CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 29/03/2022, ha confermato la sentenza in data 08/07/2021 del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentativo di rapina aggravata. La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei risultati peritali in ordine alla riconoscibilità di un vizio parziale di mente al momento del fatto. Va, dunque, rilevato come il motivo di ricorso si risolva in una valutazione delle risultanze acquisite dall'elaborato peritale e dall'escussione del perito antagoniste e alternative a quelle del giudice di merito che, in realtà, ha esaminato li tema dell'imputabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, così risultando insindacabile in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ma