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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1952

Cassazione n. 09942/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1952 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZE-dato avviso alle partiì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto il 06/05/2021.

Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I L L kliclziphi A cui,t " DEPO S T Ai.

A IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1952 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE-dato avviso alle partiì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritto il 06/05/2021. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I L L kliclziphi A cui,t " DEPO S T Ai. A IN C
Sentenza Cassazione n. 09942/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris