Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28938/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) VITAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza in composizione monocratica del 18 novembre 2019, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. del capo A) e ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato, in concorso con altri due imputati, per il delitto di cui agli artt.56, 624 bis, 625 nn.4 e 5 cod. pen. di cui al capo A) e per il delitto di cui agli artt.110, 624,625 nn.2,5,7 cod. pen. di cui al capo B), concesse le circostanze generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e con la diminuente del rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 1000,00 euro di multa, per avere prima rubato le chiavi di casa e la carta di circolazione dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] ed aver cercato poi di introdursi in casa della stessa utilizzando le chiavi rubate, non riuscendovi per la presenza nell'abitazione del padre della donna.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento, ai fini del trattamento sanzionatorio, della contestata recidiva.

In particolare il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte territoriale sul punto si sarebbe limitata ad evidenziare che gli effetti della recidiva siano stati "sterilizzati" mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il ricorrente era già gravato da due precedenti penali di cui uno specifico.

La Corte non ha proceduto alla verifica della sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali e i reati per cui vi è stata condanna in ossequio ai principi fissati dalle Sezioni unite n.5859 del 15 febbraio 2012 che richiedono un più pregnante onere motivazionale sotto il profilo dell'accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e alla quantificazione della pena finale.

Pur avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 4 cod. pen., tuttavia si è limitata a condividere le argomentazioni del giudice di primo grado in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, richiamando la sussistenza dei due precedenti penali e argomentando in maniera apodittica in ordine alla mancanza di specifiche ragioni per esprimere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Egualmente carente, secondo il ricorrente, la motivazione in ordine alla determinazione del quantum di pena da ritenersi eccessiva sia con riferimento alla pena per il reato base determinata in anni 2 di reclusione [..appare equa..]", sia con riferimento all'aumento per il reato con il quale è stata riconosciuta la continuazione determinato in anni 1 e mesi 4 di reclusione [..rientra nei limiti legali ed è adeguata rispetto alla gravità del fatto..]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso fondato per le ragioni che seguono. 1.11 primo motivo è fondato.

1.1. Come indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di contestazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali ( S.U. n.35738 del 27/10/2010 , Calibè, Rv.247838).

Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018 Rv. 274782;Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Nel motivare in ordine all'applicazione della recidiva, la Corte di appello non ha fatto buon governo di siffatti principi limitandosi ad affermare la sostanziale elisione degli effetti sfavorevoli che la recidiva in concreto opera sul ricorrente in seguito al giudizio di bilanciamento e a richiamare i suoi precedenti penali.

La sentenza va dunque annullata con rinvio sullo specifico punto affinché la Corte valuti la contestata recidiva alla luce dei principi di diritto richiamati. 2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo al quantum di pena applicato a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze e del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, risulta assorbito nel primo dal momento che la valutazione degli effetti che la recidiva produrrà a seguito del giudizio di rinvio potrà avere ricadute concrete sul complessivo trattamento sanzionatorio.

P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) VITAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza in composizione monocratica del 18 novembre 2019, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. del capo A) e ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato, in concorso con altri due imputati, per il delitto di cui agli artt.56, 624 bis, 625 nn.4 e 5 cod. pen. di cui al capo A) e per il delitto di cui agli artt.110, 624,625 nn.2,5,7 cod. pen. di cui al capo B), concesse le circostanze generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati e con la diminuente del rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 1000,00 euro di multa, per avere prima rubato le chiavi di casa e la carta di circolazione dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] ed aver cercato poi di introdursi in casa della stessa utilizzando le chiavi rubate, non riuscendovi per la presenza nell'abitazione del padre della donna. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento, ai fini del trattamento sanzionatorio, della contestata recidiva. In particolare il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte territoriale sul punto si sarebbe limitata ad evidenziare che gli effetti della recidiva siano stati "sterilizzati" mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il ricorrente era già gravato da due precedenti penali di cui uno specifico. La Corte non ha proceduto alla verifica della sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali e i reati per cui vi è stata condanna in ossequio ai principi fissati dalle Sezioni unite n.5859 del 15 febbraio 2012 che richiedono un più pregnante onere motivazionale sotto il profilo dell'accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e alla quantificazione della pena finale. Pur avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 4 cod. pen., tuttavia si è limitata a condividere le argomentazioni del giudice di primo grado in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, richiamando la sussistenza dei due precedenti penali e argomentando in maniera apodittica in ordine alla mancanza di specifiche ragioni per esprimere un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Egualmente carente, secondo il ricorrente, la motivazione in ordine alla determinazione del quantum di pena da ritenersi eccessiva sia con riferimento alla pena per il reato base determinata in anni 2 di reclusione [..appare equa..]", sia con riferimento all'aumento per il reato con il quale è stata riconosciuta la continuazione determinato in anni 1 e mesi 4 di reclusione [..rientra nei limiti legali ed è adeguata rispetto alla gravità del fatto..]. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso fondato per le ragioni che seguono. 1.11 primo motivo è fondato. 1.1. Come indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di contestazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali ( S.U. n.35738 del 27/10/2010 , Calibè, Rv.247838). Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018 Rv. 274782;Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare in ordine all'applicazione della recidiva, la Corte di appello non ha fatto buon governo di siffatti principi limitandosi ad affermare la sostanziale elisione degli effetti sfavorevoli che la recidiva in concreto opera sul ricorrente in seguito al giudizio di bilanciamento e a richiamare i suoi precedenti penali. La sentenza va dunque annullata con rinvio sullo specifico punto affinché la Corte valuti la contestata recidiva alla luce dei principi di diritto richiamati. 2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo al quantum di pena applicato a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze e del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, risulta assorbito nel primo dal momento che la valutazione degli effetti che la recidiva produrrà a seguito del giudizio di rinvio potrà avere ricadute concrete sul complessivo trattamento sanzionatorio. P. Q. M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 28938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris