Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01952/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ii4 c' La CORTE APPELLO dit(amp.phassoì con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 4 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di insolvenza fraudolenta ai danni della società autostrade [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: -violazione degli articoli 40 e 81 cod.pen. poiché la corte per attribuire all'imputata la responsabilità ha affermato che il rilevantissimo numero di accessi abusivi compiuti dalla vettura nella disponibilità dell'imputata dimostrano la sua colpevolezza.

Dall'istruttoria è emerso che l'auto era intestata ad una società e non era nella esclusiva disponibilità dell'imputata - vizio di motivazione poiché in mancanza di una prova certa della disponibilità da parte dell'imputata della vettura che ha posto in essere gli abusivi passaggi al casello autostradale, doveva pervenirsi ad una assoluzione dell'imputata.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate.

A pagina quattro della sentenza impugnata si dà atto che l'imputata è stata controllata alla guida dell'autovettura, che aveva effettuato il transito senza pagare il dovuto circa 30 minuti prima del controllo di P.G..

Correttamente la corte ne ha desunto la prova che l'imputata avesse la disponibilità dell'autovettura in questione non solo nel giorno del controllo, ma anche nei giorni immediatamente precedenti e la stessa non ha fornito alcuna diversa ricostruzione.

Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica.

Il ricorrente non si confronta con tale motivazione e tende ad introdurre censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ii4 c' La CORTE APPELLO dit(amp.phassoì con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 4 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di insolvenza fraudolenta ai danni della società autostrade [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: -violazione degli articoli 40 e 81 cod.pen. poiché la corte per attribuire all'imputata la responsabilità ha affermato che il rilevantissimo numero di accessi abusivi compiuti dalla vettura nella disponibilità dell'imputata dimostrano la sua colpevolezza. Dall'istruttoria è emerso che l'auto era intestata ad una società e non era nella esclusiva disponibilità dell'imputata - vizio di motivazione poiché in mancanza di una prova certa della disponibilità da parte dell'imputata della vettura che ha posto in essere gli abusivi passaggi al casello autostradale, doveva pervenirsi ad una assoluzione dell'imputata. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. A pagina quattro della sentenza impugnata si dà atto che l'imputata è stata controllata alla guida dell'autovettura, che aveva effettuato il transito senza pagare il dovuto circa 30 minuti prima del controllo di P.G.. Correttamente la corte ne ha desunto la prova che l'imputata avesse la disponibilità dell'autovettura in questione non solo nel giorno del controllo, ma anche nei giorni immediatamente precedenti e la stessa non ha fornito alcuna diversa ricostruzione. Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione e tende ad introdurre censure di merito che esulano dal sindacato di questa Corte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris