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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1996

Cassazione n. 12308/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1996 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 6, comma 2,

I. n. 401/1989, deduce violazione di legge processuale e sostanziale nonché vizio di motivazione e travisamento della prova per essere stata ritenuta la violazione del DASPO senza considerare che l'incontro di calcio oggetto di contestazione non era ricompreso nell'operatività del divieto, essendosi peraltro operata un'illegittima estensione del suo contenuto e travisate le dichiarazioni rese dal carabiniere escusso come testimone, che non aveva parlato di un tentativo di fuga dell'imputato dallo stadio alla vista dei militari; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e comunque disattesi con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, che, con argomentazioni che non prestano il fianco a censure e concernono anche la valutazione delle prove, in questa sede non sindacabile, ha attestato che: il DASPO si riferiva, tra l'altro, anche agli incontri di calcio, pure amichevoli e disputati da dilettanti, a cui partecipano le squadre di calcio del Carovigno, indipendentemente da una loro affiliazione alla F.I.G.C.; l'ambito di applicazione del divieto, dunque, era esteso, ma non generico, e certamente ricomprendeva la partita A.S.

Carovigno-[OSCURATO:PERSONA], pur se disputata da Juniores (circostanza, questa, che secondo la giurisprudenza di questa Corte non vale ad escludere l'operatività del divieto: cfr. Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Galimberti, Rv. 275141); l'imputato si era mostrato consapevole della trasgressione avendo tentato di allontanarsi dallo stadio alla vista dei carabinieri ed essendo stato da questi fermato (senza che, in relazione a tale circostanza, sia stato nel generico ricorso efficacemente dimostrato il travisamento della prova, non essendo stato neppure riprodotto, o allegato, il verbale della deposizione testimoniale del m.11o Turco); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile - senza che possano indurre in contrario avviso, alla luce di quanto sopra esplicitato, le osservazioni contenute nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza - e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equítativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 2.‘ Cossi deciso il Z14 gennaio 2024.

Il Consigliere estensore ,r-rpors.,V1:-'11P\ Il Presidente U 1-1„ \ , , t, i--._\--7 ‘15` [OSCURATO:PERSONA] IN Cf\,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1996 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 6, comma 2, I. n. 401/1989, deduce violazione di legge processuale e sostanziale nonché vizio di motivazione e travisamento della prova per essere stata ritenuta la violazione del DASPO senza considerare che l'incontro di calcio oggetto di contestazione non era ricompreso nell'operatività del divieto, essendosi peraltro operata un'illegittima estensione del suo contenuto e travisate le dichiarazioni rese dal carabiniere escusso come testimone, che non aveva parlato di un tentativo di fuga dell'imputato dallo stadio alla vista dei militari; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e comunque disattesi con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla Corte territoriale, che, con argomentazioni che non prestano il fianco a censure e concernono anche la valutazione delle prove, in questa sede non sindacabile, ha attestato che: il DASPO si riferiva, tra l'altro, anche agli incontri di calcio, pure amichevoli e disputati da dilettanti, a cui partecipano le squadre di calcio del Carovigno, indipendentemente da una loro affiliazione alla F.I.G.C.; l'ambito di applicazione del divieto, dunque, era esteso, ma non generico, e certamente ricomprendeva la partita A.S. Carovigno-[OSCURATO:PERSONA], pur se disputata da Juniores (circostanza, questa, che secondo la giurisprudenza di questa Corte non vale ad escludere l'operatività del divieto: cfr. Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Galimberti, Rv. 275141); l'imputato si era mostrato consapevole della trasgressione avendo tentato di allontanarsi dallo stadio alla vista dei carabinieri ed essendo stato da questi fermato (senza che, in relazione a tale circostanza, sia stato nel generico ricorso efficacemente dimostrato il travisamento della prova, non essendo stato neppure riprodotto, o allegato, il verbale della deposizione testimoniale del m.11o Turco); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile - senza che possano indurre in contrario avviso, alla luce di quanto sopra esplicitato, le osservazioni contenute nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza - e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equítativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. 2.‘ Cossi deciso il Z14 gennaio 2024. Il Consigliere estensore ,r-rpors.,V1:-'11P\ Il Presidente U 1-1„ \ , , t, i--._\--7 ‘15` [OSCURATO:PERSONA] IN Cf\,
Sentenza Cassazione n. 12308/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris