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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17271/2026

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te d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza emessa il 25/11/2021 dal Tribunale di Paola, con la qualeMarino Bonanno era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, inrelazione all’art.76, comma primo, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002,n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte alTribunale di Paola, con istanza depositata il 02/02/2018, falsamente dichiarato diessere titolare di un reddito complessivo familiare di € 3.000,00, essendo invecerisultata la sussistenza di un reddito, imputabile al complessivo nucleo familiare,pari a € 22.802,00, superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio aspese dello Stato, condotta aggravata dall’avvenuta concessione del beneficio;reato in relazione al quale il Tribunale procedente lo aveva condannato alla penadi mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla predetta aggravante.In motivazione, la Corte ha esposto che il giudice di primo grado avevavalorizzato gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in ordine alla misuradel reddito reale dell’imputato, specificamente riconducibile ai redditi derivantidall’esercizio di un’attività commerciale.La Corte ha rigettato il motivo di appello tendente a sostenere l’assenzadell’elemento oggettivo – derivante dalla assunta originaria inammissibilitàdell’istanza in quanto riferita a reati previsti dal d.lgs. n.74/2000 – sulla base deldato rappresentato dalla presentazione di una dichiarazione risultata inveritiera,sulla scorta del quale non poteva in alcun modo escludersi, in riferimento alcontenuto del motivo di appello, il necessario elemento soggettivo.Ha altresì ritenuto che la gravità della condotta fosse ostativa alriconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen..2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MarinoBonanno, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 91, 95, 86 e 79 del TUSG - la violazionedi legge in riferimento all’insussistenza del reato derivante dall’inidoneità dellacondotta.Ha argomentato che i giudici di merito non avrebbero considerato chel’istanza di ammissione era inammissibile in quanto presentata per un reato nonsuscettibile di consentire l’ottenimento del beneficio e in quanto non indicante ilreddito emergente dall’ultima dichiarazione; ha quindi dedotto che solo una falsitàin dichiarazione ammissibile poteva ritenersi idonea a concretizzare il delittocontestato.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1,lett.e), cod.proc.pen. – il carattere apparente o contraddittorio della motivazionein riferimento all’argomentazione difensiva, sviluppata nel relativo motivo diappello, inerente all’irrilevanza penale della condotta per inidoneità dell’azione.A tale proposito, premetteva che il motivo suddetto si incentravasull’elemento oggettivo del reato ascritto e non su quello soggettivo, comeerroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; esponendo come, quindi, il giudicedi appello non si sarebbe confrontato con la doglianza difensiva, con cui era statacontestata la valenza penale dell’accertamento induttivo compiuto dall’Agenziadelle Entrate a fronte della carenza della presentazione dell’ultima dichiarazioneannuale.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del reato ascritto.Ha argomentato che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare lacensura in base alla quale, non avendo l’imputato presentato alcuna dichiarazionedei redditi, non potesse avere agito con la coscienza e volontà di affermare il falso,con conseguente carenza del necessario elemento soggettivo, quanto meno sottola forma del dolo generico.2.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell’art.131-bis cod.pen..Ha dedotto che il riferimento alla assunta gravità della condotta dovevaritenersi omissivo, non avendo la Corte valutato l’elemento rappresentatodall’effettiva attitudine ingannatoria dell’azione.2.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod.pen., per omessarilievo della intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza diappello.Ha esposto che, alla fattispecie in esame, si applicava il termine diprescrizione massimo di sette anni e sei mesi, spirato il 02/08/2025 e, quindi,anteriormente all’emissione della sentenza impugnata.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haritenuto fondato – con valenza assorbente - il primo motivo di ricorso, conconseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, deve essere esaminato il quinto motivo diimpugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto che il reato ascritto si sarebbeestinto per intervenuta prescrizione alla data del 02/08/2025, anteriormenterispetto alla pronuncia della sentenza di appello.Il motivo è infondato.Il reato contestato, difatti, è stato commesso – per effetto dellapresentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio – in data nella qualerisultava applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23giugno 2017, n. 103, riferita ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogatacon effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondoun’interpretazione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza della CorteCostituzionale n.38 del 23 marzo 2026).Ne consegue che, in ragione della sospensione per il periodo di un anno esei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza diprimo grado (ai sensi dell’art.159, comma 2, n.1), cod.pen., nel previgente testo),alla data di pronuncia della sentenza di appello i termini massimi di prescrizionenon erano ancora maturati.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’irrilevanza penaledel fatto in quanto contestato in relazione a condotta ex ante inidonea a esserevalutata ai fini dell’ammissione al beneficio, è fondato; con logico assorbimentodell’esame degli ulteriori motivi.Va premesso che il delitto previsto dall’art. 95 del TUSG punisce le falseindicazioni o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva richiesta perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, purché la condotta sia assistita daldolo generico e sia dotata di idoneità, almeno astratta, a incidere sul procedimentoamministrativo di verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio.Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la fattispecie inquestione tutela non soltanto l’erogazione della spesa pubblica, ma anchel’interesse dell’amministrazione alla veridicità delle autocertificazioni, sicché lafalsità non può ritenersi penalmente irrilevante per il solo fatto che, in concreto, ilbeneficio sarebbe comunque spettato; peraltro, come chiarito nella motivazionedel medesimo arresto, “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95- 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art.96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato didecidere nel merito, allo stato” (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009,Infanti, Rv. 242152 – 01).3.

La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha poi progressivamenteprecisato che la configurabilità del reato postula che la dichiarazione mendace siadotata di una effettiva capacità lesiva o quantomeno di una idoneità astratta aprodurre l’evento tipico, dovendosi escludere la rilevanza penale delle condotteche risultino del tutto inidonee a incidere sul procedimento di ammissione.In particolare, è stato rilevato che, nella specifica ipotesi in cui l’istanza –pur contenendo dati non veritieri - avrebbe dovuto essere dichiarata fin dall'inizioinammissibile, il fatto non assume rilevanza penale rispetto alla specifica falsitàoggetto di contestazione, trattandosi di falso inidoneo a determinare un ingannopotenziale nei confronti dell'Autorità giudiziaria e non tale da concretizzare lacondotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice (in termini, Sez.4, n.49154del 18 luglio 2017, n.m.).In ciò dovendosi anche fare riferimento alla definizione, costante nellagiurisprudenza di questa Corte, del “falso innocuo” come quello ravvisabile nei casiin cui l'infedele attestazione (nella materia, attinente a quella di specie, del falsoideologico) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichinoeffetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutatacon riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardoall'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 – 01; Sez. 5, n. 47601 del26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812 – 01).4.

Orbene, nel caso di specie, l’istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato risulta presentata in un procedimento penale avente ad oggetto reatitributari, per i quali la disposizione applicabile ratione temporis – ovvero l’art.91del TUSG nel testo antecedente alla modifica introdotta con il d.lgs. 7 marzo 2019,n.24 - prevedeva l’esclusione dell’ammissione al beneficio.Mentre, d’altra parte, la condotta del prevenuto si pone al di fuori delparadigma tipico del reato in contestazione anche sotto altro profilo, atteso che ladisposizione incriminatrice punisce la falsità nella dichiarazione sostitutiva dicertificazione in relazione, fra l'altro, all'attestazione della sussistenza dellecondizioni di reddito previste per l'ammissione, secondo le modalità indicatenell'art. 76 TUSG. e quindi con riferimento ai redditi dichiarati nella più recentedichiarazione fiscale presentata rispetto al momento di deposito dell'istanza.Ne discende che il Bonanno, alla data del 21/02/2018, epoca di depositodella sua richiesta, era tenuto ad attestare le sue condizioni reddituali sulla basedella dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 (relativa ai redditi del 2016),trattandosi dell'ultima dichiarazione utile prima della presentazione dell'istanza diammissione al gratuito patrocinio (salvo successivamente comunicare all'autoritàgiudiziaria eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'annoprecedente, secondo quanto previsto dall'art. 79, lett. d), del TUSG); tanto nonrisulta essere stato fatto dall'imputato, il quale, secondo la ricostruzione fattualedei giudici di merito – avallata dalla documentazione depositata in allegato alricorso per cassazione - nella propria istanza ha dichiarato di convivere con altretre persone e di avere percepito un reddito, non dichiarato, di € 3.000,00; conistanza che difettava del necessario requisito richiesto, a pena di inammissibilità,dall'art. 79, lett. c) in rapporto all’art,.76, comma 1, TUSG, vale a dire di unadichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF.L'imputato, in sostanza, non ha dichiarato, come avrebbe dovuto, i redditidi cui alla dichiarazione IRPEF presentata nel 2017 (in relazione ai redditiconseguiti nel 2016), limitandosi ad attestare dei presunti redditi (non ancoradichiarati) per l'anno 2017.5.

Anche da una simile carenza dei dati reddituali autodichiarati dalprevenuto avrebbe quindi dovuto conseguire, secondo la puntuale disciplina di cuiall'art. 79 lett. c) cit., la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte delgiudice.Ne consegue che la domanda era, ab origine e anche sotto tale profilo,giuridicamente inidonea a produrre effetti, non potendo l’autorità procedenteconcedere il patrocinio neppure in presenza di una dichiarazione redditualeveritiera ed esaustiva.In tale contesto, la falsità asseritamente contenuta nella dichiarazionereddituale risulta priva di qualsiasi incidenza causale, concreta o astratta, sull’itervalutativo dell’amministrazione, difettando il nesso di offensività tra la condotta eil bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.In siffatta evenienza, la dichiarazione mendace non è idonea a realizzarel’evento tipico né a porre in pericolo l’interesse protetto, traducendosi in uncomportamento penalmente irrilevante per difetto di tipicità sostanziale.Né può ravvisarsi una responsabilità penale sulla base di un’interpretazionemeramente formale della fattispecie, dovendo il giudice verificare, in ossequio aiprincipi costituzionali di offensività e proporzionalità, se la condotta siaconcretamente riconducibile al nucleo essenziale del reato.Dovendosi, ulteriormente, sottolineare come tale conclusione non si pongain contrasto con il citato arresto delle Sezioni Unite che, come sopra esposto,hanno rilevato che solo un’istanza ex ante ammissibile genera l’obbligo del giudicedi decidere nel merito, con la conseguenza che, nel caso di specie, non puòravvisarsi quell’inganno potenzialmente suscettibile di attestare condizioni noncorrispondenti a quelle previste dalla norma per l’ammissione al beneficio (cosìcome precisato in altro passaggio della motivazione del relativo arresto).6.

Deve pertanto affermarsi che, quando l’istanza di ammissione alpatrocinio sia presentata in relazione a procedimenti o reati per i quali il beneficioè normativamente escluso ovvero sia priva del requisito previsto dall’art.79,lett.c), TUSG, la falsità eventualmente contenuta nella dichiarazione redditualenon integra il delitto di cui all’art. 95 TUSG, trattandosi di falso inidoneo, privo dipenalmente rilevante.7.

Da tali considerazioni, consegue l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per insussistenza del fatto, attesa la carenza dell’elementooggettivo del reato contestato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza emessa il 25/11/2021 dal Tribunale di Paola, con la qualeMarino Bonanno era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, inrelazione all’art.76, comma primo, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002,n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte alTribunale di Paola, con istanza depositata il 02/02/2018, falsamente dichiarato diessere titolare di un reddito complessivo familiare di € 3.000,00, essendo invecerisultata la sussistenza di un reddito, imputabile al complessivo nucleo familiare,pari a € 22.802,00, superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio aspese dello Stato, condotta aggravata dall’avvenuta concessione del beneficio;reato in relazione al quale il Tribunale procedente lo aveva condannato alla penadi mesi otto di reclusione ed € 200,00 di multa, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla predetta aggravante.In motivazione, la Corte ha esposto che il giudice di primo grado avevavalorizzato gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in ordine alla misuradel reddito reale dell’imputato, specificamente riconducibile ai redditi derivantidall’esercizio di un’attività commerciale.La Corte ha rigettato il motivo di appello tendente a sostenere l’assenzadell’elemento oggettivo – derivante dalla assunta originaria inammissibilitàdell’istanza in quanto riferita a reati previsti dal d.lgs. n.74/2000 – sulla base deldato rappresentato dalla presentazione di una dichiarazione risultata inveritiera,sulla scorta del quale non poteva in alcun modo escludersi, in riferimento alcontenuto del motivo di appello, il necessario elemento soggettivo.Ha altresì ritenuto che la gravità della condotta fosse ostativa alriconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen..2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MarinoBonanno, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 91, 95, 86 e 79 del TUSG - la violazionedi legge in riferimento all’insussistenza del reato derivante dall’inidoneità dellacondotta.Ha argomentato che i giudici di merito non avrebbero considerato chel’istanza di ammissione era inammissibile in quanto presentata per un reato nonsuscettibile di consentire l’ottenimento del beneficio e in quanto non indicante ilreddito emergente dall’ultima dichiarazione; ha quindi dedotto che solo una falsitàin dichiarazione ammissibile poteva ritenersi idonea a concretizzare il delittocontestato.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1,lett.e), cod.proc.pen. – il carattere apparente o contraddittorio della motivazionein riferimento all’argomentazione difensiva, sviluppata nel relativo motivo diappello, inerente all’irrilevanza penale della condotta per inidoneità dell’azione.A tale proposito, premetteva che il motivo suddetto si incentravasull’elemento oggettivo del reato ascritto e non su quello soggettivo, comeerroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; esponendo come, quindi, il giudicedi appello non si sarebbe confrontato con la doglianza difensiva, con cui era statacontestata la valenza penale dell’accertamento induttivo compiuto dall’Agenziadelle Entrate a fronte della carenza della presentazione dell’ultima dichiarazioneannuale.2.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’elementosoggettivo del reato ascritto.Ha argomentato che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare lacensura in base alla quale, non avendo l’imputato presentato alcuna dichiarazionedei redditi, non potesse avere agito con la coscienza e volontà di affermare il falso,con conseguente carenza del necessario elemento soggettivo, quanto meno sottola forma del dolo generico.2.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell’art.131-bis cod.pen..Ha dedotto che il riferimento alla assunta gravità della condotta dovevaritenersi omissivo, non avendo la Corte valutato l’elemento rappresentatodall’effettiva attitudine ingannatoria dell’azione.2.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod.pen., per omessarilievo della intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza diappello.Ha esposto che, alla fattispecie in esame, si applicava il termine diprescrizione massimo di sette anni e sei mesi, spirato il 02/08/2025 e, quindi,anteriormente all’emissione della sentenza impugnata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haritenuto fondato – con valenza assorbente - il primo motivo di ricorso, conconseguente richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, deve essere esaminato il quinto motivo diimpugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto che il reato ascritto si sarebbeestinto per intervenuta prescrizione alla data del 02/08/2025, anteriormenterispetto alla pronuncia della sentenza di appello.Il motivo è infondato.Il reato contestato, difatti, è stato commesso – per effetto dellapresentazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio – in data nella qualerisultava applicabile ratione temporis la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, legge 23giugno 2017, n. 103, riferita ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogatacon effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondoun’interpretazione la cui legittimità è stata avallata dalla sentenza della CorteCostituzionale n.38 del 23 marzo 2026).Ne consegue che, in ragione della sospensione per il periodo di un anno esei mesi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza diprimo grado (ai sensi dell’art.159, comma 2, n.1), cod.pen., nel previgente testo),alla data di pronuncia della sentenza di appello i termini massimi di prescrizionenon erano ancora maturati.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’irrilevanza penaledel fatto in quanto contestato in relazione a condotta ex ante inidonea a esserevalutata ai fini dell’ammissione al beneficio, è fondato; con logico assorbimentodell’esame degli ulteriori motivi.Va premesso che il delitto previsto dall’art. 95 del TUSG punisce le falseindicazioni o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva richiesta perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, purché la condotta sia assistita daldolo generico e sia dotata di idoneità, almeno astratta, a incidere sul procedimentoamministrativo di verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio.Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la fattispecie inquestione tutela non soltanto l’erogazione della spesa pubblica, ma anchel’interesse dell’amministrazione alla veridicità delle autocertificazioni, sicché lafalsità non può ritenersi penalmente irrilevante per il solo fatto che, in concreto, ilbeneficio sarebbe comunque spettato; peraltro, come chiarito nella motivazionedel medesimo arresto, “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95- 79 lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art.96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato didecidere nel merito, allo stato” (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009,Infanti, Rv. 242152 – 01).3. La giurisprudenza di questa Corte, quindi, ha poi progressivamenteprecisato che la configurabilità del reato postula che la dichiarazione mendace siadotata di una effettiva capacità lesiva o quantomeno di una idoneità astratta aprodurre l’evento tipico, dovendosi escludere la rilevanza penale delle condotteche risultino del tutto inidonee a incidere sul procedimento di ammissione.In particolare, è stato rilevato che, nella specifica ipotesi in cui l’istanza –pur contenendo dati non veritieri - avrebbe dovuto essere dichiarata fin dall'inizioinammissibile, il fatto non assume rilevanza penale rispetto alla specifica falsitàoggetto di contestazione, trattandosi di falso inidoneo a determinare un ingannopotenziale nei confronti dell'Autorità giudiziaria e non tale da concretizzare lacondotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice (in termini, Sez.4, n.49154del 18 luglio 2017, n.m.).In ciò dovendosi anche fare riferimento alla definizione, costante nellagiurisprudenza di questa Corte, del “falso innocuo” come quello ravvisabile nei casiin cui l'infedele attestazione (nella materia, attinente a quella di specie, del falsoideologico) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichinoeffetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutatacon riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardoall'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 – 01; Sez. 5, n. 47601 del26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812 – 01).4. Orbene, nel caso di specie, l’istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato risulta presentata in un procedimento penale avente ad oggetto reatitributari, per i quali la disposizione applicabile ratione temporis – ovvero l’art.91del TUSG nel testo antecedente alla modifica introdotta con il d.lgs. 7 marzo 2019,n.24 - prevedeva l’esclusione dell’ammissione al beneficio.Mentre, d’altra parte, la condotta del prevenuto si pone al di fuori delparadigma tipico del reato in contestazione anche sotto altro profilo, atteso che ladisposizione incriminatrice punisce la falsità nella dichiarazione sostitutiva dicertificazione in relazione, fra l'altro, all'attestazione della sussistenza dellecondizioni di reddito previste per l'ammissione, secondo le modalità indicatenell'art. 76 TUSG. e quindi con riferimento ai redditi dichiarati nella più recentedichiarazione fiscale presentata rispetto al momento di deposito dell'istanza.Ne discende che il Bonanno, alla data del 21/02/2018, epoca di depositodella sua richiesta, era tenuto ad attestare le sue condizioni reddituali sulla basedella dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 (relativa ai redditi del 2016),trattandosi dell'ultima dichiarazione utile prima della presentazione dell'istanza diammissione al gratuito patrocinio (salvo successivamente comunicare all'autoritàgiudiziaria eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'annoprecedente, secondo quanto previsto dall'art. 79, lett. d), del TUSG); tanto nonrisulta essere stato fatto dall'imputato, il quale, secondo la ricostruzione fattualedei giudici di merito – avallata dalla documentazione depositata in allegato alricorso per cassazione - nella propria istanza ha dichiarato di convivere con altretre persone e di avere percepito un reddito, non dichiarato, di € 3.000,00; conistanza che difettava del necessario requisito richiesto, a pena di inammissibilità,dall'art. 79, lett. c) in rapporto all’art,.76, comma 1, TUSG, vale a dire di unadichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF.L'imputato, in sostanza, non ha dichiarato, come avrebbe dovuto, i redditidi cui alla dichiarazione IRPEF presentata nel 2017 (in relazione ai redditiconseguiti nel 2016), limitandosi ad attestare dei presunti redditi (non ancoradichiarati) per l'anno 2017.5. Anche da una simile carenza dei dati reddituali autodichiarati dalprevenuto avrebbe quindi dovuto conseguire, secondo la puntuale disciplina di cuiall'art. 79 lett. c) cit., la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte delgiudice.Ne consegue che la domanda era, ab origine e anche sotto tale profilo,giuridicamente inidonea a produrre effetti, non potendo l’autorità procedenteconcedere il patrocinio neppure in presenza di una dichiarazione redditualeveritiera ed esaustiva.In tale contesto, la falsità asseritamente contenuta nella dichiarazionereddituale risulta priva di qualsiasi incidenza causale, concreta o astratta, sull’itervalutativo dell’amministrazione, difettando il nesso di offensività tra la condotta eil bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.In siffatta evenienza, la dichiarazione mendace non è idonea a realizzarel’evento tipico né a porre in pericolo l’interesse protetto, traducendosi in uncomportamento penalmente irrilevante per difetto di tipicità sostanziale.Né può ravvisarsi una responsabilità penale sulla base di un’interpretazionemeramente formale della fattispecie, dovendo il giudice verificare, in ossequio aiprincipi costituzionali di offensività e proporzionalità, se la condotta siaconcretamente riconducibile al nucleo essenziale del reato.Dovendosi, ulteriormente, sottolineare come tale conclusione non si pongain contrasto con il citato arresto delle Sezioni Unite che, come sopra esposto,hanno rilevato che solo un’istanza ex ante ammissibile genera l’obbligo del giudicedi decidere nel merito, con la conseguenza che, nel caso di specie, non puòravvisarsi quell’inganno potenzialmente suscettibile di attestare condizioni noncorrispondenti a quelle previste dalla norma per l’ammissione al beneficio (cosìcome precisato in altro passaggio della motivazione del relativo arresto).6. Deve pertanto affermarsi che, quando l’istanza di ammissione alpatrocinio sia presentata in relazione a procedimenti o reati per i quali il beneficioè normativamente escluso ovvero sia priva del requisito previsto dall’art.79,lett.c), TUSG, la falsità eventualmente contenuta nella dichiarazione redditualenon integra il delitto di cui all’art. 95 TUSG, trattandosi di falso inidoneo, privo dipenalmente rilevante.7. Da tali considerazioni, consegue l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata per insussistenza del fatto, attesa la carenza dell’elementooggettivo del reato contestato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris