CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34122/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LITARE APPELLO di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], concui è stato chiesto l'accoglimento del ricorso sul punto relativo alla giurisdizione;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2024 il Tribunale [OSCURATO:PERSONA] diNapoli ha affermato la penale responsabilità di D’[OSCURATO:PERSONA] (all’epoca deifatti Comandante del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]) inrelazione alla contestazione di truffa continuata e aggravata (art.234cod.pen.mil.pace).Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti,l’imputata veniva condannata alla pena di mesi sette e giorni dieci di reclusionemilitare.2. Secondo la contestazione, confermata nella ricostruzione e decisione delTribunale, l’imputata avrebbe in ventuno occasioni indotto in errorel’amministrazione circa l’effettivo orario di servizio prestato, ricavando un profittopari ad euro 1.799,00 . Le ore dichiarate nel memoriale di servizio e modelloriepilogativo SUP/2 erano superiori a quelle effettivamente prestate.2.1 Le fonti di prova utilizzate nella decisione del Tribunale risultano essere:a) risultanze documentali delle videoregistrazioni tratte dalle telecamere divideosorveglianza della sede di servizio, verificate in rapporto alla esattezzadell’orario indicato e rapportate ai contenuti del memoriale e modelloriepilogativo;b) tabulati telefonici relativi alla utenza intestata al coniuge ma ritenuta inuso all’imputata e localizzazione del relativo apparecchio tramite l’aggancio dellacella (dal 15 settembre al 13 ottobre 2021, periodo di osservazione);c) dichiarazioni rese dalla stessa imputata, la quale avrebbe in alcuni casiammesso di essersi allontanata dalla caserma – nei giorni indicati nellaimputazioni – prima dell’orario consueto ma per esigenze istituzionali rimasteprive di riscontro.Secondo il Tribunale (v. pag.19 e ss. della decisione di primo grado)l’incrocio dei dati disponibili porta alla piena certezza processuale dellaresponsabilità dell’imputata, che volutamente ha offerto una (seppur parziale)diversa rappresentazione della realtà.3. Con sentenza emessa in data 10 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] diAppello ha confermato la prima decisione.In parte motiva la Corte di secondo grado:a) respingeva una istanza difensiva tesa ad ottenere la declaratoria diillegittimità dei provvedimenti con cui era stata autorizzata la acquisizione deitabulati telefonici;b) ribadiva la congruità della motivazione espressa nella decisione diprimo grado, essendo emersi elementi tesi a rappresentare con certezza lacommissione del reato di truffa da parte dell’imputata, con una condotta definitanon occasionale ma «consolidata».Venivano partitamente analizzate le risultanze probatorie in riferimento aciascun episodio.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge - D’[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a cinque motivi.4.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento con ricadute inpunto di utilizzabilità di atti a rilievo probatorio.Secondo la difesa la iniziale iscrizione dell’esposto anonimo a carico dellaD’[OSCURATO:PERSONA] nel registro Mod.45 (in data 4 maggio 2021 e sino al 13 dicembre2021, come risulta dalla documentazione prodotta) determinava laimpossibilità di svolgere attività investigativa tipizzata consistente in attiirripetibi l i. Tali sarebbero stati, di contro, le acquisizioni dellevideoregistrazioni, dei memoriali di servizio e le annotazioni di poliziagiudiziaria. Se ne denunzia, pertanto, la inutilizzabilità ai sensi dell’art.191cod.proc.pen. .4.2 Al secondo motivo si deduce violazione di legge in riferimento aquanto previsto dall’art.192 comma 2 cod.proc.pen. .Il motivo si intrattiene sulla acquisizione e valutazione dei tabulatitelefonici che, in tesi difensiva, sarebbero l’unico elemento processualmenteutilizzabile (per quanto detto sopra) a carico dell’imputata. Si argomenta lainsufficienza dimostrativa del ‘crudo’ dato delle celle di aggancio, in rapportoalle risultanze processuali complessive.4.3 Al terzo motivo, in ogni caso, si deduce vizio di motivazione inriferimento alla attribuzione soggettiva dell’utenza in questione.Si contesta, in particolare, la valutazione data dai giudici del merito alpunto della riconducibilità alla imputata della utenza telefonica intestataformalmente al marito (su cui sono state operate le localizzazioni). Siripropone la tesi dell’avvenuto utilizzo meramente occasionale di detta utenzasolo nel gennaio del 2022, tesi già sostenuta in sede di merito.4.4 Al quarto motivo si deduce – per la prima volta – questione relativaal difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare.La difesa premette che non vi è contezza di attività svolte dalla Procuradella Repubblica ordinaria, pur se la stessa è stata destinataria dell’espostoanonimo unitamente alla Procura [OSCURATO:PERSONA].Si sostiene, in ogni caso, che le condotte contestate alla D’Amicoimplicano la commissione del delitto di falso ideologico in atto pubblico che –in quanto reato più grave ed ai sensi dell’art.13 cod.proc.pen. – avrebbedovuto attrarre la giurisdizione del reato militare “verso” il giudice ordinario.Le autorità giudicanti militari – secondo questa prospettiva difensiva –avrebbero dovuto emettere, nelle varie scansioni del procedimento,ordinanza di trasmissione degli atti al P,M. per diversità del fatto ai sensidell’art.521 comma 2 cod.proc.pen. .4.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in punto di responsabilità per il delitto di truffa.Secondo la difesa la dicitura ‘presente’ nel memoriale di servizio (da cuiderivano le contestazioni in fatto) non va intesa come ‘presente in caserma’ma come ‘presente in servizio’ e dunque può riferirsi anche ad attivitàprestate in luogo diverso dalla caserma.Da ciò deriva che la prova del reato si consolida solo quanto l’accusadimostri che le frazioni di tempo apparentemente oggetto di falsificazionesono state impiegate per attività di rilievo personale, cosa che non èavvenuta.Ad esempio si evidenzia che vi è riscontro sul fatto che in più occasioni laD’[OSCURATO:PERSONA] abbia visionato la posta presso la propria abitazione (testimonianzaSapia) e ciò dimostra che in quel momento pur non essendo presente incaserma la D’[OSCURATO:PERSONA] era certamente in servizio. Dunque si ribadisce che lapubblica accusa non ha assolto al proprio onere dimostrativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che seguono.2. Quanto al primo motivo, la difesa muove da una errata qualificazionedegli atti di indagine che sono stati realizzati vigente l’iscrizione del nominativodella D’[OSCURATO:PERSONA] nel registro Modello 45.Si sostiene che si sarebbe trattato di «atti irripetibili» da realizzarsi nelleforme dell’art.360 cod.proc.pen. – con relativa richiesta di inutilizzabilità - ma inrealtà si tratta di semplici acquisizioni documentali.In particolare la difesa fa riferimento ai memoriali di servizio (e al modelloriepilogativo) che sono pacificamente dei documenti ai sensi dell’art.234cod.proc.pen. perché formatisi prima e al di fuori del procedimento penale (oltreche per finalità diverse, interne alla Amministrazione di appartenenza). Analoganatura hanno le videoregistrazioni degli accessi, trattandosi di attività svoltadalla amministrazione a fini di controllo delle condotte dei propri dipendenti, inluogo aperto al pubblico.Non vi è pertanto alcun ‘atto irripetibile’ che è stato compiuto durante lapendenza di una iscrizione (Mod.45) che viene prevista e realizzata proprio alloscopo di realizzare acquisizioni conoscitive al fine di «sciogliere il nodo» circal’esistenza o meno di una notizia di reato vera e propria [secondo l’insegnamentorisalente a Sez. U n.34 del 22.11.2000, dep.2011, il fondamento normativo ditale registro è desumibile dall'art. 109 D.Lgs.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 271, disposizioni didevono essere sottoposti subito al Procuratore della Repubblica "per l'eventualeiscrizione nel registro delle notizie di reato". Tale norma, col riferimento alla"eventualità" dell'iscrizione nell'apposito registro degli atti che "possono"contenere notizie di reato presuppone l'esistenza di altro registro nel qualeinserire quegli atti che a giudizio insindacabile del P.M. non contengono notizie direato, registro in sede amministrativa come "mod.45" e destinato, secondoquanto precisato nella circolare Vassalli del 18.10.1989 del Ministero dellaGiustizia, a contenere la registrazione di atti ed informative "del tutto privi dirilevanza penale" (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, espostiprivi di senso, o di contenuto abnorme o assurdo, atti riguardanti eventiaccidentali)]. Il motivo va dunque respinto.3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza perchéimplica – alla base – l’accoglimento del primo motivo (con esclusione dal quadroprobatorio degli elementi documentali prima ricordati). Sostenere che lalocalizzazione del cellulare sia “unico indizio” è un fuor d’opera, dovendosi tenerconto del memoriale di servizio, delle videoregistrazioni degli accessi e delledichiarazioni rese dalla stessa imputata.4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, trattandosi di sostanzialeriproposizione del contenuto del corrispondente motivo di appello senza un realeconfronto con le motivazioni della decisione.La Corte di secondo grado ha ribadito le ragioni che, in fatto, hanno portatoad identificare il cellulare ‘in uso’ alla D’[OSCURATO:PERSONA] come quello formalmente intestatoal marito. Si tratta di ragioni dotate di piena logicità (le utenze di serviziointestate alla D’[OSCURATO:PERSONA] non avevano generato traffico alcuno, ad esempio), inquanto tali non sindacabili nella presente sede di legittimità.5. Il quarto motivo in punto di giurisdizione – su cui si è registrata laadesione del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] – è infondato.Al di là dell’aspetto singolare per cui è la difesa ad invocare la emersione diun reato concorrente, ulteriore e più grave di quello contestato (il falsoideologico in atto pubblico), va constatato che la tesi difensiva si basa su unamera ed astratta ipotesi di ricorrenza di detta violazione di legge, lì dove peresservi questione relativa alla giurisdizione (ai sensi dell’art.13 cod.proc.pen.)devono, per forza di cose, esistere due imputazioni effettivamente elevate inautonomi procedimenti (ordinario e militare).In tal senso va ricordato che neanche l’esistenza di un procedimentoarchiviato può attivare il meccanismo di cui all’art.13 comma 2 cod.proc.pen.: lanorma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso diconcorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autoritàgiudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, non trovaapplicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudiceordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione (così Sez. 1,n. 1399 del 15/12/1999, dep. 2000, P.m.in, Rv. 215228 - 01).Nessuna questione, pertanto, può sorgere nel caso in esame, in difetto diuna contestazione operata dalla Procura ordinaria nei confronti della D’[OSCURATO:PERSONA].6. Il quinto motivo è infondato.Pur trattandosi, in larga misura, della riproposizione di una tesi difensiva sucui vi è stata risposta nelle decisioni di merito, va ritenuto il motivo ammissibile,seppur infondato, dato che viene introdotto un tema in diritto relativo allaampiezza dell’onere probatorio gravante sulla accusa.Ora, va ribadito che nel caso del delitto di truffa incombe sulla pubblicaaccusa la necessità di provare i fatti costitutivi della responsabilità, rappresentatida: a) la condotta consistente in artifizi o raggiri idonea a determinare l’altruierrore; b) la diminuzione patrimoniale della vittima; c) l’elemento psicologicodoloso.Nel caso in esame la condotta è stata correttamente individuata nella –ricorrente - falsa rappresentazione della realtà quanto alla durata dellaprestazione lavorativa, essendo emerse le discrasie di orario tra l’entrata (ol’uscita) reale dal luogo di svolgimento ordinario del servizio e il contenuto delmemoriale sulla cui base si determinava il compenso per la prestazione operata.Sin qui l’accusa realizza in modo corretto la propria funzione probatoria,posto che introduce la cornice fattuale che consente di ritenere violata la normaincriminatrice. E’ evidente, dunque, che eventuali fatti impeditivi dellaresponsabilità o correttivi della ricostruzione, nella ordinaria dialettica probatoria,devono essere quantomeno concretamente allegati dalla difesa (sia materialeche tecnica). Una volta realizzata – quantomeno - una concreta allegazione saràcompito del giudice (anche ai sensi dell’art.507 cod.proc.pen.) completarel’istruttoria in modo da evitare i sempre possibili squilibri conoscitivi tra le parti.Le decisioni di primo e di secondo grado hanno – tuttavia - spiegato in modocoerente la ragione per cui non sono stati attivati poteri istruttori di verifica circale affermazioni rese dalla D’[OSCURATO:PERSONA] (ad es. le uscite anticipate per esigenzecomunque correlate al servizio), posto che le affermazioni dell’imputata sonorisultate estremamente generiche, in un contesto – quello militare - in cuil’attività esterna alla sede di servizio deve risultare in modo tangibile dalleannotazioni giornaliere contenute nei memoriali di servizio.Si tratta, dunque, di una motivazione del tutto logica, basata peraltrosull’incrocio dei dati indizianti (non solo le immagini dei transiti presso lacaserma ma anche le risultanze dei tabulati e della localizzazione), aspetto che ladifesa ha omesso di considerare nella sua prospettazione.Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]