CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Aurika TIRON colpevole di false attestazioni alla polizia municipale in merito alle proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, impugnando l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale veniva rigettata l'istanza di trattazione del processo in forma orale. 3. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria conclusiva, con la quale insiste nei motivi di ricorso, osservando che la normativa emergenziale prevedeva esclusivamente un termine finale entro il quale presentare la richiesta di discussione orale che, nel caso di specie, risulterebbe rispettato, stando al tenore dell'istanza di parte, e, in particolare, dell'inciso «Si chiede, sin da ora, la discussione del gravame». Inciso, comunque, ossequioso del «termine perentorio [finale] di quindici giorni liberi prima dell'udienza». Nel caso di specie, infatti, la richiesta di discussione intervenne il 23 settembre 2022, unitamente a quella di fissazione dell'udienza, che si celebrò il 13 dicembre 2022 e, quindi, nel rispetto del <<termine perentorio [finale] di quindici giorni liberi prima dell'udienza». Rileva, inoltre, che il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato, recava la dizione <Pubblica Udienza» . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarato inammissibile. 1. L'art. 23 del d.I.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19", dispone, al primo comma, che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. La sequenza procedimentale, dunque, prevede che, fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. 2. Nel caso di specie, l'istanza di fissazione dell'udienza, allegata al ricorso, non è equiparabile alla diversa istanza prevista dalla normativa speciale, emanata per fronteggiare la pandemia da Covid -19, che, come si è visto, rende necessaria una specifica istanza di trattazione orale entro un termine perentorio decorrente dalla notifica della data di fissazione dell'udienza, la quale si svolge, altrimenti, con il rito cartolare. La scelta della modalità di trattazione è rimessa dalla legislazione pandemica alle parti, e va effettuata entro i quindici giorni precedenti l'udienza fissata, proprio per assicurare, laddove nessuna istanza venga formulata, l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale ( Sez. 4 - , n. 5126 del 23/11/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282599). 3. L'istanza di parte tendeva, invece, esclusivamente, ad ottenere la fissazione dell'udienza, avuta notizia della quale, l'avvocato avrebbe dovuto provvedere a richiedere la trattazione orale. Di tale rito, ordinario, ma da attivarsi con esplicita richiesta, nella vigenza del rito ennergenziale, non vi alcuna richiesta nell'istanza in atti. Nè può a tal fine valorizzarsi la circostanza che nel decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato, vi fosse impressa la dicitura 'Pubblica Udienza' : la pubblica udienza, infatti, è formula omnicomprensiva delle diverse modalità con la quale la trattazione del processo può avvenire nel contraddittorio delle parti: la discussione - secondo il rito emergenziale -può svolgersi sia con trattazione scritta che in presenza delle parti, secondo la scelta che le stesse parti operano di volta in volta, nel termine di legge. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso,a1 versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende .Così deciso in Rom