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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17611/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAtdato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv cod.pen., 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore onatella FeiTranti „A- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAtdato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv cod.pen., 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore onatella FeiTranti „A- [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris