CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 09563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7075/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] , 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Circosta ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvoc ato Dianora de Nobili([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1446/2016depositata il 17 .9. 2016 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.3.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo che intimava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 230.762,99 a titolo di corrispettivo di lavori di somma urgenza, eseguiti ai sensi delll’art.147 del d.p.r. 554 del 21.12.1999 per la manutenzione straordinaria e il risanamento delle vasche delle strutture portanti del serbatoio sopraelevato di Cutro. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione e il Tribunale con sentenza del 7.4.2010 ha revocato il decreto opposto, avendo escluso l’insorgenza di un valido rapporto contrattuale poiché i lavori disposti dal responsabile del procedimento non erano stati approvati dal dirigente di settore abilitato dalla legge regionale n.7 del 1996 ma da un dirigente di servizio, l’ing. Barrile, sfornito di specifica delega. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Stemag, producendo la delega conferita dalla stazione appaltante al dirigente di servizio, ing.Barrile, e ha resistito l’appellata Regione, eccependo l’inammissibilità della nuova produzione. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17.9.2016 ha respinto il gravame a spese compensate. La Corte di appello ha ritenuto ammissibile la nuova produzione documentale, ritenuta indispensabile ex art.345 cod.proc.civ., ma ha escluso che il visto apposto dall’ing.Barrile, ritenuto legittimato, potesse essere qualificato come approvazione di lavori di somma urgenza, a tal fine facendo difetto i requisiti formali prescritti dall’art.147, comma 4, della legge (rectius: d.p.r.) n.554 del 1999, ossia, nella fattispecie, la perizia giustificativa, l’approvazione finale dei lavori e qualsiasi determinazione per la copertura della spesa. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 16.3.2017 ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], già Stemag, svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 5.4.2017 ha proposto controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria in data 8.3.2023 dando atto dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] da parte del Tribunale di Locri del 25.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] 4. La dichiarazione di fallimento della società ricorrente non determina l’interruzione del processo. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (ex plurimis: Sez. 1, n. 3630 del 12.2.2021;Sez. 1, n. 4795 del 24.2.2020;Sez. 1, n. 27143 del 15.11.2017). 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente in particolare lamenta l’omesso esame del contenuto del processo verbale di somma urgenza e dell’ordinativo dei lavori e in particolare del fatto che il processo verbale di somma urgenza, redatto dal responsabile del procedimento per la Regione [OSCURATO:PERSONA], geom. Laporta, prodotto in causa, conteneva l’indicazione delle ragioni che rendevano indifferibile l’esecuzione immediata dell’intervento per la presenza di notevoli infiltrazioni all’interno delle vasche di accumulo e di crepe alla struttura esterna con situazioni di pericolo agli elementi portanti e il rischio di problemi igienico-sanitari e di interruzione di pubblico servizio. Nel verbale predetto era anche contenuto il computo metrico dettagliato dei lavori da eseguire e la loro stima in complessivi € 193.653,06. 6. L’art.147 del d.p.r. 554 del 21.12.1999 (recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni) applicabile ratione temporis e successivamente abr ogato dall'articolo 358, comma 1, lettera a), del d.p.r. 5.10.2010, n. 207, in tema di «Provvedimenti in casi di somma urgenza» disponeva: «1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.» 7. Il motivo è fondato e va accolto. Diversamente da quanto affermato dalla Corte calabrese, il verbale di dichiarazione di somma urgenza conteneva l’indicazione delle ragioni che giustificavano l’ ordine di esecuzione in regime di somma urgenza e l’individuazione specifica dei lavori e del loro costo e pertanto concretava gli elementi costitutivi della perizia contemplata dal comma 4 dell’art.147. Di conseguenza, come esattamente annota la ricorrente, l’approvazione da parte dell’ing. Barrile, a ciò pienamente legittimato come accertato dalla stessa Corte catanzarese in riforma della decisione di primo grado, aveva natura finale e non preventiva, istituto questo, peraltro, non previsto dall’art.147 ridetto, che nel comma 4 considera solo l’approvazione tout court dei lavori. L’iter procedimentale previsto dall’art.147 del d.p.r. 554 del 1999 è stato quindi sostanzialmente rispettato, avendo il caposervizio, appositamente delegato dalla stazione appaltante, provveduto ad approvare e autorizzare ex post i lavori ordinati dal responsabile del procedimento in regime di somma urgenza, alla luce delle rappresentate ragioni di indifferibilità dell’intervento e ben cognite le misure delle lavorazioni e soprattutto i costi previsti e concordati, pienamente rientranti nella soglia legale di € 200.000,00 di cui al comma 1 dell’art.147. 8. Con il second o motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per non aver ritenuto preclusa in appello ogni altra questione diversa da quella relativa alla nullità del contratto per carenza di forma scritta e violazione dell’art.345 cod.proc. civ. La censura si riferisce alla ravvisata carenza dell’impegno di spesa che la Corte di appello ha indicato fra le ragioni che ostavano all’accoglimento della pretesa dell’attuale ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag.4, terzultimo capoverso e a cavallo fra le pag.4-5), oltre alla ut supra erroneamente ritenuta carenza di perizia giustificativa e di approvazione finale. 9. Come deduce puntualmente la ricorrente, la Regione [OSCURATO:PERSONA] si era opposta al decreto ingiuntivo senza eccepire alcunché al proposito, perché nell’atto di citazione, oltre a negare la propria legittimazione passiva ad causam, aveva eccepito solo la carenza di forma scritta ad substantiam del contratto e aveva contestato la quantificazione del credito. La mancanza dell’impegno di spesa era stata dedotta solo con la comparsa conclusionale e quindi oltre la barriera preclusiva prevista dal codice di rito per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio. 10. Tuttavia l’eccezione così sollevata dalla Regione di mancanza dell’impegno di spesa era rilevabile d’ufficio. L’art.191 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.267, recante il Testo unico degli enti locali, prima delle modifiche apportate dai d.lgs. 118 del 2011 e 126 del 2014, in tema di «Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese» disponeva: «1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione. 4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.» Il principio generale è nel senso che le eccezioni sono rilevabili d’ufficio dal giudice, salvo che la legge ne riservi la proposizione alla parte interessata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmenteacquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU (Sez. 6- 3, n. 2963 del 1.2.2023Sez. 1, n. 23588 del 28.7.2022; Sez. 2, n. 14971 del 11.5.2022;Sez.U, n. 10531 del 7.5.2013); infatti nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte, da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale (Sez. U, n. 15661 del 27.7.2005). Tale principio è stato specificamente applicato da questa Corte anche con riferimento alla mancanza dell’impegno di spesa (Sez. 1, n. 15410 del 13.6.2018). 11. Il giudice di primo grado non si era pronunciato al riguardo e l’eccezione era rimasta pertanto assorbita, poiché la domanda dell’attrice era stata respinta per altra ragione, ossia per la mancanza di poteri in capo all’ing.Barrile. Legittimamente la mancanza dell’impegno di spesa è stata rilevata dalla Corte di appello, a fronte della riproposizione dell’eccezione da parte della Regione e senza necessità di integrazioni istruttorie, visto che la carenza risultava ex actis. Del resto l’art.191, comma 3, sopra citato, prevede la trasmissione all’esecutore dei lavori di somma urgenza dell’atto di regolarizzazione. Il motivo, quindi, deve essere rigettato. 12. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.23, comma 3, del d.l. n.66 del 1989, convertito in legge n.144 del 1989 e dell’art.147 del d.p.r. 554 del 1999 di cui chiede interpretazione costituzionalmente orientata. La ricorrente sostiene che in caso di mancata copertura della spesa la conseguenza non sarebbe stata l’esonero totale della Regione dagli obblighi contrattuali ma la liquidazione delle spese per la parte dei lavori effettivamente realizzati e a tal fine rileva che il Responsabile unico del procedimento aveva valutato che le opere fossero state eseguite a regola d’arte per un valore di complessivi € 223.284,50 con apposito certificato di regolare esecuzione prodotto in causa. 13. La doglianza, alla stregua del principio iura novit curia, va riqualificata in relazione alle norme vigenti ratione temporis (il verbale di somma urgenza è del 22.9.2004), che hanno successivamente sostituito con analogo contenuto l’originario art.23 del d.l. 66 del 1989, convertito in legge n.144 del 1989. Il citato art.191, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n.267, disponeva che nel caso in cui vi fosse stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorreva, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che avevano consentito la fornitura. Tuttavia il comma 5 dell’art.147 del d.p.r. 554 del 1999, con speciale disposizione, considerava espressamente l’ipotesi in cui non fosse intervenuta l’approvazione della stazione appaltante, con disposizione che deve essere estesa, a fortiori, all’ipotesi in cui l’approvazione intervenga ma non sia assunto l’impegno di spesa da parte dell’organo competente, ai sensi del citato art.191. Tale norma infatti prevede che qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati, proprio per evitare la lesione dell’affidamento incolpevole di un’impresa che intervenga secondo la procedura di legge, ad eseguire un’opera indifferibile nell’interesse pubblico, onde evitare che il mancato espletamento della procedura di approvazione e copertura della spesa la esponga a un ingiusto sacrificio che neppure potrebbe evitare proprio perché lavori di tal natura debbono essere eseguiti immediatamente. Non a caso questa Corte ha affermato che qualora, ai sensi dell'art. 147 del d.p.r. n. 554 del 1999 sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori (Sez. 2, n. 1073 del 21.1.2016). Questa speciale responsabilità, fondata su di un’ipotesi tipizzata di arricchimento della [OSCURATO:PERSONA], si sovrappone a quella del funzionario ordinante ex art.191, comma 4, d.p.r. 267/2000, che risponde quindi correlativamente per la sola differenza. Il motivo pertanto merita accoglimento. 14. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.91 e 92 cod.proc.civ. Il motivo resta assorbito per l’accoglimento del primo e del terzo. 15. Per le ragioni esposte debbono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, assorbito il quarto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, as