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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 36910/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10342-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di MICHELE e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti in carica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al piazzale FLAMINIO n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 649/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di Michele e [OSCURATO:PERSONA] e da questi ultimi in proprio; osserva quanto segue.

La [OSCURATO:SOCIETA]. di Michele e [OSCURATO:PERSONA], e questi ultimi in proprio, hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 649 del 10/03/2021 ed hanno chiesto che sia dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma a conoscere della controversia instaurata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e della MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e che la detta sentenza sia annullata, nel merito, senza rinvio.

Resiste con controricorso la MI3 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è rimasta intimata.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza, in quanto proposto avverso provvedimento decisorio anche del merito.

Ric. 2021 n. 10342 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -2- I ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito per l'ammissibilità del regolamento.

Il regolamento di competenza è stato proposto avverso sentenza del Tribunale di Brescia, che, quale giudice di primo grado, ha, ritenendosi competente, deciso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione della detta società e dei suoi soci, odierni ricorrenti, e con il ricorso è stato impugnato anche il merito della decisione della causa.

Come esattamente prospettato dal PG nelle sue conclusioni, ed eccepito in memoria dalla MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il ricorso è inammissibile, in quanto volto a impugnare anche le statuizioni di merito.

Sul punto l'orientamento di questa Corte di legittimità è costante e oramai risalente (si veda Cass. n. 21507 del 19/09/2013 Rv. 628137 - 01): «Ai fini dell'e.speribilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnaione - ai sensi degli artt. 42 e 43cod. proc. civ. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competerka che sia stata oggetto della pronuncia, per "decisione di merito" deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudi.zio, ma anche la risolnione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudkiali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale tisolnione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza.» La parte odierna ricorrente, di fronte a decisione sulla competenza (ritenuta sussistente dal Tribunale di Brescia) e sul merito avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2021 n. 10342 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -3- La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Chiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10342-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di MICHELE e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti in carica, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al piazzale FLAMINIO n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 649/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di Michele e [OSCURATO:PERSONA] e da questi ultimi in proprio; osserva quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA]. di Michele e [OSCURATO:PERSONA], e questi ultimi in proprio, hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 649 del 10/03/2021 ed hanno chiesto che sia dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma a conoscere della controversia instaurata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e della MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e che la detta sentenza sia annullata, nel merito, senza rinvio. Resiste con controricorso la MI3 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza, in quanto proposto avverso provvedimento decisorio anche del merito. Ric. 2021 n. 10342 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- I ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito per l'ammissibilità del regolamento. Il regolamento di competenza è stato proposto avverso sentenza del Tribunale di Brescia, che, quale giudice di primo grado, ha, ritenendosi competente, deciso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione della detta società e dei suoi soci, odierni ricorrenti, e con il ricorso è stato impugnato anche il merito della decisione della causa. Come esattamente prospettato dal PG nelle sue conclusioni, ed eccepito in memoria dalla MB [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il ricorso è inammissibile, in quanto volto a impugnare anche le statuizioni di merito. Sul punto l'orientamento di questa Corte di legittimità è costante e oramai risalente (si veda Cass. n. 21507 del 19/09/2013 Rv. 628137 - 01): «Ai fini dell'e.speribilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnaione - ai sensi degli artt. 42 e 43cod. proc. civ. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competerka che sia stata oggetto della pronuncia, per "decisione di merito" deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudi.zio, ma anche la risolnione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudkiali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale tisolnione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza.» La parte odierna ricorrente, di fronte a decisione sulla competenza (ritenuta sussistente dal Tribunale di Brescia) e sul merito avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 10342 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Chiara
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