CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 gennaio 1960
Cassazione n. 06767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di provvedere la correzione dell'errore materiale Letta la richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di disporre la richiesta correzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la correzione di errore materiale della sentenza n. 30316 dell'8 giugno 2021, pronunciata sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., n. R.G.N. 1144/2021, e del ruolo di udienza pubblica dell'8 giugno 2021; Considerato che, per mero errore materiale, nell'indicata sentenza non si è dato conto delle conclusioni scritte assunte dalle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente inviate, e che il difensore ha avanzato istanza di correzione, sicché occorre procedere alla correzione dell'errore ai sensi degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone correggersi: l'intestazione della sentenza n. 30316/2021 nel senso che, dopo le parole «per le costituite parti civili» sono aggiunte le seguenti «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]», e dopo le parole «infondati i ricorsi;» si aggiunga «letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui chiede il rigetto del ricorso»; il par. 9 della motivazione, nel senso che, dopo le parole «sostenute nel grado dalle costituite parti civili,» sono aggiunte le seguenti «letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui chiede il rigetto del ricorso»; il dispositivo della sentenza e del ruolo di udienza pubblica del 8 giugno 2021, nel senso che, dopo le parole «parti civili costituite», si aggiunga «rispettivamente rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]», e, dopo «accessori di legge» si aggiunga «in favore di ciascun difensore delle predette parti civili». Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 03/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] s re estensore