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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06720/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3595/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2017 , depositata il27/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 3 – RG 3595/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (20) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] In primo grado, il Tribunale di Pavia accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio nei confronti del l’ex amministratrice [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento del contratto di mandato, con condanna al pagamentodi 33.284,21 E uro , sulla bas e di una c.t.u. contabile che avevaattestato alcuni prelievi ingiustificati sul conto corrente condominiale, la corresponsione di un corrispettivo contrattuale maggiore rispetto alla cifra deliberata dall’assemblea condominiale e trat tenimenti ingiustificati di acconti versati dai condomini.

In secondo grado, l’appello è dichiarato in ammissibile ex art. 348-bis ss. c.p.c.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo, illustrato da memoria.Resiste il C ondominio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. , si deduce violazionedell’art. 116, co. 1 c.p.c. per aver il giudice di primo grado omesso di valutare documenti allegati alla c.t.u.In particolare la parte ricorrente lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato una serie di pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] dal conto corrente condominiale, nonché un indebito prelievo effettuato dalla precedente amministratrice (ricorso, p. 19-20).

Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili: in primo luogo, per inos servanza dell’art. 366, n. 3 c.p.c. , poiché omette una esposizione dei fatti funzionale ai motivi di ricorso, ma riproduce in modo pedissequo e alluvionale lo svolgimento dei precedenti gradi; in secondo luogo, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché – nell’unico motivo in cui esso si risolve - manca di s ottoporre una specifica questione di diritto, ma si traduce in una richiesta alla Corte di cassazione di assumere su di sé lo svolgimento di un terzo grado di giudizio, con accertamento ex novo dei fatti rilevanti. 3di 3 – RG 3595/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (20) – Caponi est.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad operadella parte ricorrente dell’ulteriore somma parial contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 5,000,00 , oltre a 200,00Euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3595/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1, domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2017 , depositata il27/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 3 – RG 3595/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (20) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] In primo grado, il Tribunale di Pavia accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio nei confronti del l’ex amministratrice [OSCURATO:PERSONA], per inadempimento del contratto di mandato, con condanna al pagamentodi 33.284,21 E uro , sulla bas e di una c.t.u. contabile che avevaattestato alcuni prelievi ingiustificati sul conto corrente condominiale, la corresponsione di un corrispettivo contrattuale maggiore rispetto alla cifra deliberata dall’assemblea condominiale e trat tenimenti ingiustificati di acconti versati dai condomini. In secondo grado, l’appello è dichiarato in ammissibile ex art. 348-bis ss. c.p.c. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo, illustrato da memoria.Resiste il C ondominio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso , proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c. , si deduce violazionedell’art. 116, co. 1 c.p.c. per aver il giudice di primo grado omesso di valutare documenti allegati alla c.t.u.In particolare la parte ricorrente lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato una serie di pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA] dal conto corrente condominiale, nonché un indebito prelievo effettuato dalla precedente amministratrice (ricorso, p. 19-20). Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili: in primo luogo, per inos servanza dell’art. 366, n. 3 c.p.c. , poiché omette una esposizione dei fatti funzionale ai motivi di ricorso, ma riproduce in modo pedissequo e alluvionale lo svolgimento dei precedenti gradi; in secondo luogo, per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., poiché – nell’unico motivo in cui esso si risolve - manca di s ottoporre una specifica questione di diritto, ma si traduce in una richiesta alla Corte di cassazione di assumere su di sé lo svolgimento di un terzo grado di giudizio, con accertamento ex novo dei fatti rilevanti. 3di 3 – RG 3595/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (20) – Caponi est. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad operadella parte ricorrente dell’ulteriore somma parial contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 5,000,00 , oltre a 200,00Euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il
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