CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] affinché venisse dichiarata l'illegalità della pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza n. 14/2017 in virtù dell'errata applicazione dell'art. 72 cod. pen. Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 72 e 81 cod. pen. nonché 442 cod. proc. pen. evidenziando che tra il delitto di omicidio e gli ulteriori reati non sussisterebbe la continuazione e che nel caso di specie l'errata applicazione della stessa avrebbe come conseguenza una deteriore quantificazione della pena così che il richiamo contenuto nell'ordinanza all'intangibilità del giudicato sarebbe inconferente; Rilevato che il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quanto la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento ovvero quando questa, per specie o quantità, ecceda il limite legale e non quando si assuma che il calcolo sia stato effettuato sulla base di un erroneo presupposto (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080 - 01); Rilevato altresì che nello stesso provvedimento il giudice ha correttamente evidenziato che il giudice dell'esecuzione non può procedere a una valutazione diversa da quella già effettuata dal giudice della cognizione quanto alla continuazione e che ogni questione sul punto deve essere fatta valere nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi d'impugnazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato è conforme alla legge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen