CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01751/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione di pronuncia da parte del giudice di appello. Il giudice ha pronunciato sull'eccezione in questione osservando che il decreto ingiuntivo non opposto si fondava sul contratto di finanziamento del 2007 e sul contratto di fideiussione stipulato dal Vinci. 3. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, anche con riferimento a decreto ingiuntivo non opposto, non è preclusa la controversia sui fatti a base della pretesa creditoria e che illegittimo è il riferimento alla fideiussione del 1990 essendo stato dedotto nella domanda di ingiunzione solo il finanziamento del 2007. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1337 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'intervenuta irrevocabilità del decreto ingiuntivo non preclude la denuncia della violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca, la quale ha erogato il finanziamento nonostante la presenza di rilevante situazione debitoria. 5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 1956 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il fideiussore deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione perché il finanziamento è stato concesso, in violazione dell'art. 1956, senza speciale autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. Aggiunge che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione (1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento. 6. I motivi dal secondo al quarto, da trattare congiuntamente, sono infondati. Benché la rubrica del primo motivo rechi la denuncia di vizio motivazionale, la sostanza della censura va nella direzione della violazione della norma di diritto secondo argomenti omogenei a quelli degli altri due motivi. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo non si limita a fare stato circa la singola coppia pretesa-obbligo, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione (cfr. in materia di locazione: Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049). Alla base dell'orientamento della giurisprudenza vi è la consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U.12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad oggetto l'intero rapporto, e non il singolo effetto. L'accertamento dell'esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell'intero rapporto complesso, presuppone quindi l'esistenza di tutti i fatti costitutivi e l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili. Il decreto ingiuntivo non opposto è così assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre in conclusione non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628). La violazione dei doveri buona fede e del disposto dell'art. 1956 doveva dunque essere dedotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto all'asserito richiamo nella domanda di ingiunzione al solo contratto di finanziamento, e non anche a quello avente ad oggetto la fideiussione, è appena il caso di osservare che, essendo stata proposta l'istanza nei confronti del fideiussore, la stessa non poteva che essere stata proposta sulla base del titolo della fideiussione, al di là della formulazione letterale adottata dalla domanda. La censura infine in termini di mancanza della dolosa preordinazione è priva di decisività in quanto estranea alla ratio decidendi la quale è nel senso che, trattandosi di credito anteriore all'atto dispositivo avuto riguardo all'epoca di stipulazione della fideiussione (conformemente peraltro alla giurisprudenza di questa Corte), l'onus probandi del ricorrente attiene alla conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Quest'ultima ratio non è stata specificatamente impugnata, da cui l'inammissibilità della censura per difetto di decisività. 7. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la costituzione del fondo patrimoniale non è stata posta in essere scientemente al fine di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori, posto che il fondo è stato costituito nel 2006, mentre il finanziamento è stato concesso nel 2007 e che il lungo lasso di tempo fra la prestazione della fideiussione (1990) e la costituzione del fondo patrimoniale (2006) esclude lo scopo fraudolento. Aggiunge che la costituzione del fondo non esclude l'aggredibilità dei beni. 7.1. Il motivo è infondato. Nella parte relativa al requisito soggettivo il motivo è inammissibile alla luce di quanto osservato alla fine del punto 6. Circa l'eventus damni, è pur vero che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per i bisogni della famiglia (arg. ex art. 170 cod. civ.) ma, a parte l'estraneità del debito in questione a tali scopi alla luce del giudizio di fatto del giudice del merito e di quanto affermato dalla stessa parte ricorrente, va ribadito che avendo ractio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare reventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. n. 966 del 2007, n. 3470 del 2007, n. 24757 del 2008).8. Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i motivi di censura coincidono con quelli proposti dal Vinci, con l'aggiunta, nel secondo motivo formulato come denuncia della violazione degli artt.1421 e 1956 cod. civ., che la Sestito non può essere ritenuta partecipe della dolosa preordinazione. Trattasi di censura inammissibile in quanto non vengono aggredite le rationes decidendi dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e della natura gratuita di tale atto, il che esclude la rilevanza dello stato soggettivo del terzo. Il ricorso va quindi rigettato per le medesime ragioni del precedente ricorso. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dispone la riunione del ricorso n.r.g. 27641/2019 a quello n.r.g. 27639/2019. Rigetta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i ricorrenti in solido fra di loro al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comnna 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di