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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 46617/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 13/05/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della confisca nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 13 maggio 2021, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. applicava a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, C, E) e 648 cod. pen. e 2 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo D) e ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi A, B, C), esclusa per [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva reiterata e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, rispettivamente la pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), disponendo tra l'altro la confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza i difensori di entrambi gli imputati.

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di 16.080,00 euro, per la quale il Giudice, pur facendo testuale riferimento agli artt. 85 -bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen. e quindi alla cd. confisca per sproporzione, si limita ad affermare genericamente che "costituisce profitto di spaccio", senza null'altro precisare.

2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta invece la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinente alla violazione dell'art. 240 comma 1 cod. pen., è fondato.

Nei casi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è consentita la confisca "obbligatoria" del denaro, inteso quale prodotto o profitto del reato ai sensi della legge n. 356 del 1992, art. 12 sexies (attuale art. 240-bis cod. pen.).

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora si versi in un'ipotesi di patteggiamento -come nel caso di specie-, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. art. 240-bis cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (da ultimo, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358).Ove invece il denaro costituisca prodotto o profitto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, la confisca è consentita solo se ricorrano le condizioni per farsi luogo ad essa ai sensi della disposizione generale del codice penale, ossia sussista il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato ex art. 240, primo comma, cod. pen.

La motivazione della sentenza, riferita laconicamente da un lato agli artt. 85- bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. e dall'altro al "profitto" non consente di comprendere le ragioni della confisca.

Dal provvedimento impugnato non emerge la necessaria relazione tra il denaro e i reati ascritti agli imputati, trattandosi di un'affermazione apodittica, né il riferimento testuale alle disposizioni di cui agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen. è agganciato a qualsivoglia osservazione relativa al fatto che si tratti di una somma non giustificata e comunque sproporzionata ai redditi degli imputati, neppure indicati.

2. E' viceversa manifestamente infondato, attesa la totale genericità delle doglianze, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

E' infatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non emergano evidenti dalla contestazione, dovendosi condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, che nel caso di specie si limitano a mere affermazioni (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, quanto alla imputata [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in diversa composizione, limitatamente alla confisca della somma di denaro.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla disposta confisca, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti, ufficio G.I.P.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 13/05/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della confisca nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 13 maggio 2021, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. applicava a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, C, E) e 648 cod. pen. e 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo D) e ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi A, B, C), esclusa per [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva reiterata e concesse ad entrambi le attenuanti generiche, rispettivamente la pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]), disponendo tra l'altro la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza i difensori di entrambi gli imputati. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di 16.080,00 euro, per la quale il Giudice, pur facendo testuale riferimento agli artt. 85 -bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen. e quindi alla cd. confisca per sproporzione, si limita ad affermare genericamente che "costituisce profitto di spaccio", senza null'altro precisare. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta invece la violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attinente alla violazione dell'art. 240 comma 1 cod. pen., è fondato. Nei casi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è consentita la confisca "obbligatoria" del denaro, inteso quale prodotto o profitto del reato ai sensi della legge n. 356 del 1992, art. 12 sexies (attuale art. 240-bis cod. pen.). Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora si versi in un'ipotesi di patteggiamento -come nel caso di specie-, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. art. 240-bis cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (da ultimo, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358).Ove invece il denaro costituisca prodotto o profitto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, la confisca è consentita solo se ricorrano le condizioni per farsi luogo ad essa ai sensi della disposizione generale del codice penale, ossia sussista il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato ex art. 240, primo comma, cod. pen. La motivazione della sentenza, riferita laconicamente da un lato agli artt. 85- bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. e dall'altro al "profitto" non consente di comprendere le ragioni della confisca. Dal provvedimento impugnato non emerge la necessaria relazione tra il denaro e i reati ascritti agli imputati, trattandosi di un'affermazione apodittica, né il riferimento testuale alle disposizioni di cui agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis cod. pen. è agganciato a qualsivoglia osservazione relativa al fatto che si tratti di una somma non giustificata e comunque sproporzionata ai redditi degli imputati, neppure indicati. 2. E' viceversa manifestamente infondato, attesa la totale genericità delle doglianze, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. E' infatti consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non emergano evidenti dalla contestazione, dovendosi condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, che nel caso di specie si limitano a mere affermazioni (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, quanto alla imputata [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in diversa composizione, limitatamente alla confisca della somma di denaro. Va invece dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla disposta confisca, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti, ufficio G.I.P. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore
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