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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 44000/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in relazione ai capi 1 e 5 dell'imputazione provvisoria, confermando nel resto la misura custodiale in relazione agli altri capi.

Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al • citato art. 73, comma 5.

Rileva in particolare, che la decispne impugnata, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul tema (richiama soprattutto Sez. 6, n. 20532 del 2022), ha considerato quali fattori ostativi l'estesa platea di acquirenti su cui poteva contare il ricorrente e la costante disponibilità di sostanza stupefacente (sebbene non risultante da intercettazioni telefoniche e testimonianze dettagliate sul punto), nonostante l'attività di spaccio abbia riguardato solo quattro soggetti cui sono stati ceduti quantitativi di mezzo grammo per volta.

Nessuna attenzione ha, invece, posto il Tribunale alla circostanza della carenza di un'organizzazione dell'attività in questione.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e di carattere confutativo attraverso il quale si sollecita una non consentita rilettura degli elementi indiziari considerati dal Tribunale ai fini della qualificazione giuridica della condotta.

Il Tribunale ha innanzitutto ricostruito gli elementi indiziari a carico del ricorrente, la cui sussistenza e gravità non è stata contestata dal ricorrente: risulta, infatti, che il ricorrente è stato sottoposto a controllo unitamente ad altro soggetto ed entrambi sono stati trovati in possesso di eroina; il ricorrente aveva due involucri contenenti gr. 0,4090 di eroina - da cui sono risultate ricavabili sette dosi singole medie - ed un telefono cellulare; dal controllo dei tabulati telefonici sono stati individuati e sentiti quattro clienti di cui tre hanno confermato di avere acquistato - chi da un anno, chi da sei mesi - eroina con cadenza giornaliera, bisettimanale o settimanale, dal ricorrente; tre clienti hanno anche identificato fotograficamente il ricorrente mentre un quarto, pur avendo reso dichiarazioni a carico del ricorrente (così si legge nell'ordinanza impugnata) non ha voluto sottoscrivere il verbale di sommarie informazioni.

Sulla base di tale quadro indiziario, il Tribunale, con motivazione immune da vizi e saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha considerato corretta l'esclusione della fattispecie di lieve entità in ragione dei seguenti elementi: la disponibilità del cellulare dove poteva essere rintracciato da un vasto numero di clienti; le modalità della condotta, connotata da appuntamenti concordati telefonicamente, elemento questo reputato sintomatico della disponibilità di scorte significative da parte del ricorrente; il quantitativo complessivo di eroina ceduto ai tre acquirenti, quantificato, alla stregua delle loro dichiarazioni, in 486 dosi di eroina, pari a 256 grammi di sostanza (elemento non contestato dal ricorrente).

Si tratta di una valutazione che, anche in considerazione della fase procedimentale in cui si inserisce, appare incensurabile e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione; si veda anche Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Perugia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in relazione ai capi 1 e 5 dell'imputazione provvisoria, confermando nel resto la misura custodiale in relazione agli altri capi. Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al • citato art. 73, comma 5. Rileva in particolare, che la decispne impugnata, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul tema (richiama soprattutto Sez. 6, n. 20532 del 2022), ha considerato quali fattori ostativi l'estesa platea di acquirenti su cui poteva contare il ricorrente e la costante disponibilità di sostanza stupefacente (sebbene non risultante da intercettazioni telefoniche e testimonianze dettagliate sul punto), nonostante l'attività di spaccio abbia riguardato solo quattro soggetti cui sono stati ceduti quantitativi di mezzo grammo per volta. Nessuna attenzione ha, invece, posto il Tribunale alla circostanza della carenza di un'organizzazione dell'attività in questione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico e di carattere confutativo attraverso il quale si sollecita una non consentita rilettura degli elementi indiziari considerati dal Tribunale ai fini della qualificazione giuridica della condotta. Il Tribunale ha innanzitutto ricostruito gli elementi indiziari a carico del ricorrente, la cui sussistenza e gravità non è stata contestata dal ricorrente: risulta, infatti, che il ricorrente è stato sottoposto a controllo unitamente ad altro soggetto ed entrambi sono stati trovati in possesso di eroina; il ricorrente aveva due involucri contenenti gr. 0,4090 di eroina - da cui sono risultate ricavabili sette dosi singole medie - ed un telefono cellulare; dal controllo dei tabulati telefonici sono stati individuati e sentiti quattro clienti di cui tre hanno confermato di avere acquistato - chi da un anno, chi da sei mesi - eroina con cadenza giornaliera, bisettimanale o settimanale, dal ricorrente; tre clienti hanno anche identificato fotograficamente il ricorrente mentre un quarto, pur avendo reso dichiarazioni a carico del ricorrente (così si legge nell'ordinanza impugnata) non ha voluto sottoscrivere il verbale di sommarie informazioni. Sulla base di tale quadro indiziario, il Tribunale, con motivazione immune da vizi e saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha considerato corretta l'esclusione della fattispecie di lieve entità in ragione dei seguenti elementi: la disponibilità del cellulare dove poteva essere rintracciato da un vasto numero di clienti; le modalità della condotta, connotata da appuntamenti concordati telefonicamente, elemento questo reputato sintomatico della disponibilità di scorte significative da parte del ricorrente; il quantitativo complessivo di eroina ceduto ai tre acquirenti, quantificato, alla stregua delle loro dichiarazioni, in 486 dosi di eroina, pari a 256 grammi di sostanza (elemento non contestato dal ricorrente). Si tratta di una valutazione che, anche in considerazione della fase procedimentale in cui si inserisce, appare incensurabile e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione; si veda anche Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cos
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