CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 18388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agirone in data 09/07/2025udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRTTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, qualegiudice di appello, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone in data11/10/2022, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cuiall’art. 633 cod. pen. commesso in epoca antecedente e prossima al 16/02/2017, deducendol’intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.2. Il ricorso è fondato.2.1. Il termine massimo di prescrizione per il delitto contestato e ritenuto in sentenza è di annisette e mesi sei, cui devono aggiungersi gg. 245 di sospensione in grado di appello, pertanto, ilreato consumato in data 16/02/2017 deve ritenersi estinto per prescrizione maturata il21/04/2025 (16/02/2017 + anni sette e mesi sei = 16/08/2024 cui devono aggiungersi mesi 8e gg. 5 di sospensione = 21/04/2025), in data antecedente alla pronuncia della sentenza diappello datata 09/07/2025.2.2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto perprescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]