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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19790/2026

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to, che larappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., domiciliata all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 1473/2024 della Corte d’Appello di Bari,depositata il 18.11.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, con l’opposizioneespressa dell’Agenzia delle Entrate, omologò il concordatoNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026preventivo in continuità proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,nonostante la sua mancata approvazione da parte di tutte leclassi in cui i creditori erano stati suddivisi (art. 109, comma 5,d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza).L’omologazione fu accordata dal tribunale ritenendo laproposta «approvata dalla maggioranza delle classi» (art. 112,comma 2, lett. d, c.c.i.i., prima ipotesi).

In realtà, delle trediciclassi in cui erano stati suddivisi i creditori, soltanto tre si eranoespresse a favore del concordato, ma il tribunale, sullaconforme istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta la convenienzadella proposta per il creditore erariale, applicato l’art. 88,comma 2-bis, c.c.i.i. (testo vigente ratione temporis, primadella riforma dell’art. 88 apportata dall’art. 21 del d.lgs. n. 136del 2024), conteggiò tra quelle favorevoli anche le sei classi incui erano stati suddivisi i crediti dell’Agenzia delle Entrate (edell’Agenzia delle Entrate - Riscossione), così riscontrandol’approvazione della proposta da parte di nove classi su sedici.Agenzia delle Entrate propose contro la sentenza deltribunale reclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i., prospettandol’inapplicabilità dell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. al concordatoin continuità, nonché ribadendo che il proprio voto contrarioall’approvazione del concordato era giustificato dall’assenza delrequisito di meritevolezza del debitore, ritenuto necessario perl’omologazione.La Corte d’appello di Bari rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale Agenzia delleEntrate ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.Numero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli articoli 88, comma2-bis, 109 e 112, comma 2, c.c.i.i. e dell’art. 11 della DirettivaUE 2019/1023».La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui il cd. cram-downfiscale (ovverosia la regola per cui il giudice, ritenuta laconvenienza della proposta per l’erario, può sovvertire il votocontrario del creditore al fine di omologare il concordato) nonsarebbe applicabile al concordato preventivo in continuità, la cuidisciplina, dopo la riforma apportata dal d.lgs. n. 83 del 2022,è del tutto peculiare per ciò che riguarda il consenso dei creditoririchiesto per l’omologazione del concordato.1.1.

Il motivo è fondato.1.1.1.

Occorre innanzitutto chiarire che, nella presentecontroversia, trova applicazione il Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza nel testo previgente alla riforma apportata con ild.lgs. n. 136 del 2024, il cui art. 21 ha completamente riscrittol’art. 88 del codice, tra l’altro espressamente prevedendo – nelnuovo comma 4 – l’operatività e i limiti del cram down fiscale eprevidenziale nel concordato in continuità.Come correttamente ritenuto dalla stessa Corte d’appellodi Bari, non si può dubitare del carattere innovativo dellamodifica dell’art. 88 intervenuta nel 2024, trattandosi di unadelle «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisid’impresa e dell’insolvenza» che non ha né il contenuto, né laforma di una norma di interpretazione autentica del testoNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026previgente.

Non si può invece condividere la successivaaffermazione del giudice barese – che contraddice la precedente– secondo cui la nuova disposizione «rappresenta sicuramenteun criterio ermeneutico fondamentale ai fini dell’interpretazionedel previgente art. 88, comma 2-bis, nel senso ritenuto dalTribunale».Il comma 2-bis, qui applicabile ratione temporis, deveessere interpretato alla luce dei consueti criteri ermeneutici, acominciare da quelli dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c.1.1.2.

Il testo della disposizione è il seguente:«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche inmancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziariao degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini delraggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione delprofessionista indipendente, la proposta di soddisfacimentodella predetta amministrazione o degli enti gestori di forme diprevidenza o assistenza obbligatorie è conveniente o nondeteriore rispetto all’alternativa liquidatoria».Assume rilievo determinante, ai fini dell’interpretazione, ilpreciso rinvio al solo comma 1 dell’art. 109 e, ancor piùprecisamente, alle «percentuali di cui all’articolo 109, comma1».

Infatti, l’art. 109 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. n. 83 del2022 (lo stesso con cui è stato introdotto il comma 2-bis nell’art.88), disciplina in modo marcatamente differenziato le«percentuali» necessarie per l’approvazione del concordatoliquidatorio (comma 1) e quelle richieste per l’omologazione delconcordato in continuità (comma 5).Numero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026Per il concordato preventivo liquidatorio è rimastainvariata la disciplina originaria, secondo cui è necessarial’approvazione da parte dei «creditori che rappresentano lamaggioranza dei crediti ammessi al voto», nonché «del maggiornumero di classi» (ove prevista la suddivisione in classi), oltre,eventualmente, alla «maggioranza per teste dei voti espressidai creditori ammessi al voto» (qualora «un unico creditore siatitolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei creditiammessi al voto»).Viceversa, per il concordato preventivo in continuità, ilcomma 5, dopo aver posto la regola base per cui «Il concordato… è approvato se tutte le classi [la cui formazione è sempreobbligatoria] votano a favore» (dettando i metodi di calcolodella maggioranza all’interno di ciascuna classe), per il «caso dimancata approvazione», rinvia all’art. 112, comma 2.Quest’ultimo, alla lettera d, stabilisce che il tribunale «omologaaltresì» se «la proposta è approvata dalla maggioranza delleclassi, purché almeno una sia formata da creditori titolari didiritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione amaggioranza delle classi, la proposta è approvata da almenouna classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo nonintegrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o inparte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime diprelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».In tale contesto, l’espresso rinvio, nell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., alle «percentuali» di cui all’articolo 109, comma 1,denota in modo inequivocabile l’intenzione del legislatore dilimitare al solo concordato liquidatorio l’ambito di efficacia dellanorma che permette di imporre all’amministrazione finanziariaNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026(e agli enti previdenziali) una soluzione che, in ragione del suodissenso, non è stata approvata.1.1.3.

Tale essendo il senso «fatto palese dal significatoproprio delle parole secondo la connessione di esse», non visono ragioni per ritenere che diversa fosse «l’intenzione dellegislatore», perché la limitazione dell’ambito di operatività delcram down fiscale al concordato preventivo liquidatorio non puòessere considerata una irragionevole contraddizione rispetto alfavor continuitatis che pervade l’attuale sistema normativo.In questa particolare materia, infatti, il favor continuitatisè già concretizzato nell’abbandono della fondamentale regoladella approvazione del concordato da parte della maggioranzadei creditori che subiscono il parziale sacrificio delle loro ragioni.Il sopra citato art. 112, comma 2, lett. d, c.c.i.i. consente chesi giunga all’omologazione del concordato non approvato daicreditori, purché vi sia il consenso soltanto di una minoranza,che ben può essere esigua, anche se qualificata.L’impossibilità di abbinare la «ristrutturazione trasversaledei debiti» (art. 11 della Direttiva UE n. 2019/2023, attuato,nell’ordinamento interno, con l’art. 112, comma 2, cit.) e il cramdown fiscale e previdenziale (istituto che non trova riscontro neldiritto dell’Unione) evita che si sommino, nella medesimaprocedura, gli effetti di due eccezionalità: l’omologazione delconcordato senza approvazione dei creditori e la conversione invoto favorevole del voto contrario di un creditore coinvolto nellaristrutturazione.

In questo senso, l’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i.non è una disposizione di sfavore per la continuità, ma un limiteo un contrappeso a un sistema che, solo per il concordato inNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026continuità, agevola notevolmente l’omologazione rispetto aquanto previsto per il concordato liquidatorio.1.1.4.

Non è questo l’unico caso in cui il favor continuitatissubisce un contemperamento, che non è una contraddizione.In modo analogo opera il diverso regime disposto per lacontestazione, da parte dei creditori, della convenienza dellaproposta del debitore.

Nel concordato in continuità, qualsiasicreditore può opporsi eccependo il difetto di convenienza dellaproposta nei suoi confronti (art. 112, comma 3, c.c.i.i.).

Nelconcordato liquidatorio, è legittimato ad opporsi per questomotivo solo «un creditore dissenziente appartenente a unaclasse dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazionedelle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 percento dei crediti ammessi al voto» (art. 112, comma 3, c.c.i.i.).La maggior severità nel dare rilevanza alle contestazionidei creditori sulla convenienza della proposta del debitore non ècerto espressione di un inesistente favor per il concordatoliquidatorio, ma si spiega con il mantenimento, in quel contesto,del rigoroso principio di maggioranza, che è stato inveceabbandonato per il concordato in continuità.1.1.5.

Per quanto riguarda il rapporto tra ristrutturazionetrasversale dei debiti e cram down fiscale, il legislatore del 2024ha stabilito una nuova regola, ammettendone il cumulo, sia purecon il limite che non è consentita l’omologazione con il soloconsenso forzato di un’unica classe di creditori pubblici (art. 88,comma 4, c.c.i.i.).Ma ciò nulla toglie alla chiarezza della diversa normacontenuta nell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., che qui rilevaratione temporis.

E poiché la maggioranza delle classi è stataNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026ottenuta, nel caso di specie, solo grazie alla imposizione del votofavorevole alle agenzie fiscali (che avevano espresso unmotivato voto contrario), il ricorso dell’Agenzia delle Entraterisulta fondato in base all’affermazione del seguente principio didiritto:«L’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino allariscrittura dell’intero articolo ad opera dell’art. 21 del d.lgs. n.136 del 2024, non consente al tribunale di omologare ilconcordato in continuità mediante la conversione in votofavorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli entiprevidenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendotale possibilità prevista soltanto “ai fini del raggiungimento dellepercentuali di cui all'articolo 109, comma 1”, ovverosia dellemaggioranze richieste per l’approvazione del concordatoliquidatorio».2.

Con l’accoglimento del primo motivo di ricorso rimaneassorbito il secondo (rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 88, comma 2-bis, d.lgs. n. 14 del 2019 sotto altroprofilo (sul giudizio di meritevolezza del proponente), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»), con cui laricorrente ha riproposto la questione della meritevolezza deldebitore quale presupposto per l’omologazione del concordato,in particolare quando questa avviene mediante il rovesciamentodel voto contrario dei creditori erariali.3.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata viene cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Bari, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Bari, anche per decidere sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to, che larappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., domiciliata all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 1473/2024 della Corte d’Appello di Bari,depositata il 18.11.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, con l’opposizioneespressa dell’Agenzia delle Entrate, omologò il concordatoNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026preventivo in continuità proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,nonostante la sua mancata approvazione da parte di tutte leclassi in cui i creditori erano stati suddivisi (art. 109, comma 5,d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza).L’omologazione fu accordata dal tribunale ritenendo laproposta «approvata dalla maggioranza delle classi» (art. 112,comma 2, lett. d, c.c.i.i., prima ipotesi). In realtà, delle trediciclassi in cui erano stati suddivisi i creditori, soltanto tre si eranoespresse a favore del concordato, ma il tribunale, sullaconforme istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta la convenienzadella proposta per il creditore erariale, applicato l’art. 88,comma 2-bis, c.c.i.i. (testo vigente ratione temporis, primadella riforma dell’art. 88 apportata dall’art. 21 del d.lgs. n. 136del 2024), conteggiò tra quelle favorevoli anche le sei classi incui erano stati suddivisi i crediti dell’Agenzia delle Entrate (edell’Agenzia delle Entrate - Riscossione), così riscontrandol’approvazione della proposta da parte di nove classi su sedici.Agenzia delle Entrate propose contro la sentenza deltribunale reclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i., prospettandol’inapplicabilità dell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. al concordatoin continuità, nonché ribadendo che il proprio voto contrarioall’approvazione del concordato era giustificato dall’assenza delrequisito di meritevolezza del debitore, ritenuto necessario perl’omologazione.La Corte d’appello di Bari rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale Agenzia delleEntrate ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.Numero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli articoli 88, comma2-bis, 109 e 112, comma 2, c.c.i.i. e dell’art. 11 della DirettivaUE 2019/1023».La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui il cd. cram-downfiscale (ovverosia la regola per cui il giudice, ritenuta laconvenienza della proposta per l’erario, può sovvertire il votocontrario del creditore al fine di omologare il concordato) nonsarebbe applicabile al concordato preventivo in continuità, la cuidisciplina, dopo la riforma apportata dal d.lgs. n. 83 del 2022,è del tutto peculiare per ciò che riguarda il consenso dei creditoririchiesto per l’omologazione del concordato.1.1. Il motivo è fondato.1.1.1. Occorre innanzitutto chiarire che, nella presentecontroversia, trova applicazione il Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza nel testo previgente alla riforma apportata con ild.lgs. n. 136 del 2024, il cui art. 21 ha completamente riscrittol’art. 88 del codice, tra l’altro espressamente prevedendo – nelnuovo comma 4 – l’operatività e i limiti del cram down fiscale eprevidenziale nel concordato in continuità.Come correttamente ritenuto dalla stessa Corte d’appellodi Bari, non si può dubitare del carattere innovativo dellamodifica dell’art. 88 intervenuta nel 2024, trattandosi di unadelle «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisid’impresa e dell’insolvenza» che non ha né il contenuto, né laforma di una norma di interpretazione autentica del testoNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026previgente. Non si può invece condividere la successivaaffermazione del giudice barese – che contraddice la precedente– secondo cui la nuova disposizione «rappresenta sicuramenteun criterio ermeneutico fondamentale ai fini dell’interpretazionedel previgente art. 88, comma 2-bis, nel senso ritenuto dalTribunale».Il comma 2-bis, qui applicabile ratione temporis, deveessere interpretato alla luce dei consueti criteri ermeneutici, acominciare da quelli dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c.1.1.2. Il testo della disposizione è il seguente:«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche inmancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziariao degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini delraggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione delprofessionista indipendente, la proposta di soddisfacimentodella predetta amministrazione o degli enti gestori di forme diprevidenza o assistenza obbligatorie è conveniente o nondeteriore rispetto all’alternativa liquidatoria».Assume rilievo determinante, ai fini dell’interpretazione, ilpreciso rinvio al solo comma 1 dell’art. 109 e, ancor piùprecisamente, alle «percentuali di cui all’articolo 109, comma1». Infatti, l’art. 109 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. n. 83 del2022 (lo stesso con cui è stato introdotto il comma 2-bis nell’art.88), disciplina in modo marcatamente differenziato le«percentuali» necessarie per l’approvazione del concordatoliquidatorio (comma 1) e quelle richieste per l’omologazione delconcordato in continuità (comma 5).Numero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026Per il concordato preventivo liquidatorio è rimastainvariata la disciplina originaria, secondo cui è necessarial’approvazione da parte dei «creditori che rappresentano lamaggioranza dei crediti ammessi al voto», nonché «del maggiornumero di classi» (ove prevista la suddivisione in classi), oltre,eventualmente, alla «maggioranza per teste dei voti espressidai creditori ammessi al voto» (qualora «un unico creditore siatitolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei creditiammessi al voto»).Viceversa, per il concordato preventivo in continuità, ilcomma 5, dopo aver posto la regola base per cui «Il concordato… è approvato se tutte le classi [la cui formazione è sempreobbligatoria] votano a favore» (dettando i metodi di calcolodella maggioranza all’interno di ciascuna classe), per il «caso dimancata approvazione», rinvia all’art. 112, comma 2.Quest’ultimo, alla lettera d, stabilisce che il tribunale «omologaaltresì» se «la proposta è approvata dalla maggioranza delleclassi, purché almeno una sia formata da creditori titolari didiritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione amaggioranza delle classi, la proposta è approvata da almenouna classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo nonintegrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o inparte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime diprelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione».In tale contesto, l’espresso rinvio, nell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., alle «percentuali» di cui all’articolo 109, comma 1,denota in modo inequivocabile l’intenzione del legislatore dilimitare al solo concordato liquidatorio l’ambito di efficacia dellanorma che permette di imporre all’amministrazione finanziariaNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026(e agli enti previdenziali) una soluzione che, in ragione del suodissenso, non è stata approvata.1.1.3. Tale essendo il senso «fatto palese dal significatoproprio delle parole secondo la connessione di esse», non visono ragioni per ritenere che diversa fosse «l’intenzione dellegislatore», perché la limitazione dell’ambito di operatività delcram down fiscale al concordato preventivo liquidatorio non puòessere considerata una irragionevole contraddizione rispetto alfavor continuitatis che pervade l’attuale sistema normativo.In questa particolare materia, infatti, il favor continuitatisè già concretizzato nell’abbandono della fondamentale regoladella approvazione del concordato da parte della maggioranzadei creditori che subiscono il parziale sacrificio delle loro ragioni.Il sopra citato art. 112, comma 2, lett. d, c.c.i.i. consente chesi giunga all’omologazione del concordato non approvato daicreditori, purché vi sia il consenso soltanto di una minoranza,che ben può essere esigua, anche se qualificata.L’impossibilità di abbinare la «ristrutturazione trasversaledei debiti» (art. 11 della Direttiva UE n. 2019/2023, attuato,nell’ordinamento interno, con l’art. 112, comma 2, cit.) e il cramdown fiscale e previdenziale (istituto che non trova riscontro neldiritto dell’Unione) evita che si sommino, nella medesimaprocedura, gli effetti di due eccezionalità: l’omologazione delconcordato senza approvazione dei creditori e la conversione invoto favorevole del voto contrario di un creditore coinvolto nellaristrutturazione. In questo senso, l’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i.non è una disposizione di sfavore per la continuità, ma un limiteo un contrappeso a un sistema che, solo per il concordato inNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026continuità, agevola notevolmente l’omologazione rispetto aquanto previsto per il concordato liquidatorio.1.1.4. Non è questo l’unico caso in cui il favor continuitatissubisce un contemperamento, che non è una contraddizione.In modo analogo opera il diverso regime disposto per lacontestazione, da parte dei creditori, della convenienza dellaproposta del debitore. Nel concordato in continuità, qualsiasicreditore può opporsi eccependo il difetto di convenienza dellaproposta nei suoi confronti (art. 112, comma 3, c.c.i.i.). Nelconcordato liquidatorio, è legittimato ad opporsi per questomotivo solo «un creditore dissenziente appartenente a unaclasse dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazionedelle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 percento dei crediti ammessi al voto» (art. 112, comma 3, c.c.i.i.).La maggior severità nel dare rilevanza alle contestazionidei creditori sulla convenienza della proposta del debitore non ècerto espressione di un inesistente favor per il concordatoliquidatorio, ma si spiega con il mantenimento, in quel contesto,del rigoroso principio di maggioranza, che è stato inveceabbandonato per il concordato in continuità.1.1.5. Per quanto riguarda il rapporto tra ristrutturazionetrasversale dei debiti e cram down fiscale, il legislatore del 2024ha stabilito una nuova regola, ammettendone il cumulo, sia purecon il limite che non è consentita l’omologazione con il soloconsenso forzato di un’unica classe di creditori pubblici (art. 88,comma 4, c.c.i.i.).Ma ciò nulla toglie alla chiarezza della diversa normacontenuta nell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., che qui rilevaratione temporis. E poiché la maggioranza delle classi è stataNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026ottenuta, nel caso di specie, solo grazie alla imposizione del votofavorevole alle agenzie fiscali (che avevano espresso unmotivato voto contrario), il ricorso dell’Agenzia delle Entraterisulta fondato in base all’affermazione del seguente principio didiritto:«L’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino allariscrittura dell’intero articolo ad opera dell’art. 21 del d.lgs. n.136 del 2024, non consente al tribunale di omologare ilconcordato in continuità mediante la conversione in votofavorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli entiprevidenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendotale possibilità prevista soltanto “ai fini del raggiungimento dellepercentuali di cui all'articolo 109, comma 1”, ovverosia dellemaggioranze richieste per l’approvazione del concordatoliquidatorio».2. Con l’accoglimento del primo motivo di ricorso rimaneassorbito il secondo (rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 88, comma 2-bis, d.lgs. n. 14 del 2019 sotto altroprofilo (sul giudizio di meritevolezza del proponente), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»), con cui laricorrente ha riproposto la questione della meritevolezza deldebitore quale presupposto per l’omologazione del concordato,in particolare quando questa avviene mediante il rovesciamentodel voto contrario dei creditori erariali.3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata viene cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Bari, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 26458/2024Numero sezionale 1730/2026Numero di raccolta generale 19790/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Bari, anche per decidere sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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