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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 37342/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 10/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello non aveva accolto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito del giudizio di primo grado alla pena di sedici anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74-73 (sette episodi) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per alcuni fatti estorsivi (quattro); l'imputato è stato invece assolto dal reato di associazione mafiosa.All'esito del giudizio di appello, la Corte ha ridotto la pena a dodici anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Si evidenzia che Burroni: a) è un soggetto incensurato, senza carichi pendenti, assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; b) ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità, così dimostrando un comportamento collaborativo; c) è detenuto dal 27 aprile 2019 per fatti risalenti al 2015.

Il Tribunale non avrebbe motivato sulla eventuale sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative alla sostituzione della misura cautelare in corso con quella afflittiva.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale applicato erroneamente la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il ragionamento del Tribunale, che ha valorizzato l'entità della pena, la personalità dell'imputato, la gravità dei fatti - inseribili in modo non occasionale in contesti criminali radicati- sarebbe viziato per non aver preso in considerazione gli elementi di cui si è già detto, che avrebbero dovuto indurre a ritenere ridimensionato il quadro cautelare e non più adeguata la misura in corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. In particolare, i motivi rivelano la loro inammissibilità ove pure si ritenga di fare riferimento all'orientamento nomofilattico secondo cui l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., che pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, impone comunque al giudice un obbligo di motivazione - su impulso di parte o d'ufficio - in ordine alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busile, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342).

Se è vero, cioè, che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può, infatti, rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Risano, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738), è altrettanto vero che anche il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede.

La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita dì essere conformata rispetto al caso concreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, evidenziando l'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto della molteplicità e della gravità dei fatti (accertamento di responsabilità per il reato associativo, per sette episodi di cessione di sostanza stupefacente e per quattro fatti estorsivi), collocabili chiaramente in un contesto di criminalità organizzata, e della personalità del ricorrente.

Nulla di specifico è stato dedotto.

In assenza della prova della rescissione dal sodalizio, se il quantum di "prova" necessario per ritenere superata la presunzione indicata è direttamente proporzionale allo spessore criminale del soggetto che invoca detto superamento, è obiettivamente non decisivo, anche in ragione della entità della pena inflitta, che questi, come nel caso di specie, abbia rinunciato, per esigenze che possono essere molteplici ed anche utilitaristiche, ad alcuni motivi di impugnazione, ovvero che la Corte di appello abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per ragioni peraltro che non è dato conoscere.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ig-liere estensore Ij,presi nte "etro Silvest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 10/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello non aveva accolto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito del giudizio di primo grado alla pena di sedici anni e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74-73 (sette episodi) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per alcuni fatti estorsivi (quattro); l'imputato è stato invece assolto dal reato di associazione mafiosa.All'esito del giudizio di appello, la Corte ha ridotto la pena a dodici anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che Burroni: a) è un soggetto incensurato, senza carichi pendenti, assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; b) ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità, così dimostrando un comportamento collaborativo; c) è detenuto dal 27 aprile 2019 per fatti risalenti al 2015. Il Tribunale non avrebbe motivato sulla eventuale sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative alla sostituzione della misura cautelare in corso con quella afflittiva. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale applicato erroneamente la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ragionamento del Tribunale, che ha valorizzato l'entità della pena, la personalità dell'imputato, la gravità dei fatti - inseribili in modo non occasionale in contesti criminali radicati- sarebbe viziato per non aver preso in considerazione gli elementi di cui si è già detto, che avrebbero dovuto indurre a ritenere ridimensionato il quadro cautelare e non più adeguata la misura in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. In particolare, i motivi rivelano la loro inammissibilità ove pure si ritenga di fare riferimento all'orientamento nomofilattico secondo cui l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., che pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, impone comunque al giudice un obbligo di motivazione - su impulso di parte o d'ufficio - in ordine alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busile, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342). Se è vero, cioè, che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può, infatti, rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Risano, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738), è altrettanto vero che anche il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita dì essere conformata rispetto al caso concreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, evidenziando l'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto della molteplicità e della gravità dei fatti (accertamento di responsabilità per il reato associativo, per sette episodi di cessione di sostanza stupefacente e per quattro fatti estorsivi), collocabili chiaramente in un contesto di criminalità organizzata, e della personalità del ricorrente. Nulla di specifico è stato dedotto. In assenza della prova della rescissione dal sodalizio, se il quantum di "prova" necessario per ritenere superata la presunzione indicata è direttamente proporzionale allo spessore criminale del soggetto che invoca detto superamento, è obiettivamente non decisivo, anche in ragione della entità della pena inflitta, che questi, come nel caso di specie, abbia rinunciato, per esigenze che possono essere molteplici ed anche utilitaristiche, ad alcuni motivi di impugnazione, ovvero che la Corte di appello abbia riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per ragioni peraltro che non è dato conoscere. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ig-liere estensore Ij,presi nte "etro Silvest
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