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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 29141/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24490-2022 r.g. proposto da: D.M.

COSTRUZIONI S.R.L., c.f. 08017470157, P.IVA 00888580966, in personadell’Amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Lissone (MB), [OSCURATO:PERSONA] da Siena n. 33, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, con studio in Monza, viale [OSCURATO:PERSONA] 38, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del suddetto difensore,giusta procura speciale rilasciata in data 27.09.2022. -ricorrente- contro FALL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (C.F. 06050540969), in persona del curatore pro-tempore, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2236/2022,pubblicata il 27 giugno 2022, notificata in data 04.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione la Corte di appello di Milano- accogliendo l’appello presentato dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei confronti della D.M.

Costruzioni S.r.l.- ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano ( n. 2089/2020 ) , con la quale erano state rigettate le domande del Fallimento volte alla dichiarazione di inefficacia -ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f. - dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore della società convenuta, rigetto che era stato fondato, in primo grado, sul rilievo del mancato raggiungimento della prova in ordine alla scientia decoctionisin capo alla società D.M.

Costruzioni S.r.l.

2. La Corte di appello ha rilevato, in ordine alla prova della scientia decoctionis, che: (a) occorreva evidenziare la rilevanza probatoria assunta dalla peculiare circostanza dell’identità soggettiva esistente, sotto il profilo dell’organo amministrativo della società convenuta in revocatoria e di quello di altra società creditrice della [OSCURATO:PERSONA], nella persona fisica del Geom. [OSCURATO:PERSONA]; (b) tra la [OSCURATO:PERSONA] ed altra società creditrice (la G.S.

Immobiliare) era stato inoltre concluso un rapporto di mutuo, e che, nel diverso giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria esperita dal [OSCURATO:PERSONA] contro la G.S.

Immobiliare, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelle vesti di amministratore della società mutuante, aveva confessato la perdurante inerzia della controparte al rimborso delle somme anticipate e la necessità di sollecitare i pagamenti dovuti; (c) occorreva altresì mettere in evidenza l’elevazione dei numerosi protesti cambiari nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa; (d) nel caso di specie, l’acquisizione, in via prudenziale , della visura d ei protesti costituiva adempimento esigibile in capo alla convenuta alla stregua del più ordinario e normale canone di prudenza ed avvedutezza di un operatore economico.

La Corte distrettuale ha inoltre ritenuto - sull’operatività dell’esenzione da revocatoriaex art. 67, comma 3, lett. a), l.f. (eccezione sollevata dalla convenuta in revocatoria) - che: (i) come correttamente ritenuto da parte appellante, la diversa prospettazione dedotta dall’appellata aveva,come primo effetto , quello di svuotare di contenuto la volontà negoziale espressa nel contratto di locazione, laddove nel suo art. 18 era stato convenuto che le modifiche al contratto medesimo(tra cui, allora , anche quelle afferenti alla disciplina pattizia in punto di ammontare, rateazione e tempo dei relativi pagamenti: v. art. 4) potevano essere apportate solo in forma scritta, pena l’inefficacia o nullità delle modificazioni stesse; (ii) ma più radicalmente, si poneva l’argomento del mancato raggiungimento della prova dell’esistenza stessa di un “abituale ritardo”, radicatosi internamente al rapporto contrattuale, e la cui dimostrazione gravava, come onere, senz’altro sulla convenuta in revocatoria , che aveva sollevato l’eccezione; (iii) peraltro, solo i due pagamenti per euro 11.300,00 (quale canone di locazione per il periodo gennaio-giugno 2013) e per euro 36.600,00 (quale canone di locazione per il periodo luglio-dicembre 2013), erano stati eseguiti tardivamente (con un ritardo, rispettivamente, di 11 mesi e di 4 mesi circa), mentre il terzo pagamento era stato addirittura eseguito in anticipo rispetto all’originaria scadenza pattuita; (iv) pertanto, nell’arco di un così breve periodo di esecuzione ed altresì in virtù di quei limitati adempimenti, non era possibile affermare che si fosse instaurata tra la [OSCURATO:PERSONA] e la D.M.

Costruzioni una prassi anteriore adeguatamente consolidata e stabile, tale da derogare la clausola contrattuale e, ad un tempo, da generare una nuova regola inter partesper il pagamento in termini diversi e più lunghi.

2. La sentenza, pubblicata il 27 giugno 2022 , è stata impugnata da D.M.

COSTRUZIONI S.R.L. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ha resistito con controricorso.Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 67, comma 2 , l . fall., sul profilo dell’illegittimità del riconoscimento dell’elemento soggettivo della scientia decotionis. 1.1 Ricorda la ricorrente che, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo previsto dall’art. 67 c. 2 l. fall., in primo luogo in ragione della identità soggettiva tra il legale rappresentate della DM Costruzioni e della G.S.Immobiliare (pure creditrice del fallimento). 1.2 Osserva invece la ricorrente che il FallimentoCostruzioni Holding e la G.S.

Immobiliare non potevano considerarsi “ cosa giudicata ” nell’odierno contenzioso, trattandosi di giudizio reso, sotto il profilo soggettivo, tra due parti diverse, trattandosi di due società di capitali il cui unico trait d’unionera rappresentato, per l’appunto, dalla carica di legale rappresentante. 1.3 Aggiunge la ricorrente che sedi verosimiglianza occorreva parlarsi, non potevanon emergere la grossolana omissione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello allorché avevatotalmente ignorato gli elementi di fatto a contorno della fattispecie oggetto di causa, giacché quanto ricostruito nel corso dei giudizi di merito dimostrava - con altrettanta verosimiglianza – che , anche ammesso che il Geom.

Chiesa fosse stato a conoscenza delle difficoltà economiche della società fallita (questione comunque ben d iversa dalla insolvenza), lo stesso Chiesa, alla data del pagamento dei canoni di locazione oggetto di revocatoria, sarebbe stato ormai più che “rincuorato” che la situazione di difficoltàfosse ormai evidentemente passata , avendo ricevuto sostanzialmente il saldo dei rapporti inessere con la fallita. 1.4 Secondo la ricorrente, poi, proprio il mancato riconoscimento in motivazione dei rapporti di amicizia sussistenti tra i soggetti legali rappresentanti delle due società coinvolte nell’odierno giudizio rappresentava una grave carenza istruttoria, tale da inficiare il percorso logico della motivazione della sentenza disecondo grado. 1.5 Sempre secondo la ricorrente, la Corte territoriale non sembr ava aver adeguatamente distinto le diverse nozioni di illiquidità temporanea e insolvenza: se la prima poteva certamente dirsi conosciuta da parte del Chiesa (essendo a tutti gli effetti la causa della richiesta di un prestito), la seconda non poteva certamente dirsi manifesta per lo stesso (che al più poteva presumere che, proprioperché la società poi fallita aveva un ulteriore e diverso debito da saldare, fosse, ancora una volta, in una sit uazione di momentanea difficoltà, profilo tuttaviaben diverso dall’insolvenza). 1.6 Le doglianze sin qui esposte risultano all’evidenza formulate in modo inammissibile, perché volte a far ripetere a questo giudice di legittimità un nuovo scrutinio della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori, giudizio invece inibito alla Corte di cassazione perché lo stesso spetta invece alla cognizione dei giudici del merito che, soli, possono selezionare il materiale probatorio acquisito per la formazione del loro convincimento che diviene insindacabile innanzi a questa Corte,se adeguatamente argomentato . 1.7 A ciò va aggiunto - a confutazione delle doglianze sollevate dalla ricorrente - che è sempre possibile trarre elementi di convincimento dalle risultanze di altro processo, anche se non sfociato in giudicato.

Ed invero,può con sicurezza affermarsi che lo stato di decozione in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] fosse ben notoaltresì alla società D.M.

Costruzioni, non potendo peraltro il giudizio prescindere, in tal caso,dalle dichiarazioni raccolte in altro giudizio, che, malgrado svolte in diversa sede processuale, eranopur sempre riconducibili a colui che era ( ed è tuttora ) legale rappresentante anche dell’odierna convenuta in revocatoria.

2. Con il secondo mezzo si deduce, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 67, c. 3, lett. a) l. fall., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente apprezzato il profilo della sussistenza o meno dei termini d’uso nel pagamento dei debiti oggetto di revocatoria, aventi natura di pagamenti effettuatinell’esercizio dell’impresa.2.1 Si evidenzia da parte della società ricorrente che il contratto di locazione tra la D.M.

Costruzioni e laCostruzioni Holding era stato siglato nel giugno 2012, con decorrenza del rapporto fissata dal 1luglio, con la conseguenza che il saldo del primo semestre (luglio-dicembre 2012), nonché dell’intero anno 2013 era avvenuto invece a dicembre 2013, così essendo emerso che, anche in questo caso, la Corte aveva dimostra to di non aver tenuto correttamente inconsiderazione la circostanza in fatto relativa ai rapporti in essere tra le parti. 2.2 Si era peraltro già dedotto che i legali rappresentanti delle due società parti in causa erano legati da rapporti di amicizia, all’interno dei quali ben potevaipotizzarsi un’accondiscendenza tacita piuttosto immediata, che non necessitavadi tempi lunghi per potersi dire “pratica consolidata”.

Sostiene inoltre la ricorrente che, anche in questo ambitodecisorio, sarebbe mancata qualsivoglia presa di riferimento, da parte delgiudice di secondo grado, dei plurimi elementi di fatto evidenziati, quale pro va dell’intervenuta modifica, tra le parti, dei “termini d’uso” previsti dall’art. 67c. 3, lett. a) l. fall. , e ciò, ancora una volta, su una fallace convinzione di ragionevolezza. 2.4 Anche il secondo motivo è inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si vorrebbe far ripetere a questa Corte di legittimità il giudizio in ordine alle modalità di pagamento, secondo i termini d’uso, profilo tuttavia rientrante prettamente nello scrutinio del giudizio di merito perché come tale da svolgersi previalettura degli atti istruttori, operazione che, per quanto già sopra ricordato, non rientra nel sindacato del giudizio di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24490-2022 r.g. proposto da: D.M. COSTRUZIONI S.R.L., c.f. 08017470157, P.IVA 00888580966, in personadell’Amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Lissone (MB), [OSCURATO:PERSONA] da Siena n. 33, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, con studio in Monza, viale [OSCURATO:PERSONA] 38, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del suddetto difensore,giusta procura speciale rilasciata in data 27.09.2022. -ricorrente- contro FALL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (C.F. 06050540969), in persona del curatore pro-tempore, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2236/2022,pubblicata il 27 giugno 2022, notificata in data 04.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione la Corte di appello di Milano- accogliendo l’appello presentato dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei confronti della D.M. Costruzioni S.r.l.- ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano ( n. 2089/2020 ) , con la quale erano state rigettate le domande del Fallimento volte alla dichiarazione di inefficacia -ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f. - dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore della società convenuta, rigetto che era stato fondato, in primo grado, sul rilievo del mancato raggiungimento della prova in ordine alla scientia decoctionisin capo alla società D.M. Costruzioni S.r.l. 2. La Corte di appello ha rilevato, in ordine alla prova della scientia decoctionis, che: (a) occorreva evidenziare la rilevanza probatoria assunta dalla peculiare circostanza dell’identità soggettiva esistente, sotto il profilo dell’organo amministrativo della società convenuta in revocatoria e di quello di altra società creditrice della [OSCURATO:PERSONA], nella persona fisica del Geom. [OSCURATO:PERSONA]; (b) tra la [OSCURATO:PERSONA] ed altra società creditrice (la G.S. Immobiliare) era stato inoltre concluso un rapporto di mutuo, e che, nel diverso giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria esperita dal [OSCURATO:PERSONA] contro la G.S. Immobiliare, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelle vesti di amministratore della società mutuante, aveva confessato la perdurante inerzia della controparte al rimborso delle somme anticipate e la necessità di sollecitare i pagamenti dovuti; (c) occorreva altresì mettere in evidenza l’elevazione dei numerosi protesti cambiari nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa; (d) nel caso di specie, l’acquisizione, in via prudenziale , della visura d ei protesti costituiva adempimento esigibile in capo alla convenuta alla stregua del più ordinario e normale canone di prudenza ed avvedutezza di un operatore economico. La Corte distrettuale ha inoltre ritenuto - sull’operatività dell’esenzione da revocatoriaex art. 67, comma 3, lett. a), l.f. (eccezione sollevata dalla convenuta in revocatoria) - che: (i) come correttamente ritenuto da parte appellante, la diversa prospettazione dedotta dall’appellata aveva,come primo effetto , quello di svuotare di contenuto la volontà negoziale espressa nel contratto di locazione, laddove nel suo art. 18 era stato convenuto che le modifiche al contratto medesimo(tra cui, allora , anche quelle afferenti alla disciplina pattizia in punto di ammontare, rateazione e tempo dei relativi pagamenti: v. art. 4) potevano essere apportate solo in forma scritta, pena l’inefficacia o nullità delle modificazioni stesse; (ii) ma più radicalmente, si poneva l’argomento del mancato raggiungimento della prova dell’esistenza stessa di un “abituale ritardo”, radicatosi internamente al rapporto contrattuale, e la cui dimostrazione gravava, come onere, senz’altro sulla convenuta in revocatoria , che aveva sollevato l’eccezione; (iii) peraltro, solo i due pagamenti per euro 11.300,00 (quale canone di locazione per il periodo gennaio-giugno 2013) e per euro 36.600,00 (quale canone di locazione per il periodo luglio-dicembre 2013), erano stati eseguiti tardivamente (con un ritardo, rispettivamente, di 11 mesi e di 4 mesi circa), mentre il terzo pagamento era stato addirittura eseguito in anticipo rispetto all’originaria scadenza pattuita; (iv) pertanto, nell’arco di un così breve periodo di esecuzione ed altresì in virtù di quei limitati adempimenti, non era possibile affermare che si fosse instaurata tra la [OSCURATO:PERSONA] e la D.M. Costruzioni una prassi anteriore adeguatamente consolidata e stabile, tale da derogare la clausola contrattuale e, ad un tempo, da generare una nuova regola inter partesper il pagamento in termini diversi e più lunghi. 2. La sentenza, pubblicata il 27 giugno 2022 , è stata impugnata da D.M. COSTRUZIONI S.R.L. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione ha resistito con controricorso.Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 67, comma 2 , l . fall., sul profilo dell’illegittimità del riconoscimento dell’elemento soggettivo della scientia decotionis. 1.1 Ricorda la ricorrente che, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente l’elemento soggettivo previsto dall’art. 67 c. 2 l. fall., in primo luogo in ragione della identità soggettiva tra il legale rappresentate della DM Costruzioni e della G.S.Immobiliare (pure creditrice del fallimento). 1.2 Osserva invece la ricorrente che il FallimentoCostruzioni Holding e la G.S. Immobiliare non potevano considerarsi “ cosa giudicata ” nell’odierno contenzioso, trattandosi di giudizio reso, sotto il profilo soggettivo, tra due parti diverse, trattandosi di due società di capitali il cui unico trait d’unionera rappresentato, per l’appunto, dalla carica di legale rappresentante. 1.3 Aggiunge la ricorrente che sedi verosimiglianza occorreva parlarsi, non potevanon emergere la grossolana omissione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello allorché avevatotalmente ignorato gli elementi di fatto a contorno della fattispecie oggetto di causa, giacché quanto ricostruito nel corso dei giudizi di merito dimostrava - con altrettanta verosimiglianza – che , anche ammesso che il Geom. Chiesa fosse stato a conoscenza delle difficoltà economiche della società fallita (questione comunque ben d iversa dalla insolvenza), lo stesso Chiesa, alla data del pagamento dei canoni di locazione oggetto di revocatoria, sarebbe stato ormai più che “rincuorato” che la situazione di difficoltàfosse ormai evidentemente passata , avendo ricevuto sostanzialmente il saldo dei rapporti inessere con la fallita. 1.4 Secondo la ricorrente, poi, proprio il mancato riconoscimento in motivazione dei rapporti di amicizia sussistenti tra i soggetti legali rappresentanti delle due società coinvolte nell’odierno giudizio rappresentava una grave carenza istruttoria, tale da inficiare il percorso logico della motivazione della sentenza disecondo grado. 1.5 Sempre secondo la ricorrente, la Corte territoriale non sembr ava aver adeguatamente distinto le diverse nozioni di illiquidità temporanea e insolvenza: se la prima poteva certamente dirsi conosciuta da parte del Chiesa (essendo a tutti gli effetti la causa della richiesta di un prestito), la seconda non poteva certamente dirsi manifesta per lo stesso (che al più poteva presumere che, proprioperché la società poi fallita aveva un ulteriore e diverso debito da saldare, fosse, ancora una volta, in una sit uazione di momentanea difficoltà, profilo tuttaviaben diverso dall’insolvenza). 1.6 Le doglianze sin qui esposte risultano all’evidenza formulate in modo inammissibile, perché volte a far ripetere a questo giudice di legittimità un nuovo scrutinio della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori, giudizio invece inibito alla Corte di cassazione perché lo stesso spetta invece alla cognizione dei giudici del merito che, soli, possono selezionare il materiale probatorio acquisito per la formazione del loro convincimento che diviene insindacabile innanzi a questa Corte,se adeguatamente argomentato . 1.7 A ciò va aggiunto - a confutazione delle doglianze sollevate dalla ricorrente - che è sempre possibile trarre elementi di convincimento dalle risultanze di altro processo, anche se non sfociato in giudicato. Ed invero,può con sicurezza affermarsi che lo stato di decozione in cui versava la [OSCURATO:PERSONA] fosse ben notoaltresì alla società D.M. Costruzioni, non potendo peraltro il giudizio prescindere, in tal caso,dalle dichiarazioni raccolte in altro giudizio, che, malgrado svolte in diversa sede processuale, eranopur sempre riconducibili a colui che era ( ed è tuttora ) legale rappresentante anche dell’odierna convenuta in revocatoria. 2. Con il secondo mezzo si deduce, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 67, c. 3, lett. a) l. fall., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente apprezzato il profilo della sussistenza o meno dei termini d’uso nel pagamento dei debiti oggetto di revocatoria, aventi natura di pagamenti effettuatinell’esercizio dell’impresa.2.1 Si evidenzia da parte della società ricorrente che il contratto di locazione tra la D.M. Costruzioni e laCostruzioni Holding era stato siglato nel giugno 2012, con decorrenza del rapporto fissata dal 1luglio, con la conseguenza che il saldo del primo semestre (luglio-dicembre 2012), nonché dell’intero anno 2013 era avvenuto invece a dicembre 2013, così essendo emerso che, anche in questo caso, la Corte aveva dimostra to di non aver tenuto correttamente inconsiderazione la circostanza in fatto relativa ai rapporti in essere tra le parti. 2.2 Si era peraltro già dedotto che i legali rappresentanti delle due società parti in causa erano legati da rapporti di amicizia, all’interno dei quali ben potevaipotizzarsi un’accondiscendenza tacita piuttosto immediata, che non necessitavadi tempi lunghi per potersi dire “pratica consolidata”. Sostiene inoltre la ricorrente che, anche in questo ambitodecisorio, sarebbe mancata qualsivoglia presa di riferimento, da parte delgiudice di secondo grado, dei plurimi elementi di fatto evidenziati, quale pro va dell’intervenuta modifica, tra le parti, dei “termini d’uso” previsti dall’art. 67c. 3, lett. a) l. fall. , e ciò, ancora una volta, su una fallace convinzione di ragionevolezza. 2.4 Anche il secondo motivo è inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si vorrebbe far ripetere a questa Corte di legittimità il giudizio in ordine alle modalità di pagamento, secondo i termini d’uso, profilo tuttavia rientrante prettamente nello scrutinio del giudizio di merito perché come tale da svolgersi previalettura degli atti istruttori, operazione che, per quanto già sopra ricordato, non rientra nel sindacato del giudizio di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteri