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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04505/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Z. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha accolto il reclamo del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (D.A.P.) e, per l'effetto, ha dichiarato inammissibile quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen. in data 21 novembre 2021, con riguardo ai periodi di detenzione dal medesimo sofferti dal 21 ottobre 2009 al 21 maggio 2010, dal 12 gennaio 2011 al 6 ottobre 2012 e dal 14 marzo 2014 al 20 aprile 2015, revocando in parte qua il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva riconosciuto parzialmente il risarcimento del danno per la detenzione sofferta in violazione dell'art.3 CEDU, ai sensi del citato art.35-ter.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la originaria istanza del detenuto era inammissibile in quanto proposta - rispetto ai sopra indicati periodi di carcerazione - oltre il termine decadenziale di sei mesi decorrente dalla data di cessazione dei medesimi.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.35-bis Ord. pen. ed osserva che il D.A.P., con il proprio reclamo, non aveva sollevato la questione della decadenza che, quindi, non poteva essere valutata dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto del principio devolutivo.

2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.35-ter Ord. pen., evidenziando che, in realtà, non era intervenuta la decadenza poiché la pena in espiazione, al momento della presentazione della domanda, ricomprendeva a seguito della emissione di un provvedimento di cumulo anche le carcerazioni relative alle sentenze della Corte di appello di Bari in data 23 aprile 2010 e 29 giugno 2016, vale a dire dal 21 ottobre 2009 al 21 maggio 2010, dal 12 gennaio 2011 al 6 ottobre 2012 e dal 14 marzo 2014 al 20 aprile 2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2.

Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto nel reclamo, dalla ordinanza impugnata risulta che il D.A.P. aveva sollevato anche la questione della decadenza nel corso della udienza tenutasi il giorno 28 aprile 2022.

Al riguardo, il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente evidenziato che - quanto ai periodi di carcerazione sopra indicati - era intervenuta la decadenza in quanto la domanda era stata proposta oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore dell'art.35-ter (vale a dire dal 28 giugno 2014) o dalla cessazione del periodo di detenzione (15 maggio 2017).

La circostanza che le varie condanne siano state poi unificate dal provvedimento di cumulo non assume rilevanza ai fini che qui interessano, atteso che il chiaro tenore letterale della disposizione fa decorrere il termine decadenziale dalla cessazione dei periodi di detenzione che, quindi, non può essere posposto a seguito della successiva emissione di un provvedimento di unificazione delle pene.

2.1. Va quindi ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971; Sez. 1, n. 31042, del 02/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279798).

2.2. In motivazione questa Corte ha precisato che siffatta interpretazione è coerente sia con il testo dell'art. 35- ter, Ord. pen., sia con il principio del divieto di fungibilità della pena in relazione a reati successivi a quello cui si riferisce l'esecuzione già esaurita.

Ha, inoltre, chiarito che «l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35-ter Ord. pen., comma 3), la possibilità di richiedere il solo ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione».

Deve essere, inoltre, evidenziato che la Corte di legittimità, in altra pronuncia (Sez. 1, n. 40909 del 24/03/2017, Harnifi, Rv. 271363), ha rilevato che nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui detto ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria.

Ha, poi, specificato che la competenza viene a radicarsi in capo al Magistrato di sorveglianza in quanto il criterio discretivo per fissare tale competenza funzionale «è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio».

Questo implica, tuttavia, che il Magistrato di sorveglianza chiamato a valutare l'istanza in relazione al periodo di pena precedentemente sofferto dovrà, in ogni caso, verificare se l'interessato non sia decaduto dall'azione, ex art. 35- ter, comma 3, Ord. pen., per decorrenza del termine di sei mesi tra la cessazione del primo stato detentivo e la proposizione dell'istanza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Z. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha accolto il reclamo del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (D.A.P.) e, per l'effetto, ha dichiarato inammissibile quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen. in data 21 novembre 2021, con riguardo ai periodi di detenzione dal medesimo sofferti dal 21 ottobre 2009 al 21 maggio 2010, dal 12 gennaio 2011 al 6 ottobre 2012 e dal 14 marzo 2014 al 20 aprile 2015, revocando in parte qua il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva riconosciuto parzialmente il risarcimento del danno per la detenzione sofferta in violazione dell'art.3 CEDU, ai sensi del citato art.35-ter. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la originaria istanza del detenuto era inammissibile in quanto proposta - rispetto ai sopra indicati periodi di carcerazione - oltre il termine decadenziale di sei mesi decorrente dalla data di cessazione dei medesimi. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.35-bis Ord. pen. ed osserva che il D.A.P., con il proprio reclamo, non aveva sollevato la questione della decadenza che, quindi, non poteva essere valutata dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto del principio devolutivo. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell'art.35-ter Ord. pen., evidenziando che, in realtà, non era intervenuta la decadenza poiché la pena in espiazione, al momento della presentazione della domanda, ricomprendeva a seguito della emissione di un provvedimento di cumulo anche le carcerazioni relative alle sentenze della Corte di appello di Bari in data 23 aprile 2010 e 29 giugno 2016, vale a dire dal 21 ottobre 2009 al 21 maggio 2010, dal 12 gennaio 2011 al 6 ottobre 2012 e dal 14 marzo 2014 al 20 aprile 2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto nel reclamo, dalla ordinanza impugnata risulta che il D.A.P. aveva sollevato anche la questione della decadenza nel corso della udienza tenutasi il giorno 28 aprile 2022. Al riguardo, il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente evidenziato che - quanto ai periodi di carcerazione sopra indicati - era intervenuta la decadenza in quanto la domanda era stata proposta oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore dell'art.35-ter (vale a dire dal 28 giugno 2014) o dalla cessazione del periodo di detenzione (15 maggio 2017). La circostanza che le varie condanne siano state poi unificate dal provvedimento di cumulo non assume rilevanza ai fini che qui interessano, atteso che il chiaro tenore letterale della disposizione fa decorrere il termine decadenziale dalla cessazione dei periodi di detenzione che, quindi, non può essere posposto a seguito della successiva emissione di un provvedimento di unificazione delle pene. 2.1. Va quindi ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971; Sez. 1, n. 31042, del 02/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279798). 2.2. In motivazione questa Corte ha precisato che siffatta interpretazione è coerente sia con il testo dell'art. 35- ter, Ord. pen., sia con il principio del divieto di fungibilità della pena in relazione a reati successivi a quello cui si riferisce l'esecuzione già esaurita. Ha, inoltre, chiarito che «l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35-ter Ord. pen., comma 3), la possibilità di richiedere il solo ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione». Deve essere, inoltre, evidenziato che la Corte di legittimità, in altra pronuncia (Sez. 1, n. 40909 del 24/03/2017, Harnifi, Rv. 271363), ha rilevato che nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui detto ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria. Ha, poi, specificato che la competenza viene a radicarsi in capo al Magistrato di sorveglianza in quanto il criterio discretivo per fissare tale competenza funzionale «è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio». Questo implica, tuttavia, che il Magistrato di sorveglianza chiamato a valutare l'istanza in relazione al periodo di pena precedentemente sofferto dovrà, in ogni caso, verificare se l'interessato non sia decaduto dall'azione, ex art. 35- ter, comma 3, Ord. pen., per decorrenza del termine di sei mesi tra la cessazione del primo stato detentivo e la proposizione dell'istanza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
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