CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella in rassegna, questa Corte è, di recente, nuovamente intervenuta ribadendo principi già espressi. 4. Si è così ritenuto che nell’ipotesi in esame (cessione di credito pro solvendo a garanzia del pagamento del canone di locazione finanziaria) non operi la previsione dell’art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che esonera dal versamento delle imposte di registro le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, tutti i provvedimenti ed atti ad esse inerenti, le garanzie a qualunque titolo prestate, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti. 5. E’ stato, infatti, ribadito che: -«[…] la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15,accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi (Cass., Sez. 5", 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5", 16 aprile 2008, n. 9930; Cass., Sez. 5", 5 marzo 2009, n. 5270; Cass., Sez. 5", 16 gennaio 2015, n. 695; Cass., Sez. 5", 15 novembre 2021, n. 34230)»; -«La questione, quindi, deve essere risolta sulla base della ratio legisdella norma di agevolazione di cui al citato art. 15 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, la quale è da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possono creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale»;. -«Si può perciò, ritenere che, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione -come quella di specie - la quale presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, e nella quale oggetto di regolamento negoziale è la successiva cessione del credito con finalità di garanzia, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento, ma, per l'appunto, la garanzia di recupero del credito. In tal caso, dunque, lo scopo per il quale il legislatore accorda un trattamento agevolato, non ricorre perché, per effetto del negozio di cessione, il cessionario non dispone di nuovo denaro, suscettibile di impieghi produttivi (Cass., Sez. 5", 29 marzo 2002, n. 4611; Cass., Sez. 5", 5 marzo 2009, n. 5270)»; - «In conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non […] beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa -parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (nel quale espressamente rientrano: "Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"), trattandosi di contratti caratterizzati da autonomia funzionale - seppur nel contesto di un collegamento negoziale - rispetto ai contratti originanti le obbligazioni garantite» (così Cass., Sez. T, 16 ottobre 2023, n. 28734). 6. In tale direzione, quindi, e sotto il profilo tributario oggetto di controversia, l’operazione finanziaria rilevante ai fini del menzionato beneficio fiscale è quella caratterizzata dall’erogazione di una provvista finanziaria «[…] cioè nella possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario (così Cass., Sez. V, 29 marzo 2002, n. 4611), ipotesi questi non riscontrabile né nel contratto di leasingin relazione la quale era stata offerta la predetta garanzia tramite la cessione pro solvendo dei crediti e tanto meno nell’atto di retrocessione di detti crediti, all’esito dell’estinzione del debito della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. nei riguardi del Monte dei Paschi, dovendo sul punto solo aggiungersi che, alla luce dei principi sopra ricordati, risulta preclusa un’interpretazione estensiva della nozione di finanziamento, come invece ritenuto dal Giudice regionale. 7. La sentenza impugnata non si è uniformata ai predetti principi il che comporta, in accoglimento del motivo di impugnazione, la sua cassazione. Non solo; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della contribuente. 8. Le spese dei giudizi di merito vanno compensate, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità. P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese