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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40650/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 02/05/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata dall'uso dell'arma ai danni di un istituto di credito, eseguito in concorso con altro imputato separatamente giudicato.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poichè la corte ha ritenuto non attendibile la consulenza antropometrica di parte e ha aderito in maniera acritica alle considerazioni del perito.

Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della corte che ha confermato il giudizio di colpevolezza valorizzando l'individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalle testimoni Gasparini e Aldrovandi, impiegate della Banca oggetto di rapina; l'esito della perquisizione e il sequestro di vestiti dell'imputato corrispondenti a quelli usati dal rapinatore e i risultati dei tabulati telefonici da cui emergono i contatti con il correo e la circostanza che l'imputato nei giorni della rapina si trovava a [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua di tale robusto compendio probatorio la corte ha ritenuto che le considerazioni relative alla perizia antropometrica siano irrilevanti in merito alla formazione del convincimento sulla responsabilità e tale argomentazione risulta immune dai vizi dedotti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 02/05/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata dall'uso dell'arma ai danni di un istituto di credito, eseguito in concorso con altro imputato separatamente giudicato. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poichè la corte ha ritenuto non attendibile la consulenza antropometrica di parte e ha aderito in maniera acritica alle considerazioni del perito. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della corte che ha confermato il giudizio di colpevolezza valorizzando l'individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalle testimoni Gasparini e Aldrovandi, impiegate della Banca oggetto di rapina; l'esito della perquisizione e il sequestro di vestiti dell'imputato corrispondenti a quelli usati dal rapinatore e i risultati dei tabulati telefonici da cui emergono i contatti con il correo e la circostanza che l'imputato nei giorni della rapina si trovava a [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua di tale robusto compendio probatorio la corte ha ritenuto che le considerazioni relative alla perizia antropometrica siano irrilevanti in merito alla formazione del convincimento sulla responsabilità e tale argomentazione risulta immune dai vizi dedotti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40650/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris