CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 17832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore di ufficio del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi di ricorso, ribadendo la propria qualifica di difensore di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica in data 17/09/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen., in Bologna il 26/08/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di ufficio avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 420-quater, 604, comma 5- bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la nullità della sentenza di primo grado in riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato, informato del procedimento penale solo il 08/03/2016, in sede di identificazione, allorquando aveva nominato difensore di fiducia l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] presso cui aveva eletto domicilio; nel corso del giudizio di primo grado né l'imputato né il difensore di fiducia sono mai stati presenti e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], infatti, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva depositato una rinuncia al mandato, da intendersi come una non accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. pen., alla luce del contenuto della stessa, da cui emerge la totale assenza di ogni contatto con l'assistito e la mancata conoscenza del procedimento da parte di quest'ultimo, come, peraltro, ribadito dalla missiva del predetto difensore al difensore di ufficio in data 03/10/2022; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 47 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo evidente, dall'esito dell'istruttoria dibattimentale, che l'imputato era convinto di essersi legittimamente introdotto nel garage del suo datore di lavoro, in quanto da questi autorizzato, non potendosi porre a carico del ricorrente la mancanza di indagini circa l'identificazione di tale soggetto; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla valutazione di abitualità della condotta dell'imputato, che tra i suoi precedenti penali annovera un solo reato della stessa indole, essendo, quindi, irrilevanti gli altri precedenti da cui risulta gravato, risultando la motivazione della sentenza impugnata configgete con le Sezioni Unite Tushaj. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al terzo motivo. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso risulta del tutto manifestamente infondato, posto che l'assenza dell'imputato era stata correttamente dichiarata, avendo il difensore di fiducia domiciliatario, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, senza nulla osservare o eccepire prima della missiva in data 09/01/2019, depositata il successivo 20/03/2019. Né si comprende per quale ragione tale missiva dovrebbe intendersi come mancata accettazione dell'incarico, a ben tre anni di distanza dalla nomina, risultando evidentemente tardiva rispetto alla notifica del decreto di citazione. Onere preciso della difesa, senza dubbio, anche in riferimento ad elementari principi di correttezza processuale, sarebbe stato quello di manifestare nell'immediato, una volta ricevuta la notifica del decreto di citazione a giudizio, la totale mancanza di contatti con l'imputato, da cui era stata nominata difensore di fiducia, anche domiciliatario. Risulta evidente, quindi, come la nomina dell'attuale difensore di ufficio ricorrente, in data 26 marzo 2019, sia intervenuta in seguito alla rinuncia al mandato del difensore di fiducia, non potendo, tuttavia, dimenticare, come neanche il difensore di ufficio, in ogni caso, aveva formulato alcuna eccezione, né nel corso del giudizio di primo grado né in grado di appello, in riferimento a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso. Infine, va evidenziato come la missiva spedita dal difensore di ufficio all'imputato risulta pervenuta e da questi ricevuta a mani proprie, come risulta dal relativo documento allegato al ricorso, per cui è evidente la volontà dell'imputato di non partecipare al processo, di cui era, altrettanto evidentemente, a conoscenza. In tal senso va sottolineato come questa Corte, in tema di rescissione del giudicato, abbia affermato come la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283019; in termini: Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279680). Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi, alla luce delle indicate circostanze, come non sussista alcun elemento alla luce del quale ritenere che l'imputato abbia, del tutto incolpevolmente, ignorato la pendenza del processo a suo carico. Anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto del tutto versato in fatto. La sentenza impugnata ha dato atto delle ricerche di polizia giudiziaria per individuare il titolare dell'impresa di pulizie, da cui l'imputato sarebbe stato dipendente, e che gli avrebbe dato - secondo la prospettazione difensiva - l'autorizzazione ad entrare nel suo garage, evidenziando come tale soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], non risultava affatto residente nel luogo dove l'imputato era stato fermato, né risultasse, comunque, titolare di alcuna impresa di pulizie. Peraltro, neanche la difesa, nel corso del giudizio, aveva citato tale teste a discarico, mentre, dalla motivazione della sentenza di primo grado, risulta come l'ispettore Baravelli, teste di P.G., avesse compiutamente riferito in merito a tutti gli accertamentet.svolti per individuare il presunto datore di lavoro dell'imputato, tutti con esito negativo. Il motivo, quindi, risulta anche privo di confronto con le motivazioni delle sentenze di merito. Fondato, invece, risulta il terzo motivo di ricorso, Il ricorrente risulta, dalla consultazione del certificato penale, gravato da un unico precedente per il delitto di furto, sicché alla luce del principio di diritto affermato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, la doglianza risulta fondata. Secondo le Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame." Trattasi di principio, oltre tutto, ampiamente consolidato (per tutte: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347), che, impone, pertanto, la declaratoria di annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto