CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 37540/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2707/2019 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/01/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. , che ha concluso per -t C.) 4O_ Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia dì condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di furto di energia elettrica ed acqua. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'imputato ha legittimamente utilizzato, con l'espresso assenso della persona offesa, l'energia elettrica proveniente dal contatore condominiale. E infatti l'appartamento preso in affitto dal Catania, e per il quale è stata da quest'ultimo versata la relativa cauzione, era già stato allacciato a tale contatore ad opera della stessa proprietaria, quando era sfitto, in attesa che i nuovi inquilini effettuassero successivamente l'operazione di voltura con il gestore dell'elettricità. L'appartamento venne infatti consegnato con gli allacci della luce e dell'acqua funzionanti e tale condizione era nota ad entrambe le parti e costituiva oggetto dell'accordo. Dunque il Catania era stato autorizzato all'uso dell'energia elettrica da parte della proprietaria. 3. La persona offesa ha chiesto la punizione per il solo reato di cui all'art. 633 cod. pen., non ravvisando nei fatti alcun reato di furto ma solo un'occupazione sine titulo dell'immobile da parte del Catania, onde l'analisi dell'atto di querela impone la pronuncia di improcedibilità del reato contestato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonìfazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalle dichiarazioni della proprietaria dell'immobile, della figlia e del marito di quest'ultima era emerso che, dopo avere occupato con uno stratagemma l'immobile, il Catania aveva fruito per mesi del collegamento elettrico del medesimo appartamento al contatore che erogava corrente alla scala condominiale, intestato alla proprietaria. Anzi, allorchè la figlia della proprietaria aveva interrotto tale collegamento, assicurando la chiusura della nicchia che proteggeva il contatore condominiale con un lucchetto, il Catania aveva rotto tale lucchetto e ripristinato il collegamento tra l'impianto elettrico dell'appartamento da lui abitato e il contatore condominiale. Per quanto riguarda la fornitura idrica, tutti gli appartamenti fruivano dell'acqua grazie a un unico contatore, sempre intestato alla proprietaria. Pure per l'approvvigionamento idrico il Catania non aveva mai pagato nulla, tant'è che la persona offesa a un certo punto aveva fatto disattivare il relativo contatore. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Nemmeno il secondo motivo può essere accolto. Si è infatti condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che la necessità che la querela contenga l'esposizione del fatto previsto dalla legge come reato non implica per il querelante un onere di qualificazione giuridica, spettando invece al giudice il compito di sussumere il fatto descritto in una delle fattispecie penali (Cass., Sez. 5, n. 24381 del 25 - -2011, Rv. 250456; Sez. 6„ n. 10537 dell'11-5- 2000, Rv. 217365). Compete dunque all'autorità giudiziaria valutare se e quali reati siano configurabili nei fatti esposti in querela e procedere per tutti gli illeciti penali in essi ravvisabili, in relazione ai quali la volontà che si proceda nei confronti del responsabile, espressa dalla persona offesa, mantiene la propria validità indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti (Cass, Sez. 5, n. 11075/15 del 19-11-2014, Rv. 263102; Sez. 6, n. 28851 del 26-7-2002, Rv. 222745). 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.nsf PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali