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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16388/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00IH0Q9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 30 luglio 2007. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Bologna valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava un numero elevato di precedenti penali e non aveva mostrato segni di resipiscenza, non consentendo di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, anche alla luce delle condizioni di precarietà economica e sociale del ricorrente, che, tra l'altro, non "era mai andato a scuola" e viveva ai margini del tessuto sociale. [OSCURATO:PERSONA] che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte in tema di misure alternative alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00IH0Q9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 30 luglio 2007. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di sorveglianza di Bologna valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava un numero elevato di precedenti penali e non aveva mostrato segni di resipiscenza, non consentendo di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, anche alla luce delle condizioni di precarietà economica e sociale del ricorrente, che, tra l'altro, non "era mai andato a scuola" e viveva ai margini del tessuto sociale. [OSCURATO:PERSONA] che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte in tema di misure alternative alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris