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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28139/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'il. maggio 2023, la Settima sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 1 febbraio 2022, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

In quel ricorso si era lamentata la violazione degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen. per non essere stato, l'allora imputato, tradotto all'udienza di discussione dell'appello nonostante l'avesse espressamente richiesto (come emergeva dall'estratto del registro della Casa circondariale di Napoli del 18 gennaio 2022).

Questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso affermando che, di tale richiesta, non vi era traccia nel fascicolo, che copia della stessa non era stata allegata al medesimo e che, comunque, sarebbe stata tardiva posto che sarebbe stata avanzata il 18 febbraio 2022 (come si era indicato in ricorso) quando già si era celebrata l'udienza a cui si riferiva, del 1 febbraio 2022.

2. Propone ricorso straordinario il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, l'errore in cui era incorsa la Settima sezione.

Ricordava che - ricevuta la comunicazione che la decisione del ricorso sarebbe stata presa dalla Settima sezione perché ritenuto inammissibile posto che la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza di appello su cui si fondava non era presente agli atti né era stata prodotta - il difensore aveva inviato, il 25 marzo 2023, una memoria in cui si era precisato come la richiesta in questione fosse, invece, presente agli atti del processo, fosse stata allegata al ricorso per cassazione e fosse nuovamente unita alla memoria stessa.

Dalla lettura della richiesta a suo tempo avanzata se ne deduceva, poi, che la stessa era stata tempestivamente avanzata posto che era stata formulata il 18 gennaio 2022 (rispetto all'udienza del 1 febbraio 2022) e non il 18 febbraio 2022 come indicato nella ordinanza impugnata (e nell'originario ricorso).

Ad ulteriore riprova di tutto ciò, si allegava anche la richiesta fatta alla Direzione della casa circondariale, del 9 aprile 2022, di ottenere copia della richiesta del Rinaldi di partecipare all'udienza del 1 febbraio 2022, in vista della redazione del primo ricorso.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nonostante il fatto che la Settima sezione di questa Corte, nell'ordinanza qui impugnata con il ricorso straordinario, abbia correttamente rilevato come la richiesta del prevenuto di essere tradotto all'udienza davanti alla Corte di appello del 1 febbraio 2022 non fosse stata allegata al ricorso né fosse presente nel fascicolo processuale (che la medesima Corte di merito ha nuovamente inviato a questa Corte), la stessa risulta, invece, trasmessa, dal difensore in allegato alla memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria della medesima Settima sezione.

2. Memoria di cui la Settima sezione non aveva tenuto conto nel pronunciare l'inammissibilità del ricorso - fondato proprio sulla nullità derivata dalla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello nonostante la sua esplicita richiesta - così da doversene rilevare l'errore per omissione.

Errore decisivo per la pronuncia dell'ordinanza qui impugnata posto che, dal documento trasmesso, era emerso che il prevenuto, detenuto per altra causa, avesse effettivamente richiesto di presenziare all'udienza del 1 febbraio 2022 e che la sua richiesta fosse tempestiva, avendola formulata, a mezzo della casa circondariale ove era ristretto, il 18 gennaio (e non il 18 febbraio come erroneamente indicato nel ricorso originario, e, di conseguenza, da questa Corte) 2022.

3. Così che l'eccezione formulata dal difensore nell'originario ricorso non era manifestamente infondata ma andava, invece, accolta, in considerazione del vizio, derivante dalla mancata partecipazione dell'imputato, detenuto per altra causa, alla fase d'appello nonostante la sua esplicita richiesta, non potendosi, comunque, allo stesso, attribuire colpa alcuna in riferimento all'eventuale mancata trasmissione della richiesta stessa da parte della Direzione della casa circondariale.

Peraltro, la Corte d'appello era a perfetta conoscenza dello stato di detenzione del prevenuto, seppure per altra causa - tanto da averlo indicato nell'epigrafe della pronuncia e rinvenendosi negli atti un documento che lo attestava — e, ciò nonostante, non aveva in alcun modo accertato se il medesimo intendesse rinunciare (o, invece ed appunto, presenziare) all'udienza.4.

La sentenza impugnata va pertanto, per tale errore di fatto, revocata e, per l'ulteriore fase, rescissoria, deve procedersi, per la rilevata nullità, all'annullamento della citata sentenza della Corte di appello di Bari, ma non con rinvio alla medesima per il giudizio ma senza rinvio posto che, nel frattempo, il reato per cui è processo si è prescritto.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza impugnata n. 27783/2023 della Settima sezione penale e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], perchè il reato è estinto per prescrizione.

Manda alla cancelleria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'il. maggio 2023, la Settima sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 1 febbraio 2022, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In quel ricorso si era lamentata la violazione degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen. per non essere stato, l'allora imputato, tradotto all'udienza di discussione dell'appello nonostante l'avesse espressamente richiesto (come emergeva dall'estratto del registro della Casa circondariale di Napoli del 18 gennaio 2022). Questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso affermando che, di tale richiesta, non vi era traccia nel fascicolo, che copia della stessa non era stata allegata al medesimo e che, comunque, sarebbe stata tardiva posto che sarebbe stata avanzata il 18 febbraio 2022 (come si era indicato in ricorso) quando già si era celebrata l'udienza a cui si riferiva, del 1 febbraio 2022. 2. Propone ricorso straordinario il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, l'errore in cui era incorsa la Settima sezione. Ricordava che - ricevuta la comunicazione che la decisione del ricorso sarebbe stata presa dalla Settima sezione perché ritenuto inammissibile posto che la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza di appello su cui si fondava non era presente agli atti né era stata prodotta - il difensore aveva inviato, il 25 marzo 2023, una memoria in cui si era precisato come la richiesta in questione fosse, invece, presente agli atti del processo, fosse stata allegata al ricorso per cassazione e fosse nuovamente unita alla memoria stessa. Dalla lettura della richiesta a suo tempo avanzata se ne deduceva, poi, che la stessa era stata tempestivamente avanzata posto che era stata formulata il 18 gennaio 2022 (rispetto all'udienza del 1 febbraio 2022) e non il 18 febbraio 2022 come indicato nella ordinanza impugnata (e nell'originario ricorso). Ad ulteriore riprova di tutto ciò, si allegava anche la richiesta fatta alla Direzione della casa circondariale, del 9 aprile 2022, di ottenere copia della richiesta del Rinaldi di partecipare all'udienza del 1 febbraio 2022, in vista della redazione del primo ricorso. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nonostante il fatto che la Settima sezione di questa Corte, nell'ordinanza qui impugnata con il ricorso straordinario, abbia correttamente rilevato come la richiesta del prevenuto di essere tradotto all'udienza davanti alla Corte di appello del 1 febbraio 2022 non fosse stata allegata al ricorso né fosse presente nel fascicolo processuale (che la medesima Corte di merito ha nuovamente inviato a questa Corte), la stessa risulta, invece, trasmessa, dal difensore in allegato alla memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria della medesima Settima sezione. 2. Memoria di cui la Settima sezione non aveva tenuto conto nel pronunciare l'inammissibilità del ricorso - fondato proprio sulla nullità derivata dalla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello nonostante la sua esplicita richiesta - così da doversene rilevare l'errore per omissione. Errore decisivo per la pronuncia dell'ordinanza qui impugnata posto che, dal documento trasmesso, era emerso che il prevenuto, detenuto per altra causa, avesse effettivamente richiesto di presenziare all'udienza del 1 febbraio 2022 e che la sua richiesta fosse tempestiva, avendola formulata, a mezzo della casa circondariale ove era ristretto, il 18 gennaio (e non il 18 febbraio come erroneamente indicato nel ricorso originario, e, di conseguenza, da questa Corte) 2022. 3. Così che l'eccezione formulata dal difensore nell'originario ricorso non era manifestamente infondata ma andava, invece, accolta, in considerazione del vizio, derivante dalla mancata partecipazione dell'imputato, detenuto per altra causa, alla fase d'appello nonostante la sua esplicita richiesta, non potendosi, comunque, allo stesso, attribuire colpa alcuna in riferimento all'eventuale mancata trasmissione della richiesta stessa da parte della Direzione della casa circondariale. Peraltro, la Corte d'appello era a perfetta conoscenza dello stato di detenzione del prevenuto, seppure per altra causa - tanto da averlo indicato nell'epigrafe della pronuncia e rinvenendosi negli atti un documento che lo attestava — e, ciò nonostante, non aveva in alcun modo accertato se il medesimo intendesse rinunciare (o, invece ed appunto, presenziare) all'udienza.4. La sentenza impugnata va pertanto, per tale errore di fatto, revocata e, per l'ulteriore fase, rescissoria, deve procedersi, per la rilevata nullità, all'annullamento della citata sentenza della Corte di appello di Bari, ma non con rinvio alla medesima per il giudizio ma senza rinvio posto che, nel frattempo, il reato per cui è processo si è prescritto. P.Q.M. Revoca l'ordinanza impugnata n. 27783/2023 della Settima sezione penale e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], perchè il reato è estinto per prescrizione. Manda alla cancelleria
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