04684/2010notificato per l’anno di imposta 2005, definito ai sensi dell’articolo15 del d. Lgs. n. 218/97;B2. IVA indebitamente detratta a fronte di costi non inerentiper euro 20.454,06 in violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 Indata 23/06/2006 la società registrava la fattura relativa al costosostenuto per il servizio di smistamento delle merci presso ilNumero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026magazzino della controllante, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’anno2005 pari ad euro 102.270,28, portando in detrazione un’impostapari a euro 20.454,06 nel 2006. La contestazione ai fini delle II.DD.e IRAP era stata oggetto di recupero con l’avviso di accertamenton. T2A03GP04684/2010, notificato per fanno di imposta 2005definito ai sensi dell’art. 15 del d. Lgs. n. 218/97.L’Ufficio si costituiva nei giudizi promossi chiedendo il rigettodei ricorsi.Con sentenza n. 57/05/14, depositata in data 17 febbraio2014, la Commissione tributaria di primo grado di Trentoaccoglieva i ricorsi, previa loro riunione.2. – Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate proponevaLa contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Trento, consentenza n. 95/01/15, depositata il 19 novembre 2015, harigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 117 edell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/86 (c.d. TUIR) in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La sentenza risulterebbe erroneaavendo affermato che allorquando una società abbia optato per ilregime di tassazione di gruppo, le riprese a tassazione di costi noninerenti sostenuti dalla controllata sarebbero illegittime perchéNumero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026basate su valutazioni di carattere economico insindacabili da partedell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto destinate a valereall’interno del “gruppo” e prive di rilevanza esterna. Secondo igiudici, la strategia commerciale di gruppo non sarebbe sindacabilee ciò legittimerebbe la ricorrente a porre in essere qualsivogliagenere di operazione commerciale all’interno del gruppo seppur inviolazione delle regole di determinazione del reddito di impresa. Sievidenzia che nel nostro sistema non esiste una “inerenza digruppo" e ciascuna società è un autonomo soggetto passivo diimposta, a prescindere dalla sua appartenenza ad un gruppo, conla conseguenza che un costo sostenuto nell’interesse del gruppo èdeducibile in capo alla singola società solo se e in quanto soddisfianche l’interesse di questa. Ne consegue che, per quantonell’ambito di un gruppo il concetto di inerenza possa, almeno inlinea di principio, assumere contorni più ampi, la Corte dicassazione ha chiarito (sentenza 16642/2011) che“l’antieconomicità della gestione di una società non puòlegittimamente dipendere, sotto il profilo fiscale, da politiche digruppo volte semplicemente a dirottare i ricavi dall’uno all’altrosoggetto, senza una valida e comprovata giustificazione”. Né,esiste una regola in base alla quale l’Agenzia delle entrate, quandodisconosce la deducibilità di un componente negativo per difetto diinerenza in capo ad una consolidata, deve tenerne conto qualemaggior costo o minore ricavo in capo ad altra società partecipanteal consolidato. Pertanto, secondo parte ricorrente, così come inmancanza di opzione per il consolidato ex art. 117 del TUIR laripresa a tassazione in sede di accertamento del costo sostenutodalla società acquirente o committente non avrebbe giustificatol’esenzione del corrispondente ricavo da parte della societàfornitrice, allo stesso modo l’opzione per la tassazione complessivaNumero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026di gruppo non potrebbe far acquisire detto diritto alla consolidatache ha imputato il ricavo. In conclusione, un componente negativo,indebitamente dedotto, rimane tale anche all’interno dellatassazione su base consolidata, sì che le affermazioni della Corte digiustizia tributaria apparirebbero – sempre secondo l’Agenzia delleEntrate - del tutto errate.Con il secondo motivo si contesta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 36, d. Lgs. n. 546/1992. dell’art. 132 c.p.c.,comma 2, n. 4), dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; si lamenta il vizio dimotivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. La motivazione della pronuncia di appello sarebbe - sostienela ricorrente - puramente apodittica in quanto sganciata dalriferimento ai dati fattuali e alle specifiche valutazioni inerenti leoperazioni contestate operate in sede di primo grado e di appelloda parte dell’Ufficio.2. – In via pregiudiziale, va rilevata la carenza d'integrità delcontraddittorio per due ordini di ragioni.In primo luogo, le questioni oggetto del giudizio riguardanodue società – la Sportsgear s.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -aderenti al regime del consolidato fiscale nazionale.L'art. 40 bis del TUIR - quale aggiunto dall'art. 35, comma 1,del d.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni,nella L. 30 luglio 2010, n. 122, con decorrenza dal primo gennaio2011, per quanto qui rileva (comma 2), dopo aver stabilito che «Lerettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto chepartecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificatosia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinataconseguentemente la maggiore imposta accertata riferita al redditocomplessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate», prevedeNumero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026espressamente che «La società consolidata e la consolidante sonolitisconsorti necessari».Detta norma trova applicazione nel giudizio in esame, aventead oggetto in origine l'impugnazione dinanzi alla Commissionetributaria di primo grado di Trento di avvisi di accertamentonotificati successivamente al 1 gennaio 2011, ove è in discussionela rettifica di ricavi e costi non inerenti, oltre a IVA indebitamentedetratta nei rapporti tra la società Capogruppo, Newsport CompanyS.r.l., e l'odierna contribuente.La pretermissione di un soggetto cui la legge espressamentedell’intero processo e di tutti gli atti in esso compiuti, ivi compresala sentenza ora in esame (Cass. n. 32122/2024; Cass. n.1329/2020).Non solo.In secondo luogo, rileva la Corte che il giudizio dovrà esserealtresì integrato nei confronti degli altri soci.Nel processo tributario, e per vero da tempo, questa Corteritiene che l’unicità dell'atto di accertamento (d.P.R. n. 600 del1973, art. 40) e la consequenzialità del riparto tra i soci (ex art. 5TUIR), costituiscono il presupposto unitario, che determina di perse' la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anchese all’attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativiavvisi a tutti i soggetti interessati (società e soci). Di conseguenzail ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessatidestinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizionecessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deveordinare l'integrazione del contraddittorio (per tutte, Cass. Sez. Un.n. 14815/2008).Numero registro generale 12154/2016Numero sezionale 965/2026Numero di raccolta generale 7680/2026Data pubblicazione 30/03/2026Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti principi didiritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’interogiudizio.3. – Essendosi al cospetto di una nullità del processo per laquale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti algiudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383,comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992, allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, in diversacomposizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio,previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortipretermessi.Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese processualidel presente giudizio di Legittimità, a norma degli artt. 385, comma3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d. Lgs. n. 546 del 1992. P.Q.Mpronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Trento, cui demanda anche diprovvedere sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 30 gennaio 2026.Il PresidenteRoberto Succio