CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MARIA, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n. 1266/2024, depositata il 22 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1266/2024, pubblicata in data 22/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello diRoma Capitale avverso la decisione della CGT di primo grado di Roma diNumero registro generale 19396/2024Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 8439/2026Data pubblicazione 03/04/2026annullare, su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria,l’avviso di accertamento in rettifica TASI 2014 n. 6168, dell’importo dieuro 3.321,65 quale maggior imposta, oltre euro 1.660,83 a titolo disanzione per presentazione di “infedele dichiarazione” IMU/TASI, per untotale di euro 5.059,41 (comprensivo di interessi e spese di notifica).Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,articolato in due motivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] diMaria resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, degli artt. 10,comma 4, e 14, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 9, comma 6, d.lgs.n. 23/2011, nonché del d.m. 26/6/2014, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto tardiva la notificadell’avviso di accertamento in rettifica impugnato (relativo alla TASI 2014)sull’errato presupposto che il termine decadenziale di cui al citato art. 1,comma 161, decorresse dal 31/12/2014. In particolare, secondo ilricorrente, il giudice di appello aveva errato nella valutazione dell’attoimpositivo, da cui emergeva che l’Istituto aveva dichiarato un soloimmobile su tredici accertati. Pertanto, trattandosi di omessa (e non diinfedele) dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica dell'avvisodi accertamento decorreva dal 31 dicembre dell’anno in cui ladichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata, e cioè dal 31/12/2015,con conseguente tempestività dell’avviso, notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindientro il termine decadenziale del 31/12/2020.1.1. La censura è inammissibile.1.2. La Corte distrettuale perviene al convincimento che non si versi inipotesi di “omessa dichiarazione IMU”, ma di “infedele dichiarazione”, sullabase della documentata presentazione, da parte della contribuente, delladichiarazione IMU per l’annualità 2012, ed in assenza di “intervenuteNumero registro generale 19396/2024Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 8439/2026Data pubblicazione 03/04/2026modifiche sostanziali tali da mutare gli elementi dichiarativi”, nonché dellostesso avviso di accertamento, dal quale risulta l’irrogazione di “sanzioniper infedele dichiarazione e non per omessa dichiarazione”.1.3. In particolare, il giudice di appello desume l’avvenutapresentazione di una dichiarazione relativa agli immobili oggetto diaccertamento sia dalla documentazione prodotta dalla controricorrente (e,segnatamente, dalla dichiarazione IMU/TASI dell’anno 2012, nella qualevengono dichiarati gli immobili oggetto di accertamento, alcuni nel quadrosub A, relativo agli “immobili totalmente imponibili” ed altri nel quadro subB, dedicato agli “immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti”) siadallo stesso atto impositivo, che fa esclusivo riferimento all’emersione di“infedeltà nella dichiarazione”, tanto nella parte motiva (cfr. pg. 2:“Dall’istruttoria svolta sono emersi i seguenti elementi: infedeltà delladichiarazione IMU/IUC-IMU/IUC-TASI”) quanto in sede di “determinazionedell’imposta dovuta” (cfr. pg. 3: “Pertanto, è stata riscontrata la seguenteviolazione: infedele dichiarazione”) e di “irrogazione della sanzione” (cfr.pg. 4: “Descrizione violazione e sanzione applicata infedeledichiarazione”), nonché nel prospetto contabile (cfr. pg. 5), in cui si dàconto del parziale versamento dell’imposta e della sanzione per infedeledichiarazione.1.4. Ebbene, a fronte di un accertamento di questo tenore, il ricorsomira a sollecitare una diversa lettura dell'avviso di accertamentoimpugnato che conduca questa Corte a ritenere che il contribuente, nel2012, avesse dichiarato uno solo dei tredici immobili accertati nell’avviso.1.5. La censura è, dunque, inammissibile, disvelando il tentativo dirimettere in discussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione dilegge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in meritoalla (prova della) ricorrenza di un’ipotesi di dichiarazione infedele, e nonomessa.Numero registro generale 19396/2024Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 8439/2026Data pubblicazione 03/04/20261.6. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).1.7. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).1.8. In definitiva, non è qui in discussione il principio, invocato dalricorrente, secondo cui l'omessa indicazione, nella dichiarazione di cui ald.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4, anche di un solocespite immobiliare, soggetto ad autonoma imposizione, costituisceomessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite ed è punibile, aisensi del citato d.lgs., art. 14, comma 1, a titolo di "omessa presentazionedella dichiarazione o denuncia" e non, ai sensi del comma 2 della stessanorma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli" (v. Cass. 21686/2010,18503/2010, 932/2009, richiamate dalla più recente Cass. 29250/2025),quanto il fatto storico – accertato dai giudici di merito – che lacontribuente abbia presentato una dichiarazione IMU/TASI in relazione agliimmobili cui si riferisce l’impugnato avviso di accertamento.Numero registro generale 19396/2024Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 8439/2026Data pubblicazione 03/04/20261.9. L’articolazione del motivo di ricorso non consente, pertanto, disuperare lo specifico accertamento in fatto svolto dal giudice del gravame,accertamento che, come già rilevato, ha desunto l’avvenuta presentazionedi una dichiarazione dalla documentazione prodotta dal ricorrente e dallostesso atto impositivo.1.10. Ne consegue che, fermo l’accertamento fattuale in relazioneall’avvenuta presentazione della dichiarazione, correttamente è stataaffermata la decadenza dal potere di accertamento, essendo l’avviso statonotificato il 17/12/2020, quindi oltre il termine - ex art. 1, comma 161,legge n. 296/2006 - del (31/12/2019, cioè) 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui il versamento dell’imposta (TASI 2014) avrebbedovuto essere effettuato.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenzaper omessa e/o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132,secondo comma, num. 4 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 4, cod. proc. civ.2.1. La censura è infondata.2.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).2.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoNumero registro generale 19396/2024Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 8439/2026Data pubblicazione 03/04/2026argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016; 21174/2024; 2689/2023).2.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma,num. 4, cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).2.5. Ebbene, alla stregua dei su richiamati princìpi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che èstato idoneamente giustificato in considerazione della ritenutainsussistenza di una ipotesi di omessa dichiarazione.2.6. E non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità dellasentenza una diversa valutazione dei fatti di causa, come operata dalmotivo in esame intriso di riferimenti a circostanze fattuali, né, tantomeno, l’evenienza che la motivazione non soddisfi le aspettative di chi èrimasto soccombente (Cass. 21420/2025).3. Le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate inNumero registro generale 19396/2024Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 8439/2026Data pubblicazione 03/04/2026euro 1.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, ivae cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia