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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 12139/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5245/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Premuda 1/A; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Irpef-redditi partecipazione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3867/15, depositata in data 14/09/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Brescia, notificava due avv i si di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socie della [OSCURATO:SOCIETA], destinataria di autonomo avviso di accertamento, con cui recuperava a imposizione a fini Irpef per l’anno di imposta 2005 il reddito da partecipazionenella pre detta società, in quanto a ristretta base societaria; -la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brescia accoglieva i ricorsi delle contribuenti, distintamente prop os ti e poi riuniti, sull’assunto del carat t ere pregiudizia l e dell’accertamento contro la società che era stato dichiarato nullo dalla CTP di Sondrio con sentenza passata in cosa giudicata; - la Commissione tributaria regionale ( CTR ) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello erariale; in particolare evidenziava che: a) la nullità pronunciata dalla CTP di Sondrio dell’avviso emesso nei confronti della società aveva ad oggetto la dichiarazione di inefficacia nei confronti della società perché estinta, per cui l’atto presupposto era validamente utilizzato per gli avvisi relativi ai soci; b) a fronte della ristretta base societaria che determinava presunzione di distribuzione degli utili ai soci, le ricorrenti non avevano dato alcuna prova contrariae le eccezioni da loro proposte erano tutte infondate; - l e contribuenti ha nno proposto ricorso affidato a tre motiv i , depositando in corso di giudizio memoria di produzione documentale con istanza di fissazione dell’udienza con allegata documentazione;-l’Agenzia resiste con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 , censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto produttivo di effetti un atto (l’avviso di accertamento contro la società) dichiarato nullo con sentenza passata in cosa giudicata, anche in considerazione della circostanza che l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe precluso un’eventuale notifica dell’atto ai soci.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., le contribuenti deducono , in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., infine, deducono nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciacon riguardo alle doglianze avanzate dalle contribuenti nel ricorso introduttivo e in appello avventi ad oggetto l’inesistenza di alcun reddito accertato in capo a Tecas, nonché circa la verifica della ristretta compagine societaria.

2. Il primo motivo, con cui le ricorrenti deducono la mancata attribuzione di efficacia decisiva al giudicato formatosi nei confronti della società,non è fondato.

2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 19013/2016; Cass. n. 18383 /2020 ; Cass. n. 18854 /2020 ; Cass. n. 15393/2021).

Ed infatti, la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extrabilancio, allacui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass. n. 28542/2017).

Né può dubitarsi che un siffatto principio violi il divieto di presunzione di secondo grado, giacché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale che, in tal caso, caratterizza la gestione sociale (Cass. n. 25683/2016).

Peraltro, il surriferito orientamento non può prescinde re dalla previa necessità di un valido accertamento in capo alla società, concretando quest'ultimo il presupposto indefettibile per l'accertamento stesso, ovvero il   fatto costitutivo della pretesa tributaria(Cass. n. 25115/2014; Cass. n. 752/2021).

In mancanza, infatti, non sussiste la prova del fatto costitutivo della pretesa tributaria, con l'effetto che deve essere dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato.

Così come l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società (Cass.n. 27895/2018; Cass. n. 27417 /2020 ).

Parimenti, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass.n. 24793/2015; Cass. n. 752 /2021 ; Cass.n. 14350/2021; Cass.n. 14778/2021; Cass. n. 17696 /2021 ; Cass . n. 18045/2021).

2.2. Tale principio, tuttavia, per altrettanto consolidata giurisprudenza di questa Corte, non vale ove l'avviso di accertamento nei confronti della società sia dichiarato nullo per un vizio del procedimento (Cass. n. 752/2021, segnatamente per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso; Cass. n. 11680/2016, Cass. n. 10723/2021, Cass. n. 16522/2022, per l’ipotesi di estinzione della società).

In tali casi il giudicato formatosi è di tipo formale e non sostanziale, di guisa che a quellasentenza non può attribuirsi la stessa portata vincolante e preclusiva della cosa giudicata di cui all'art. 2909 cod. c iv ., difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale che vi è contenutae non essendo stato contestato e scrutinato il merito della pretesa tributaria.

Infatti, occorre precisare che il giudicato eventualmente formatosi sulla posizione della società, pur favorevole al socio rimasto estraneo a quel giudizio, non può riflettersi ed incidere sulla sua posizione giuridica soggettiva, poiché fondato su violazione del procedimento che costituisce eccezione personale, riferibile esclusivamente alla società e valutabile soltanto individualmente (come segnalato da Cass. n. 752/2021).

2.3. La pronuncia della CTR, che ha escluso l’efficacia preclusiva della pronuncia in rito sull’avviso di accertamento(l’Agenzia deduceva che l’annullamento era avvenuto per errore di notifica dell’avviso di accertamento in quanto la società era stata già cancellata dal registro delle imprese e la CTR conformemente evidenziava che   la dichiarazione di nullità della CTP di Sondrio riguarda la dichiarazione di inefficacia della sentenza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. perché estinta), circostanza questa non censurata dal ricorso, si è quindi conformata a tali principi.

2.4. Alla luce dei principi appena evidenziati deve altresì esaminarsi anche la memoria di produzione documentale e contestuale istanza di fissazione udienza di trattazione, alla quale è allegata la sentenza n. 4650/2016 depositata in data 15/09/2016 dalla CTR della Lombardia che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Sondrio che aveva accolto il ricorso proposto dalle odierne contribuenti quali socie e, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], anche liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]., contro l’avviso di accertamento n.

T9Y030201223/2010 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. nuovamente notificato alle socie in considerazione dell’annullamento dell’avviso notificato alla società ormai estinta.

Di tale sentenza,infatti, non risulta né allegato in memoria (che ne illustra la rilevanza ai fini dell’esame del terzo motivo di ricorso) né documentato il passaggio in giudicato, mentre va evidenziato, come visto, che solo l’intervenuto giudicato possa avere efficacia sull’accertamento nei confronti dei soci.Costituisce principio consolidato che l a parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione exart. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. n. 6868/2022; Cass. n. 32144/2022).

Quindi   a ffinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974/2018; conforme, ex multis, già Cass. n. 2851/2017, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato, sentenza non impugnabile; Cass. n. 2524 /1999 ; Cass. n. 460/1999; Cass. n. 12770/2004; Cass. n. 22644 /2004 ; Cass. n. 20438 /2006 ; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 19883 /2013 ; Cass. n. 9746 /2017 ; Cass. n. 4803/2018; Cass. n. 32441/2018; Cass. n. 20974 /2018 ; Cass. n. 26310/2021; Cass.n. 6868/2022).

Giova anche precisare che di tale altro e diverso processo non vi è alcun riferimento nel ricorso e che nessun motivo attiene ai rapporti del presente giudizio con quello concluso con la sentenza depositata.

3. Il secondo motivoè inammissibile.

3.1. A seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivoai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).

Si tratta di un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il   quando  tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014).

Il fatto (Cass. n. 22397/2019, ex plurimis) deve essere un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni difensive.

3.2. Nel caso di specie, il motivo non corrisponde a tali canoni poiché indica, come fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame,   il merito dell’atto impositivo a carico della Tecas, neppure presente in atti, sul presupposto che, visto l’annullamento per motivi di rito dell’avviso nei confronti della società, si sarebbe reso obbligatorio l’esame da parte della Commissione che si è occupata dei soci dell’avviso emesso nei confronti della società, senza spiegare la decisività di tale esame nell’economia della decisione, avendo la stessa parte ricorrente evidenziato che tale avviso non era presente in atti.

3.3. È altresì noto che, se i l ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, esso non richiede la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi(Cass., Sez.

U.,n. 17931/2013).

Ciò premesso, osta peròalla riqualificazione del dedotto motivo nei termini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.,di nullità per assenza di motivazione, il rilievo del l’assenza del necessario ed univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante (Cass., Sez.

U. , n. 17931/2013; Cass. n.10862/2018; Cass. n. 32525/2022).

4. Il terzo motivo, con cui le ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia con riguardo alle doglianze avanzate dalle contribuenti nel ricorso introduttivo e in appello avventi ad oggetto l’inesistenza di alcun reddito accertato in capo a Tecas, nonché sull’omessa verifica della ristretta compagine societaria, è inammissibile, per difetto di specificità per mancata compiuta indicazione delle eccezioni riproposte in appello (riassunte brevemente a pagina 5, mentre le doglianze meritali nell’esposizione del motivo non sono accompagnate da alcuna indicazione degli atti processuali ove furono proposte) e comunque infondato, avendo la CTR, come del resto evidenziato nello stesso ricorso, espressamente rigettato tutte le altre eccezioni dei ricorrenti perché di scarso pregio probatorio.Occorre infatti premettere che la CTR riportava la presenza di talune eccezioni meritali, sia relative all’accertamento societario sia relative ai singoli soci, esposte in maniera generica.

L’Agenzia, nel proprio controricorso, evidenzia che l’avviso societario era stato oggetto di separato giudizio e che le contestazioni meritali in merito al medesimo non erano specifiche essendo documentate unicamente dalla copia di un ricorso privo di sottoscrizione presentato ad altro giudice.

Giova appena precisare che la Corte, infatti, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un   error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente gli atti processuali ed i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il   fatto processuale di cui richiede il riesame , ma, altresì, assicuri che il corrispondente motivo contenga, per il principio di autosufficienza ed a pena d'inammissibilità del motivo stesso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez.

U., n. 20181/2018; Cass. n. 2771/2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 22726/2011; Cass. n. 8569/2013).

In proposito, nella prospettiva di una lettura elastica di detto principio, oggi recepita, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 8950/2022), dal nuovo testo dell’articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d. lgs. n. 149/2022, può ritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, ma a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consenta l’individuazione nell’ambito degli atti processuali (Cass. n. 11325/2023).Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, manca una chiara indicazione delle ragioni effettivamente riproposte dalle contribuenti in sede di gravame anche perché in tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporreappello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni rimasteassorbite (essendo, sul punto, carente di interesse) , è altrettanto vero, tuttavia, che essa hal'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art. 56 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario(Cass. n. 14925/2011).

Ma comunque il vizio dedotto è evidentemente infondato, avendo la CTR espressamente statuito che   in tema di percezione di utili extrabilancio in società a ristretta base societaria, l’Agenzia una volta accertata la base ristretta societaria, la creazione di disponibilità finanziarie presso la società e il mancato reperimento della stessa, ha acquisito quelle presunzioni semplici di cui all’art. 39,comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 che l’obbligano ad attribuire il maggior reddito accertato per la società aisoci in proporzione alle loro quote.

I ricorrenti soci non hanno dato prova contraria, i noltre espressamente statuendo che si accoglie l’appello dell’ufficio e si rigettano tutte le altre eccezioni dei ricorrenti perché di scarso rilievo probatorio e quindi avendo espressamente deciso su tutte l e eccezioni delle parti contribuenti.

Il vizio di omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, tanto che è tenuto costantemente distinto dal vizio motivazionale, che sussiste oveinvece l'esame della questione oggetto di doglianza sia comunque avvenuto da parte del g iudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, in quest’ultimo caso dolendosi, nei limiti in cui sia possibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. o facendo valere la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (Cass. n. 15882/2007; Cass. n. 13866/2014; Cass. n. 6150/2021).

5. Concludendo, il ricorso va respinto, con condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q, M. rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 13.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5245/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Premuda 1/A; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente - Irpef-redditi partecipazione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3867/15, depositata in data 14/09/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Brescia, notificava due avv i si di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socie della [OSCURATO:SOCIETA], destinataria di autonomo avviso di accertamento, con cui recuperava a imposizione a fini Irpef per l’anno di imposta 2005 il reddito da partecipazionenella pre detta società, in quanto a ristretta base societaria; -la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brescia accoglieva i ricorsi delle contribuenti, distintamente prop os ti e poi riuniti, sull’assunto del carat t ere pregiudizia l e dell’accertamento contro la società che era stato dichiarato nullo dalla CTP di Sondrio con sentenza passata in cosa giudicata; - la Commissione tributaria regionale ( CTR ) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello erariale; in particolare evidenziava che: a) la nullità pronunciata dalla CTP di Sondrio dell’avviso emesso nei confronti della società aveva ad oggetto la dichiarazione di inefficacia nei confronti della società perché estinta, per cui l’atto presupposto era validamente utilizzato per gli avvisi relativi ai soci; b) a fronte della ristretta base societaria che determinava presunzione di distribuzione degli utili ai soci, le ricorrenti non avevano dato alcuna prova contrariae le eccezioni da loro proposte erano tutte infondate; - l e contribuenti ha nno proposto ricorso affidato a tre motiv i , depositando in corso di giudizio memoria di produzione documentale con istanza di fissazione dell’udienza con allegata documentazione;-l’Agenzia resiste con controricorso; -il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 , censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto produttivo di effetti un atto (l’avviso di accertamento contro la società) dichiarato nullo con sentenza passata in cosa giudicata, anche in considerazione della circostanza che l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese avrebbe precluso un’eventuale notifica dell’atto ai soci. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., le contribuenti deducono , in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., infine, deducono nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciacon riguardo alle doglianze avanzate dalle contribuenti nel ricorso introduttivo e in appello avventi ad oggetto l’inesistenza di alcun reddito accertato in capo a Tecas, nonché circa la verifica della ristretta compagine societaria. 2. Il primo motivo, con cui le ricorrenti deducono la mancata attribuzione di efficacia decisiva al giudicato formatosi nei confronti della società,non è fondato. 2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 19013/2016; Cass. n. 18383 /2020 ; Cass. n. 18854 /2020 ; Cass. n. 15393/2021). Ed infatti, la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extrabilancio, allacui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass. n. 28542/2017). Né può dubitarsi che un siffatto principio violi il divieto di presunzione di secondo grado, giacché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale che, in tal caso, caratterizza la gestione sociale (Cass. n. 25683/2016). Peraltro, il surriferito orientamento non può prescinde re dalla previa necessità di un valido accertamento in capo alla società, concretando quest'ultimo il presupposto indefettibile per l'accertamento stesso, ovvero il   fatto costitutivo della pretesa tributaria(Cass. n. 25115/2014; Cass. n. 752/2021). In mancanza, infatti, non sussiste la prova del fatto costitutivo della pretesa tributaria, con l'effetto che deve essere dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato. Così come l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società (Cass.n. 27895/2018; Cass. n. 27417 /2020 ). Parimenti, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass.n. 24793/2015; Cass. n. 752 /2021 ; Cass.n. 14350/2021; Cass.n. 14778/2021; Cass. n. 17696 /2021 ; Cass . n. 18045/2021). 2.2. Tale principio, tuttavia, per altrettanto consolidata giurisprudenza di questa Corte, non vale ove l'avviso di accertamento nei confronti della società sia dichiarato nullo per un vizio del procedimento (Cass. n. 752/2021, segnatamente per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso; Cass. n. 11680/2016, Cass. n. 10723/2021, Cass. n. 16522/2022, per l’ipotesi di estinzione della società). In tali casi il giudicato formatosi è di tipo formale e non sostanziale, di guisa che a quellasentenza non può attribuirsi la stessa portata vincolante e preclusiva della cosa giudicata di cui all'art. 2909 cod. c iv ., difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale che vi è contenutae non essendo stato contestato e scrutinato il merito della pretesa tributaria. Infatti, occorre precisare che il giudicato eventualmente formatosi sulla posizione della società, pur favorevole al socio rimasto estraneo a quel giudizio, non può riflettersi ed incidere sulla sua posizione giuridica soggettiva, poiché fondato su violazione del procedimento che costituisce eccezione personale, riferibile esclusivamente alla società e valutabile soltanto individualmente (come segnalato da Cass. n. 752/2021). 2.3. La pronuncia della CTR, che ha escluso l’efficacia preclusiva della pronuncia in rito sull’avviso di accertamento(l’Agenzia deduceva che l’annullamento era avvenuto per errore di notifica dell’avviso di accertamento in quanto la società era stata già cancellata dal registro delle imprese e la CTR conformemente evidenziava che   la dichiarazione di nullità della CTP di Sondrio riguarda la dichiarazione di inefficacia della sentenza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. perché estinta), circostanza questa non censurata dal ricorso, si è quindi conformata a tali principi. 2.4. Alla luce dei principi appena evidenziati deve altresì esaminarsi anche la memoria di produzione documentale e contestuale istanza di fissazione udienza di trattazione, alla quale è allegata la sentenza n. 4650/2016 depositata in data 15/09/2016 dalla CTR della Lombardia che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della CTP di Sondrio che aveva accolto il ricorso proposto dalle odierne contribuenti quali socie e, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], anche liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]., contro l’avviso di accertamento n. T9Y030201223/2010 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. nuovamente notificato alle socie in considerazione dell’annullamento dell’avviso notificato alla società ormai estinta. Di tale sentenza,infatti, non risulta né allegato in memoria (che ne illustra la rilevanza ai fini dell’esame del terzo motivo di ricorso) né documentato il passaggio in giudicato, mentre va evidenziato, come visto, che solo l’intervenuto giudicato possa avere efficacia sull’accertamento nei confronti dei soci.Costituisce principio consolidato che l a parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione exart. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. n. 6868/2022; Cass. n. 32144/2022). Quindi   a ffinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974/2018; conforme, ex multis, già Cass. n. 2851/2017, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato, sentenza non impugnabile; Cass. n. 2524 /1999 ; Cass. n. 460/1999; Cass. n. 12770/2004; Cass. n. 22644 /2004 ; Cass. n. 20438 /2006 ; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 19883 /2013 ; Cass. n. 9746 /2017 ; Cass. n. 4803/2018; Cass. n. 32441/2018; Cass. n. 20974 /2018 ; Cass. n. 26310/2021; Cass.n. 6868/2022). Giova anche precisare che di tale altro e diverso processo non vi è alcun riferimento nel ricorso e che nessun motivo attiene ai rapporti del presente giudizio con quello concluso con la sentenza depositata. 3. Il secondo motivoè inammissibile. 3.1. A seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivoai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Si tratta di un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il   quando  tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il fatto (Cass. n. 22397/2019, ex plurimis) deve essere un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni difensive. 3.2. Nel caso di specie, il motivo non corrisponde a tali canoni poiché indica, come fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame,   il merito dell’atto impositivo a carico della Tecas, neppure presente in atti, sul presupposto che, visto l’annullamento per motivi di rito dell’avviso nei confronti della società, si sarebbe reso obbligatorio l’esame da parte della Commissione che si è occupata dei soci dell’avviso emesso nei confronti della società, senza spiegare la decisività di tale esame nell’economia della decisione, avendo la stessa parte ricorrente evidenziato che tale avviso non era presente in atti. 3.3. È altresì noto che, se i l ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, esso non richiede la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi(Cass., Sez. U.,n. 17931/2013). Ciò premesso, osta peròalla riqualificazione del dedotto motivo nei termini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.,di nullità per assenza di motivazione, il rilievo del l’assenza del necessario ed univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante (Cass., Sez. U. , n. 17931/2013; Cass. n.10862/2018; Cass. n. 32525/2022). 4. Il terzo motivo, con cui le ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia con riguardo alle doglianze avanzate dalle contribuenti nel ricorso introduttivo e in appello avventi ad oggetto l’inesistenza di alcun reddito accertato in capo a Tecas, nonché sull’omessa verifica della ristretta compagine societaria, è inammissibile, per difetto di specificità per mancata compiuta indicazione delle eccezioni riproposte in appello (riassunte brevemente a pagina 5, mentre le doglianze meritali nell’esposizione del motivo non sono accompagnate da alcuna indicazione degli atti processuali ove furono proposte) e comunque infondato, avendo la CTR, come del resto evidenziato nello stesso ricorso, espressamente rigettato tutte le altre eccezioni dei ricorrenti perché di scarso pregio probatorio.Occorre infatti premettere che la CTR riportava la presenza di talune eccezioni meritali, sia relative all’accertamento societario sia relative ai singoli soci, esposte in maniera generica. L’Agenzia, nel proprio controricorso, evidenzia che l’avviso societario era stato oggetto di separato giudizio e che le contestazioni meritali in merito al medesimo non erano specifiche essendo documentate unicamente dalla copia di un ricorso privo di sottoscrizione presentato ad altro giudice. Giova appena precisare che la Corte, infatti, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un   error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente gli atti processuali ed i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il   fatto processuale di cui richiede il riesame , ma, altresì, assicuri che il corrispondente motivo contenga, per il principio di autosufficienza ed a pena d'inammissibilità del motivo stesso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. U., n. 20181/2018; Cass. n. 2771/2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 22726/2011; Cass. n. 8569/2013). In proposito, nella prospettiva di una lettura elastica di detto principio, oggi recepita, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 8950/2022), dal nuovo testo dell’articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d. lgs. n. 149/2022, può ritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, ma a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che, comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consenta l’individuazione nell’ambito degli atti processuali (Cass. n. 11325/2023).Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, manca una chiara indicazione delle ragioni effettivamente riproposte dalle contribuenti in sede di gravame anche perché in tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporreappello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni rimasteassorbite (essendo, sul punto, carente di interesse) , è altrettanto vero, tuttavia, che essa hal'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art. 56 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 cod. proc. civ., dettata per il processo ordinario(Cass. n. 14925/2011). Ma comunque il vizio dedotto è evidentemente infondato, avendo la CTR espressamente statuito che   in tema di percezione di utili extrabilancio in società a ristretta base societaria, l’Agenzia una volta accertata la base ristretta societaria, la creazione di disponibilità finanziarie presso la società e il mancato reperimento della stessa, ha acquisito quelle presunzioni semplici di cui all’art. 39,comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 che l’obbligano ad attribuire il maggior reddito accertato per la società aisoci in proporzione alle loro quote. I ricorrenti soci non hanno dato prova contraria, i noltre espressamente statuendo che si accoglie l’appello dell’ufficio e si rigettano tutte le altre eccezioni dei ricorrenti perché di scarso rilievo probatorio e quindi avendo espressamente deciso su tutte l e eccezioni delle parti contribuenti. Il vizio di omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, tanto che è tenuto costantemente distinto dal vizio motivazionale, che sussiste oveinvece l'esame della questione oggetto di doglianza sia comunque avvenuto da parte del g iudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, in quest’ultimo caso dolendosi, nei limiti in cui sia possibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. o facendo valere la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (Cass. n. 15882/2007; Cass. n. 13866/2014; Cass. n. 6150/2021). 5. Concludendo, il ricorso va respinto, con condanna al pagamento delle spese di lite. P.Q, M. rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 13.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 200