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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2015

ECLI:EU:T:2015:864
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012TJ0074 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 18 novembre 2015 ( *1 ) «Dumping — Importazioni di determinati compressori originari della Cina — Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati — Determinazione del prezzo all’esportazione — Detrazione dei dazi antidumping — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento» Nella causa T‑74/12,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Valence (Francia), rappresentata da R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2011) 8804 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2011, relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli detta decisione, di mantenimento in vigore degli effetti della suddetta decisione fino all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da H. [OSCURATO:PERSONA], presidente,

I. [OSCURATO:PERSONA] e E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere:

I. Dragan, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, importa verso l’Unione europea compressori ad aria fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o il «produttore esportatore»), società avente sede in Cina.

Inoltre, essa distribuisce e vende compressori ad aria fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA], società italiana al vertice del gruppo [OSCURATO:PERSONA], del quale fa parte il produttore-esportatore.

All’epoca dei fatti di cui trattasi nella presente causa, la ricorrente faceva parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed era, quindi, collegata al produttore-esportatore. 2 Con il regolamento (CE) n. 261/2008, del 17 marzo 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 81, pag. 1 ).

I compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], oggetto del regolamento n. 261/2008 (in prosieguo: il «prodotto in esame»), sono stati assoggettati ad un dazio antidumping del 13,7%. 3 Tra il giugno 2009 e il giugno 2010, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1996, L 56, pag. 1 ), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità ( GU L 343, pag. 51 ; in prosieguo: il «regolamento di base»)], cinque domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento n. 261/2008, che la stessa aveva pagato sulle importazioni di compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], per un importo totale pari a EUR 576474,76.

Tali domande sono state presentate presso la [OSCURATO:PERSONA] europea per il tramite delle autorità nazionali competenti in Francia. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un’inchiesta relativa al periodo compreso tra il 1 o settembre 2008 e il 31 dicembre 2009 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di restituzione»). 5 Il 6 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla ricorrente un documento informativo che riportava i fatti e le considerazioni fondamentali in base ai quali essa proponeva di fissare nell’11,2% il margine di dumping riveduto per la [OSCURATO:PERSONA] e di concedere alla ricorrente una restituzione parziale. 6 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso un documento al gruppo [OSCURATO:PERSONA] in cui illustrava il metodo di calcolo impiegato per determinare il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 26 aprile 2011 la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sul metodo impiegato per il calcolo del margine di dumping.

In particolare, essa ha contestato la detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione, invocando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.

Infine, la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentita su talune questioni nell’ambito di un’audizione formale. 8 Tale audizione ha avuto luogo il 31 maggio 2011. 9 Con messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2011, la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle i calcoli sui quali essa si era fondata per detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso tali calcoli alla ricorrente tramite messaggio di posta elettronica dello stesso giorno. 10 Il 28 luglio 2011 la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un messaggio di posta elettronica chiedendo chiarimenti circa il modo in cui essa aveva interpretato i risultati dei suddetti calcoli, al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno. 11 Il 17 ottobre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente il documento informativo finale in cui venivano riportati i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva rivedere il margine di dumping applicabile al prodotto in esame e concedere alla stessa una restituzione parziale dei dazi antidumping pagati. 12 Con messaggi di posta elettronica del 20 e del 21 ottobre 2011 la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori chiarimenti circa il metodo da essa impiegato al fine di valutare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di vendita del prodotto in esame al primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di dare seguito a tale richiesta ed ha rinviato la ricorrente ai chiarimenti contenuti nel suo precedente messaggio di posta elettronica del 28 luglio 2011. 13 Il 31 ottobre 2011 la ricorrente ha presentato osservazioni sul documento informativo finale. 14 Il 6 dicembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2011) 8804 definitivo (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in cui essa, da un lato, ha fissato il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA] nel 10,7% e, dall’altro, ha concesso alla ricorrente una restituzione parziale dei dazi antidumping indebitamente pagati in base alla differenza tra il margine di dumping originale (13,7%) e il margine di dumping riveduto (10,7%). 15 Per calcolare il margine di dumping riveduto, il valore normale del prodotto in esame è stato costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. 16 Inoltre, per le vendite all’esportazione verso l’Unione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate al di fuori dell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 17 Per quanto riguarda le vendite all’esportazione nell’Unione effettuate tramite società collegate stabilite nell’Unione, che hanno svolto tutte le funzioni relative all’importazione per il prodotto in esame, come l’importatore collegato al produttore-esportatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente stabilito nell’Unione.

Per definire un prezzo all’esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché dei profitti realizzati. 18 In particolare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i dazi antidumping pagati sono stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito, con la motivazione che la ricorrente non aveva dimostrato che questi ultimi fossero stati debitamente traslati in tutti i prezzi di vendita.

Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui il suo fatturato totale afferente alla rivendita del prodotto in esame avrebbe registrato un aumento superiore all’importo totale dei dazi pagati sulle importazioni di tale prodotto è stato respinto, in quanto non rimetteva in discussione la conclusione secondo cui il dazio antidumping non era stato debitamente traslato nel prezzo di rivendita di un gran numero di tipi del prodotto in esame e, pertanto, la politica in materia di prezzi non era stata modificata in modo tale da riflettere i dazi antidumping pagati. 19 Infine, il margine di dumping del 10,7% è stato calcolato confrontando la media del valore normale per ciascun tipo di prodotto con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. 20 In conclusione, nella decisione C(2011) 8804 definitivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di restituzione della ricorrente per un importo pari a EUR 126235,35 e l’ha respinta per il resto, ossia per l’importo di EUR 450239,41.

Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha sottoposto alle parti alcuni quesiti scritti e le ha invitate a depositare taluni documenti.

Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento nel termine impartito. 23 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale dell’11 novembre 2014, la presente causa è stata riunita ai fini della fase orale del procedimento con le cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑75/12) e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑76/12), conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. 24 Con lettera del 27 novembre 2014, la ricorrente, da un lato, ha chiesto di essere autorizzata ad avvalersi di alcuni strumenti tecnici all’udienza e, dall’altro, ha prodotto nuovi elementi di prova.

La lettera del 27 novembre 2014 e i nuovi mezzi di prova ad essa allegati sono stati versati agli atti con decisione del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 5 dicembre 2014. 25 Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 12 dicembre 2014. 26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso ricevibile; — annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui le concede una restituzione soltanto parziale dei dazi antidumping da essa pagati; — ordinare il mantenimento degli effetti della decisione impugnata fino all’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso in quanto infondato; — condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulla ricevibilità Sulla ricevibilità dei nuovi mezzi di prova proposti dalla ricorrente il 27 novembre 2014 28 Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991: «Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti». 29 Tale articolo consente di proporre nuovi mezzi di prova al di fuori, in particolare, della situazione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

Per analogia, il Tribunale ammette che taluni mezzi di prova possano essere prodotti successivamente alla controreplica, se colui che li propone non poteva disporre del materiale probatorio in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano che il fascicolo sia integrato in modo tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238 , punto 32). 30 Trattandosi di un’eccezione alle regole che disciplinano la produzione dei mezzi di prova, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova.

Tale obbligo implica che al giudice sia riconosciuto il potere di verificare la fondatezza dei motivi del ritardo nella presentazione di tali mezzi di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di questi ultimi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata in diritto, il potere di escluderli.

Ciò vale a fortiori per i mezzi di prova presentati successivamente al deposito della controreplica (sentenza Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, cit. al punto 29 supra, EU:C:2005:238 , punto 33). 31 Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto, in allegato alla lettera del 27 novembre 2014, nove decisioni della [OSCURATO:PERSONA] emesse nell’ambito di altri procedimenti di restituzione di dazi antidumping, delle quali otto sono state adottate prima della fine della fase scritta del procedimento e l’ultima successivamente alla sua chiusura.

Per giustificare il ritardo nella presentazione di tali nuovi mezzi di prova, la ricorrente ha segnatamente affermato che le decisioni summenzionate non erano pubblicate e che, pertanto, la medesima aveva dovuto presentare svariate richieste di accesso a detti documenti presso la [OSCURATO:PERSONA], richieste che quest’ultima ha accolto in data successiva a quella del deposito della replica. 32 [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato obiezioni al riguardo. 33 Ciò premesso, i mezzi di prova proposti dalla ricorrente in allegato alla lettera del 27 novembre 2014 devono essere dichiarati ricevibili.

Sulla ricevibilità della presentazione «power point» effettuata dalla ricorrente all’udienza sia nella versione elettronica che nella versione cartacea 34 Con la lettera del 27 novembre 2014, la ricorrente ha parimenti chiesto al Tribunale l’autorizzazione ad effettuare una presentazione «power point» all’udienza, precisando che quest’ultima si sarebbe limitata ad una descrizione del prodotto in esame. 35 Il Tribunale ha accolto tale istanza e, all’udienza del 12 dicembre 2014, la ricorrente, da un lato, ha effettuato la presentazione «power point» menzionata al precedente punto 34 e, dall’altro, su richiesta del Tribunale, ha comunicato una copia cartacea di detta presentazione. 36 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un’obiezione riguardo alla presentazione «power point» della ricorrente sulla base del rilievo che, in sostanza, il contenuto di quest’ultima andava al di là di una mera descrizione del prodotto in esame e, perciò, non corrispondeva a quello indicato nella sua istanza di autorizzazione rivolta al Tribunale con lettera del 27 novembre 2014. 37 In proposito, occorre constatare che le critiche della [OSCURATO:PERSONA] sono unicamente fondate per quanto riguarda le ultime due slide della presentazione «power point» della ricorrente.

Tuttavia, le suddette slide si limitano a richiamare argomentazioni fatte valere dalla ricorrente nelle sue osservazioni dinanzi al Tribunale o a riprodurre estratti delle tabelle che essa aveva già prodotto nell’allegato C.12 della replica. 38 In tali condizioni, la presentazione «power point» della ricorrente, che non costituisce una presentazione tardiva di nuovi mezzi di prova, è irricevibile sia nella sua versione elettronica che nella sua versione cartacea.

Sulla ricevibilità del documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza 39 All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto due slide provenienti da una presentazione «power point» interna ai suoi servizi, in relazione alla presente causa.

A suo avviso, il deposito del documento di cui trattasi troverebbe giustificazione, in sostanza, nella necessità di rispondere alla presentazione «power point» della ricorrente, il cui contenuto oltrepassava la semplice descrizione del prodotto in esame e, quindi, di assicurare il principio della parità delle armi tra le parti. 40 Va ricordato che, nella presentazione «power point» effettuata in udienza, la ricorrente non si è limitata a presentare il prodotto in esame e il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a classificare tale prodotto in differenti numeri di controllo dei prodotti (in prosieguo: gli «NCP»), ma la medesima ha altresì chiarito in sostanza i motivi per cui, a suo parere, il metodo impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per verificare se la ricorrente e le altre società importatrici collegate al produttore-esportatore, stabilite nell’Unione (in prosieguo, insieme considerate: gli «importatori collegati»), avessero traslato i dazi antidumping nei prezzi di rivendita del prodotto in esame nei confronti del primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione sarebbe lesivo del carattere unico del prodotto in esame e condurrebbe, nel caso di specie, ad un margine di dumping riveduto errato. 41 Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che gli argomenti summenzionati non erano nuovi, in quanto erano stati già fatti valere dalla ricorrente tanto nell’atto introduttivo del ricorso quanto nella controreplica (precedente punto 37) e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la possibilità di rispondere ad essi e di presentare mezzi di prova a sostegno nell’ambito della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale. 42 Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] non può far valere il principio del rispetto della parità delle armi per giustificare la produzione all’udienza delle due slide di cui al precedente punto 39, le quali configurano nuovi mezzi di prova prodotti tardivamente. 43 Inoltre, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato al Tribunale i motivi per cui non le sarebbe stato possibile produrre i mezzi di prova sopra descritti prima della fine della fase scritta del procedimento, considerato in proposito che questi ultimi consistono in un grafico e in una tabella elaborati sulla base di dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza sin dall’inchiesta di restituzione. 44 Tenuto conto di quanto sopra esposto, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 29 e 30, i mezzi di prova presentati all’udienza della [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati irricevibili.

Nel merito 45 La ricorrente chiede, da una parte, l’annullamento parziale della decisione impugnata sul fondamento dell’articolo 263 TFUE e, dall’altra, il mantenimento provvisorio degli effetti di detta decisione sul fondamento dell’articolo 264 TFUE.

Sul primo capo di conclusioni, diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata 46 Nell’ambito del primo capo di conclusioni, la ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto solo parzialmente le sue domande di restituzione dei dazi antidumping e, pertanto, non le ha concesso alcuna restituzione per l’ammontare superiore agli importi indicati nell’articolo 1 della decisione in parola. 47 A sostegno del suo primo capo di conclusioni, la ricorrente deduce tre motivi.

Nell’ambito del primo motivo, essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in errori manifesti di valutazione nella scelta del margine di profitto che è stato detratto dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e di aver violato l’articolo 2, paragrafo 9, e l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base.

Nell’ambito del secondo motivo, essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo l’importo dei dazi antidumping pagati dagli importatori collegati dal prezzo all’esportazione costruito e, pertanto, di non essere stata in grado di determinare un prezzo all’esportazione ed un margine di dumping attendibili, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.

Nell’ambito del terzo motivo, essa eccepisce una violazione dei suoi diritti della difesa e del principio di buona amministrazione. 48 Il Tribunale giudica opportuno analizzare anzitutto il secondo motivo, dedotto a sostegno del primo capo di conclusioni, prima del primo e del terzo motivo. 49 Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente si suddivide in cinque parti, vertenti, rispettivamente, la prima, su un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto essa ha ritenuto che il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita dovesse essere accertato relativamente a ciascun tipo di compressore ad aria; la seconda, sul carattere pregiudizievole di un simile approccio ai fini della determinazione di un prezzo all’esportazione e di una media ponderata del margine di dumping attendibili; la terza, sulla violazione della giurisprudenza dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della Corte; la quarta, sull’eccessiva rilevanza riservata a tale approccio nell’ambito dell’analisi dei prezzi di vendita, e, infine, la quinta, sul carattere arbitrario di quest’ultima. 50 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, la prima parte del secondo motivo e, successivamente, la terza, la quarta, la quinta e la seconda parte. – Sulla prima parte del secondo motivo 51 La ricorrente afferma sostanzialmente che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione e in errori di diritto in quanto, allo scopo di valutare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, essa ha applicato un metodo di analisi NCP per NCP (in prosieguo: il «metodo NCP per NCP»), il quale non troverebbe fondamento né nel regolamento di base né nella giurisprudenza.

Orbene, secondo la ricorrente, tale metodo sarebbe contrario ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, secondo cui il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita dovrebbe essere valutato secondo le stesse regole e gli stessi metodi stabiliti all’articolo 2 del regolamento di base, al quale l’articolo 11, paragrafo 10, di detto regolamento fa esplicitamente rinvio e, pertanto, in modo globale, vale a dire per il prodotto in esame e non per ciascuno degli NCP che lo compongono.

Essa aggiunge che il metodo NCP per NCP porrebbe in essere un ulteriore ostacolo alla non detrazione dei dazi antidumping al momento del calcolo del prezzo all’esportazione e, conseguentemente, che lo stesso sarebbe contrario all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, interpretato alla luce dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) ( GU L 336, pag. 103 ; in prosieguo: l’«Accordo antidumping»), contenuto nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’OMC( GU 1994, L 336, pag. 3 ), di cui esso costituisce la trasposizione. 52 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. 53 In via preliminare, da un lato, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito degli strumenti di difesa commerciale, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, insieme considerati: le «istituzioni») dispongono di un ampio potere discrezionale a motivo della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che essi devono esaminare (sentenze del 17 luglio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑118/96, Racc., EU:T:1998:184 , punto 32, e del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio, T‑190/08, Racc., EU:T:2011:618 , punto 38).

Ne consegue che il sindacato del giudice dell’Unione su tali valutazioni deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché all’accertamento dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenze del 14 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑156/87, Racc., EU:C:1990:116 , punto 63; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., EU:T:1998:184 , punto 33, e del 7 febbraio 2013, EuroChem MCC/Consiglio, T‑84/07, Racc., EU:T:2013:64 , punto 32). 54 Dall’altro lato, in primo luogo, si deve ricordare che l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base prevede che il prezzo all’esportazione sia il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione verso l’Unione.

Tuttavia, ai termini dell’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 53 supra, EU:T:2011:618 , punto 25). 55 Pertanto, dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base emerge che le istituzioni possono ritenere che il prezzo all’esportazione non sia attendibile in due casi, vale a dire in presenza di un rapporto di associazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, oppure di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo.

Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all’esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 53 supra, EU:T:2011:618 , punto 26). 56 In secondo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, quando il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile a livello della frontiera dell’Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

L’articolo 2, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento di base dispone che i costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 53 supra, EU:T:2011:618 , punto 27). 57 Si deve aggiungere che gli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento di base sono applicati d’ufficio dalle istituzioni (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 255/84, Racc., EU:C:1987:203 , punto 33; Minebea/Consiglio, 260/84, Racc., EU:C:1987:206 , punto 43, e del 14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑171/94, Racc., EU:T:1995:164 , punto 66). 58 In terzo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che, nell’ambito di una procedura di riesame o di restituzione di dazi antidumping, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] deve calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. 59 Nel caso di specie occorre ricordare che, in sostanza, la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di avere valutato il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla base di un metodo NCP per NCP e non in modo complessivo, vale a dire prendendo in considerazione l’aumento del fatturato afferente alle vendite di tutti i modelli del prodotto in esame realizzate dagli importatori collegati, rilevato tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione.

Ad avviso della ricorrente, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto a tale analisi, la stessa avrebbe constatato che il fatturato, come precedentemente definito, era aumentato di un importo superiore a quello dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di detto prodotto, espresso in percentuale del valore prezzo, costi, assicurazione e trasporto delle importazioni avvenute nel corso del periodo dell’inchiesta di restituzione. 60 È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del secondo motivo. 61 In primo luogo, a sostegno del metodo descritto al precedente punto 59 la ricorrente invoca un argomento testuale secondo il quale, in sostanza, dall’espressione «debitamente traslato», impiegata all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, si evincerebbe che occorre valutare se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita in modo conforme a quanto è necessario o appropriato, vale a dire, a suo parere, applicando le regole e i metodi indicati all’articolo 2 del regolamento di base, che mirano a stabilire un margine di dumping individuale ed unico per ciascun produttore-esportatore, indipendentemente dall’esistenza o meno di diversi modelli del prodotto in esame. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 63 A tale riguardo, da un lato, si deve rilevare che, nonostante il duplice rinvio operato dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base all’articolo 2 dello stesso regolamento, l’avverbio «debitamente» non si riferisce ad un metodo di analisi o ad una regola contemplati dall’articolo 2 del regolamento di base, bensì all’obiettivo del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita praticati dalle società collegate al produttore-esportatore nei confronti del primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, ossia la modifica del comportamento di dette società a seguito dell’istituzione dei dazi antidumping ovvero, in definitiva, l’eliminazione del margine di dumping inizialmente constatato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 1996, NMB France e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑162/94, Racc., EU:T:1996:71 , punti da 76 a 81). 64 Dall’altro lato, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non stabilisce alcun metodo per valutare se gli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono la restituzione dei dazi antidumping siano «inoppugnabili» e se il dazio antidumping sia stato debitamente traslato nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione. 65 Di conseguenza, si deve ritenere che sussistano non uno, bensì più metodi che consentano di esaminare la presenza dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 66 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che la scelta tra diversi metodi di calcolo presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, circostanza che limita in modo proporzionale il controllo esercitato dal giudice dell’Unione su una tale valutazione (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, 240/84, Racc., EU:C:1987:202 , punto 19; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 57 supra, EU:C:1987:203 , punto 21, nonché NMB France e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, EU:T:1996:71 , punto 72). 67 Alla luce di quanto precede, occorre affermare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del metodo secondo cui occorre verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, cosicché in tale ambito il Tribunale è chiamato ad esercitare soltanto un controllo giurisdizionale circoscritto (precedente punto 53). 68 Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal dettato dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non può evincersi che occorra valutare in maniera globale se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita. 69 L’argomento della ricorrente deve, pertanto, essere respinto. 70 In secondo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il metodo di esame fondato sull’aumento complessivo del fatturato troverebbe giustificazione nel fatto che sussiste un solo prodotto in esame, il quale deve essere considerato come un tutto unico.

Infatti, nel caso di specie, nonostante esistano vari modelli di compressori ad aria assoggettati al dazio antidumping in vigore, il considerando 19 del regolamento n. 261/2008 prevede espressamente che questi ultimi siano considerati come un solo prodotto ai fini dell’inchiesta antidumping originale.

Il carattere unitario del prodotto in esame sarebbe del resto confermato, a suo parere, dal considerando 20 del regolamento di base nonché dalla sentenza del 21 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑113/06, EU:T:2012:135 ). 71 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 72 In proposito deve rilevarsi, anzitutto, che la valutazione del trasferimento dei dazi antidumping nel prezzo di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP non pregiudica il carattere unitario del prodotto in esame, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito un margine di dumping per NCP, bensì un margine di dumping unico per il prodotto in esame. 73 Poi, è pacifico che, nel caso di specie, il prodotto in esame sia un prodotto complesso, i cui diversi modelli presentano caratteristiche tecniche differenti e prezzi che possono variare sensibilmente.

Pertanto, il metodo NCP per NCP, volto a porre a confronto NCP le cui caratteristiche e i cui prezzi di rivendita siano simili, risulta più adeguato ai fini dell’esame dell’evoluzione del prezzo di rivendita del prodotto in esame tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione, circostanza che la stessa ricorrente ha del resto ammesso nel corso dell’inchiesta di restituzione, nella lettera da essa trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2011. 74 Inoltre, come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, il fatturato totale realizzato dalla vendita di tutti i modelli del prodotto in esame non fornisce alcuna indicazione precisa circa il prezzo unitario di rivendita dei diversi modelli di detto prodotto.

Pertanto, si deve rilevare che il metodo d’analisi fondato sull’aumento complessivo del fatturato non consente di verificare se gli importatori collegati abbiano effettivamente modificato il proprio comportamento sul mercato o se, al contrario, abbiano messo in atto una politica dei prezzi che consentiva loro di attuare una compensazione tra i modelli meno venduti con quelli più venduti, intervenendo in tal modo sui margini realizzati. 75 D’altra parte, il considerando 20 del regolamento di base dispone, in particolare, che, «qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all’esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l’importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell’[Unione]». 76 Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dall’espressione «prodotti soggetti alle misure», utilizzata al considerando 20 del regolamento di base, non può dedursi che il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita debba essere valutato per il prodotto in esame considerato come un tutto unico.

Infatti, il considerando 20 del regolamento di base, al pari dell’articolo 11, paragrafo 10, di detto regolamento, fa riferimento ai «prezzi di rivendita», ai «successivi prezzi di vendita» ed ai «prezzi dei prodotti soggetti alle misure nel[l’Unione]» al plurale.

Pertanto, in base ad un’interpretazione letterale delle disposizioni citate, occorrerebbe piuttosto esaminare il trasferimento dei dazi antidumping rispetto a ciascun prezzo di vendita e, di conseguenza, secondo un metodo transazione per transazione, se non addirittura, eventualmente, in base ad un metodo modello per modello o ad un metodo NCP per NCP. 77 Infine, il riferimento compiuto dalla ricorrente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata al punto 70 supra ( EU:T:2012:135 ), nel caso di specie non è rilevante, in quanto la contestazione di cui era investito il Tribunale nella causa conclusasi con tale sentenza non verteva sulla determinazione del prezzo all’esportazione. 78 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nel caso di specie, fosse più appropriato procedere ad un esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita secondo un metodo NCP per NCP e non secondo un metodo complessivo fondato sull’aumento del fatturato tra l’inchiesta originale e l’inchiesta di restituzione. 79 Tale argomento della ricorrente dev’essere pertanto respinto. 80 In terzo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario alle finalità dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, quale interpretato alla luce dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping. 81 In via preliminare, dalla giurisprudenza risulta che le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni dell’Accordo antidumping (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, Racc., EU:C:2003:4 , punto 57, e del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, T‑633/11, EU:T:2014:271 , punto 38). 82 Difatti, l’Unione ha adottato il regolamento di base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dall’Accordo antidumping (sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit. al punto 81 supra, EU:C:2003:4 , punto 56).

Inoltre, mediante l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, l’Unione ha inteso dare esecuzione agli obblighi particolari derivanti dall’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping.

Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base deve essere interpretato alla luce di tale disposizione. 83 In proposito va rammentato che l’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping dispone che, «[n]el decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all’esportazione è definito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, [dell’Accordo antidumping,] le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra». 84 Inoltre, l’articolo 2.3 dell’Accordo antidumping prevede che, «[s]e non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni». 85 Infine, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce che, «[n]ei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito (…)». 86 Da quanto precede risulta che, al pari dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce il principio del «dazio equiparato a un costo», secondo cui i dazi e le imposte sostenuti tra il momento dell’importazione e la rivendita, tra cui i dazi antidumping pagati, sono spese che devono essere detratte nella definizione del prezzo all’esportazione (sentenza NMB France e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, EU:T:1996:71 , punto 104). 87 Ciò premesso, si deve ritenere che la non detrazione dei dazi antidumping in applicazione dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping sia un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato a un costo», posta all’articolo 2.4, quarta frase, di detto accordo.

Analogamente, la non detrazione dei dazi antidumping, sancita all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, configura un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato ad un costo», posta dall’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del medesimo regolamento. 88 Orbene, al pari di qualunque eccezione ad una regola generale, la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza del 18 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] M&E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑299/05, Racc., EU:T:2009:72 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, si deve rilevare che il metodo fondato sull’aumento del fatturato, prospettato dalla ricorrente, porterebbe a stabilire che i dazi antidumping siano stati complessivamente trasferiti sui clienti degli importatori collegati.

Tuttavia, in applicazione del metodo NCP per NCP, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto dimostrare che per più modelli del prodotto in esame ciò non era avvenuto. 90 Pertanto, il metodo NCP per NCP, che, in un caso come quello in esame, porta a valutare in modo più restrittivo il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita, è maggiormente conforme ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base e, quindi, deve essere privilegiato rispetto ad un approccio basato sull’aumento complessivo del fatturato tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione. 91 Gli argomenti fatti valere dalla ricorrente non consentono di inficiare tale conclusione. 92 Innanzitutto, la ricorrente sostiene che dall’impiego del singolare nell’espressione «eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita», che figura all’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, sarebbe possibile dedurre la necessità di valutare in modo globale il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita. 93 Orbene, l’espressione «eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita» è seguita immediatamente dall’utilizzo del plurale nell’espressione «che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita».

In più, le espressioni «eventuali variazioni» ed «eventuali oscillazioni», impiegate all’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, hanno carattere indeterminato per loro natura. 94 Poi, la ricorrente afferma, in sostanza, che il metodo NCP per NCP sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, che è quello di limitare gli ostacoli alla non detrazione dei dazi antidumping.

Invero, tale metodo rafforzerebbe l’ostacolo del «double jump», in virtù del quale un importatore collegato non può ottenere la restituzione totale dei dazi antidumping pagati a meno che dimostri di aver aumentato i prezzi di rivendita all’interno dell’Unione per un importo pari a due volte il margine di dumping, o conterrebbe il tentativo di legittimare un nuovo ostacolo, il «triple jump». 95 A questo riguardo, da un lato, dai precedenti punti da 86 a 88 risulta che, per quanto riguarda le vendite effettuate per il tramite di un importatore collegato, il prezzo all’esportazione deve essere calcolato detraendo i dazi antidumping pagati, in virtù della regola del «dazio equiparato a un costo».

Inoltre, la non detrazione dei dazi antidumping, di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, configura una deroga alla summenzionata regola di principio e deve, quindi, essere assoggettata ad un’interpretazione restrittiva (precedente punto 88).

In tal modo, l’ostacolo del «double jump», menzionato dalla ricorrente, è conseguenza inevitabile del fatto che i requisiti posti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non sono soddisfatti e, pertanto, dell’applicazione della regola del «dazio equiparato ad un costo». 96 Dall’altro lato, va rilevato che il ricorso al metodo NCP per NCP, a condizione che questo sia applicato in modo coerente in tutte le fasi dell’esame della domanda di restituzione, non implica che la restituzione totale dei dazi antidumping pagati venga subordinata ad ulteriori condizioni, ma unicamente che il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base sia verificato a livello degli NCP individuali anziché a livello del prodotto in esame nel suo complesso. 97 Ciò posto, la ricorrente non ha ragione di affermare che il metodo NCP per NCP rafforzi l’ostacolo del «double jump», o addirittura che in esso trovi espressione il tentativo di legittimare un nuovo ostacolo alla non detrazione dei dazi antidumping. 98 Di conseguenza, occorre dichiarare che il metodo NCP per NCP non è contrario ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 99 Pertanto, l’argomento della ricorrente deve essere respinto. 100 Alla luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore, da un lato, nel ritenere che, nel caso di specie, il metodo fondato sull’aumento complessivo del fatturato, perorato dalla ricorrente, non consentisse di stabilire in modo inoppugnabile che gli importatori collegati avessero debitamente traslato i dazi antidumping sui propri clienti stabiliti nell’Unione e, dall’altro, nel ritenere che il metodo NCP per NCP fosse il più appropriato in considerazione delle circostanze del caso specifico e, in particolare, della natura complessa del prodotto in esame. 101 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla terza parte del secondo motivo 102 La ricorrente sostiene che l’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita secondo un metodo NCP per NCP sarebbe molto simile alla pratica dell’«azzeramento» e, quindi, sarebbe contrario alla relazione dell’organo di appello dell’OMC «Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originaria dell’India» (WT/DS141/AB/R), adottata il 1 o marzo 2001, e alla sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C 351/04, Racc., EU:C:2007:547 ). 103 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. 104 In via preliminare, va ricordato che la pratica dell’«azzeramento», sanzionata dall’organo di appello dell’OMC e dalla Corte, era applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente ai fini del calcolo del margine di dumping globale.

Essa in sostanza consisteva, in un caso in cui il prodotto in esame presentava vari modelli, da una parte, nel sommare unicamente l’importo del dumping per quanto riguarda tutti i modelli rispetto ai quali era stata accertata l’esistenza di un margine di dumping positivo e, dall’altra, nell’azzerare tutti i margini di dumping negativi.

L’importo globale del dumping così calcolato veniva, poi, espresso in percentuale del valore cumulato di tutte le transazioni all’esportazione di tutti i modelli, a prescindere dal fatto che fossero stati o meno oggetto di dumping. 105 Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il metodo di calcolo del margine di dumping, ma quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per verificare se i requisiti per la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fossero soddisfatti.

Orbene, il metodo NCP per NCP, censurato dalla ricorrente, interviene in una fase posta a monte rispetto al calcolo del margine di dumping ed ha una diversa finalità. 106 Dall’altro lato, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova a sostegno della propria asserzione concernente l’analogia tra la pratica dell’«azzeramento» e il metodo NCP per NCP. 107 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’analogia tra la pratica dell’«azzeramento» e il metodo NCP per NCP. 108 Infine, in risposta ad un quesito orale posto dal Tribunale all’udienza, la ricorrente ha precisato la propria linea argomentativa indicando, in sostanza, che, a suo avviso, è l’effetto della pratica dell’«azzeramento», vale a dire la modifica del prezzo all’esportazione e, quindi, del margine di dumping, ad essere assimilabile a quello del metodo NCP per NCP. 109 Orbene, si è prima chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel valutare il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP, che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, era quello che consentiva di verificare con più precisione la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base (precedenti punti 73, 89 e 90). 110 Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l’effetto di falsare i prezzi all’esportazione e, in definitiva, il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA]. 111 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla quarta parte del secondo motivo 112 La ricorrente sostiene che il ricorso ad un’analisi NCP per NCP è privo di qualunque fondamento normativo. 113 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 114 Orbene, il fatto che l’approccio NCP per NCP non sia menzionato in alcuna parte del regolamento di base non dimostra che esso sia illegittimo o manifestamente errato. 115 Al riguardo occorre osservare che, nell’atto introduttivo del ricorso, la stessa ricorrente ha ammesso che l’analisi NCP per NCP sia una tecnica amministrativa che trova giustificazione nell’ambito del calcolo della media ponderata del margine di dumping in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, in quanto consente di assicurare un confronto equo tra i differenti modelli o tipi di merci oggetto di un’inchiesta che presentino caratteristiche differenti. 116 Tuttavia, la ricorrente omette di spiegare per quale motivo l’approccio NCP per NCP o modello per modello possa considerarsi appropriato nell’ambito del calcolo del margine di dumping, ma non ai fini dell’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di vendita. 117 In ogni caso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, in pratica l’impiego del metodo summenzionato da parte delle istituzioni non è limitato al calcolo del margine di dumping.

In particolare, la Corte ha approvato il metodo modello per modello ai fini del calcolo della soglia d’irrilevanza delle vendite del prodotto simile destinato al consumo nel mercato interno del paese esportatore (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio, 277/85 e 300/85, Racc., EU:C:1988:467 , punto 14). 118 Tenuto conto di quanto precede, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla quinta parte del secondo motivo 119 La ricorrente afferma che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe arbitrario, dal momento che, in altri procedimenti, quest’ultima avrebbe ritenuto che i requisiti posti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base fossero soddisfatti accettando di tener conto della media ponderata dei prezzi di rivendita nell’Unione, o persino ammettendo un livello di prova inferiore rispetto a quello richiesto nel caso di specie. 120 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 121 In primo luogo, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento di restituzione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’esaminare se le condizioni della non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito siano soddisfatte (precedente punto 67).

Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso in funzione di tutte le circostanze pertinenti (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, EU:C:1990:116 , punto 43). 122 In secondo luogo, i presupposti per la non detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione devono essere valutati alla luce, da un lato, degli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono la non detrazione dei dazi antidumping e, dall’altro, delle circostanze di fatto di ciascun caso. 123 Di conseguenza, l’argomento della ricorrente vertente sul carattere arbitrario dell’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata rispetto alla sua prassi anteriore o posteriore non può essere accolto (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, Racc., EU:C:1991:186 , punto 119; del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑369/08, Racc., EU:T:2010:549 , punto 93, nonché del 10 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑150/09, EU:T:2012:529 , punti 119 e 120). 124 In ogni caso, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che le circostanze di cui trattasi nella presente causa fossero rigorosamente identiche a quelle in esame negli altri procedimenti di restituzione di dazi antidumping o di riesame che la medesima ha richiamato a sostegno della propria linea argomentativa vertente sul carattere arbitrario del metodo NCP per NCP. 125 In particolare, occorre rilevare che le circostanze di cui trattasi nella presente causa differiscono da quelle in esame nei procedimenti che hanno condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia ( GU L 22, pag. 1 ), prodotto dalla ricorrente in allegato all’atto introduttivo del ricorso, e delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto 2012, concernenti talune domande di restituzione di dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, prodotte dalla ricorrente in allegato alla lettera del 24 novembre 2014 (in prosieguo: i «casi detti “del ferrosilicio originario della Russia”»).

Difatti, nella controreplica e in sede d’udienza, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, nei casi detti «del ferrosilicio originario della Russia», essa aveva raggruppato il prodotto in esame in quattro NCP e, pertanto, aveva verificato la ricorrenza delle condizioni poste dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base rispetto a ciascun NCP.

Dall’altra, essa aveva constatato che i dazi antidumping erano stati effettivamente assorbiti nei prezzi di rivendita per quanto riguardava uno dei quattro NCP, il quale rappresentava oltre l’80% delle transazioni interessate, il che, a suo avviso, era sufficiente per accogliere la domanda di non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 126 Viceversa, nel caso di specie è pacifico che per cinque dei dieci NCP più venduti la ricorrente non abbia dimostrato che i dazi antidumping siano stati trasferiti sui clienti dell’importatore collegato. 127 In tali condizioni, la ricorrente non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato, in ogni caso, la stessa soluzione applicata nei casi detti «del ferrosilicio originario della Russia». 128 Pertanto, la quinta parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla seconda parte del secondo motivo 129 La ricorrente afferma, in sostanza, che la detrazione integrale dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione sarebbe sproporzionata, dal momento che essa comprende dazi, pagati sui modelli o NCP, che sono stati traslati nei successivi prezzi di rivendita.

Procedendo in tal modo, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di stabilire un prezzo all’esportazione ed una media ponderata del margine di dumping attendibili. 130 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. 131 In via preliminare, da un lato, si deve ricordare che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base configura un’eccezione alla regola del «dazio equiparato a un costo», posta all’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, dello stesso regolamento.

La possibilità di non detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito deve dunque essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (precedenti punti 87 e 88). 132 Dall’altro lato, al termine dell’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei prezzi di vendita nell’Unione secondo un metodo NCP per NCP, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, per un gran numero di NCP, non era stato dimostrato che tale trasferimento avesse avuto luogo. 133 Tuttavia, l’analisi NCP per NCP condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti rivelato che, per cinque dei dieci NCP più venduti, i prezzi di rivendita praticati dagli importatori collegati ai clienti indipendenti stabiliti nell’Unione riflettevano i dazi antidumping pagati.

Orbene, come risulta dal foglio di calcolo stilato dalla [OSCURATO:PERSONA], allegato al suo messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2011 e prodotto dalla ricorrente nell’allegato A. 15 dell’atto di ricorso, i suddetti cinque NCP corrispondono, da una parte, ad un volume di 119523 compressori ad aria venduti rispetto ad un volume totale di 229239 compressori ad aria venduti nel corso del periodo dell’inchiesta di restituzione dagli importatori collegati e, dall’altra, ad oltre il 50% del valore prezzo, costi, assicurazione e trasporto totale di tali vendite. 134 È alla luce di tali riferimenti e precisazioni che occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione e se, quindi, abbia violato l’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base detraendo i dazi antidumping pagati dal prezzo all’esportazione costruito, nonostante per taluni NCP i dazi antidumping siano stati effettivamente assorbiti nei prezzi di rivendita. 135 In via preliminare, come sostiene correttamente la ricorrente, si deve rilevare che sussiste un nesso innegabile tra l’articolo 2, paragrafo 9, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 136 Infatti, da un lato, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base opera espressamente un duplice rinvio all’articolo 2 e all’articolo 2, paragrafo 9, del medesimo regolamento. 137 Dall’altro lato, nell’ambito di un procedimento di riesame o di restituzione di dazi antidumping, l’analisi del trasferimento dei dazi antidumping sui clienti di un importatore collegato, prevista dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, costituisce una fase del calcolo del prezzo all’esportazione costruito sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento.

Difatti, in funzione del risultato ottenuto in esito a tale analisi, i dazi antidumping sono detratti dal prezzo all’esportazione costruito e, di conseguenza, incidono direttamente sull’importo di quest’ultimo, nel senso che tale prezzo è necessariamente inferiore rispetto a quello che risulterebbe qualora i dazi antidumping non ne fossero detratti. 138 Oltretutto si deve osservare che, quanto più basso è il prezzo all’esportazione, tanto più significativa sarà la differenza con il valore normale e tanto più elevato sarà il margine di dumping riveduto. 139 L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base contribuisce quindi alla costruzione del prezzo all’esportazione e, indirettamente, al calcolo del margine di dumping riveduto. 140 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare metodi coerenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 141 A tale proposito occorre ricordare che, ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione, allorché il prodotto in esame è stato venduto nell’Unione per il tramite di importatori collegati, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto più appropriato, segnatamente in considerazione della natura del prodotto in esame, verificare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di rivendita relativamente a ciascun NCP. 142 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a tale analisi NCP per NCP, da una parte, calcolando una media ponderata unica del prezzo all’esportazione e una media ponderata unica del valore normale per ciascun NCP e, dall’altra, calcolando un margine di dumping per ciascun NCP prima di calcolare il margine di dumping unico per il prodotto in esame. 143 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tratto tutte le conseguenze dal metodo NCP per NCP che essa stessa aveva deciso di applicare, in quanto ha negato la non detrazione dei dazi antidumping dai prezzi all’esportazione degli NCP per i quali, peraltro, i dazi antidumping erano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione.

Di conseguenza, essa ha detratto la totalità dei dazi antidumping pagati dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in tal modo diminuendo in modo artificioso la media ponderata unica del prezzo all’esportazione per NCP e, conseguentemente, aumentando l’aliquota del margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA]. 144 Alla luce di tale rilievo, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione atto ad incidere sull’aliquota del margine di dumping riveduto e, pertanto, sull’importo dei dazi antidumping che devono essere restituiti alla ricorrente, tenendo a mente che quest’ultimo risulta dalla differenza tra il margine di dumping originale e il margine di dumping riveduto (precedente punto 14). 145 Gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono inficiare la conclusione che precede. 146 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma in sostanza che, conformemente ad un’interpretazione restrittiva dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, non sarebbe possibile detrarre i dazi antidumping pagati solo per determinate transazioni, modelli o NCP e non per altri, in quanto ciò non consentirebbe di evitare il rischio di un’elusione del dazio e di una manipolazione dei prezzi e, quindi, sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, che è quello di escludere qualunque possibilità di distorsione dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita in conseguenza di una pratica di dumping.

Infatti, qualora fosse ammessa la parziale non detrazione dei dazi antidumping, l’importatore collegato potrebbe porre in essere dei meccanismi compensatori interni, ad esempio traslando i dazi antidumping nel prezzo degli NCP per i quali la domanda è poco elastica, ma non in quello di altri NCP per i quali la domanda è molto elastica. 147 A questo riguardo, da un lato, si deve ricordare che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non stabilisce un metodo per valutare se i dazi antidumping siano stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione e che, pertanto, in tale ambito la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità (precedenti punti da 64 a 67).

Allo stesso modo, contrariamente a quanto in sostanza afferma la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non impone a quest’ultima di detrarre sistematicamente la totalità dei dazi antidumping pagati in un’ipotesi come quella del caso di specie, in cui l’analisi del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP ha consentito di concludere che tale trasferimento aveva avuto luogo non per tutti gli NCP, ma soltanto per taluni di essi. 148 Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nel caso di specie, l’importatore collegato avesse eluso il dazio, ponendo in essere dei meccanismi compensatori tra gli NCP più venduti e gli NCP meno venduti, o tra gli NCP per i quali la domanda era poco elastica e quelli per i quali la domanda era fortemente elastica. 149 Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 150 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la parziale non detrazione dei dazi antidumping dovrebbe escludersi in quanto, in pratica, essa sarebbe inapplicabile relativamente a nuovi prodotti.

Infatti, in mancanza di prodotti comparabili venduti nel periodo dell’inchiesta originale, sarebbe impossibile verificare se i loro prezzi di rivendita siano aumentati in misura tale da riflettere i dazi antidumping pagati. 151 Tuttavia, l’unica condizione posta dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base è che l’importatore collegato fornisca elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio antidumping sia stato traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. 152 In tali circostanze, a condizione che essa sia «inoppugnabile», la prova del fatto che i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione può essere fornita in qualunque modo e non unicamente mediante il confronto tra i prezzi di vendita praticati prima dell’imposizione dei dazi antidumping e quelli praticati successivamente. 153 Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 154 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui, se i dazi antidumping non fossero stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito per i cinque NCP per i quali il metodo NCP per NCP aveva consentito di accertare che i dazi stessi erano stati assorbiti nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita, il margine di dumping riveduto sarebbe pari al 4,28% anziché al 10,7%.

In proposito essa osserva che il margine di dumping calcolato per due dei cinque NCP sopra indicati era, in realtà, più elevato rispetto al margine di dumping globale determinato sia nel contesto dell’inchiesta originale sia nel contesto dell’inchiesta relativa alla restituzione.

Pertanto, la stessa ritiene che non sarebbe ammesso consentire a tali vendite, che sono oggetto di un dumping superiore alla media, di beneficiare della non detrazione dei dazi antidumping. 155 Tuttavia, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il margine di dumping dei due NCP menzionati al precedente punto 154 è superiore alla media in quanto i dazi antidumping sono stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito per le transazioni relative ai suddetti due NCP. 156 Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 157 Tenuto conto di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo i dazi antidumping in modo globale e non soltanto dai prezzi all’esportazione degli NCP per i quali essa aveva accertato, a seguito di un’analisi NCP per NCP, che i dazi non erano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione e, pertanto, ha violato l’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 158 Orbene, è pacifico che, se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in tale errore, l’importo dei dazi antidumping che doveva essere restituito alla ricorrente sarebbe stato superiore a quello indicato dall’articolo 1 della decisione impugnata. 159 Di conseguenza, occorre accogliere la seconda parte del secondo motivo e, quindi, il primo capo di conclusioni, annullando parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha concesso alla ricorrente una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati in misura superiore alle somme indicate all’articolo 1 di dette decisioni, senza che sia necessario esaminare il primo e il terzo motivo invocati a sostegno del primo capo di conclusioni.

Sul secondo capo di conclusioni, diretto al mantenimento provvisorio degli effetti della decisione impugnata, sul fondamento dell’articolo 264 TFUE 160 In sostanza, la ricorrente chiede al Tribunale, nell’ipotesi in cui questo accolga il primo capo di conclusioni, di avvalersi dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 264 TFUE e, quindi, di ordinare il mantenimento degli effetti della decisione impugnata fino all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure necessarie per conformarsi all’emananda sentenza del Tribunale.

In proposito, anzitutto, la ricorrente sostiene che, qualora la decisione impugnata fosse annullata, ciò la obbligherebbe a versare nuovamente alle autorità competenti la totalità delle somme che le sono state restituite sul fondamento di detta decisione.

Poi, la stessa precisa che la sua domanda riguarda unicamente la rettifica della decisione impugnata e non già il suo annullamento sotto tutti i profili, dal momento che questa accoglie in parte le sue pretese. 161 [OSCURATO:PERSONA] non formula obiezioni nei confronti del secondo capo di conclusioni. 162 A questo riguardo occorre ricordare che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente rifiutato di accogliere le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dalla ricorrente e, pertanto, non le ha concesso restituzioni al di sopra delle somme indicate all’articolo 1 di tale decisione, il cui importo esatto dovrà essere calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 163 In tali condizioni, l’annullamento parziale della decisione impugnata non implica che la ricorrente sia tenuta a restituire alle autorità competenti le somme che le sono state rimborsate sul fondamento della decisione in parola. 164 Alla luce di quanto precede, l’argomento della ricorrente deve essere dichiarato inoperante e, quindi, occorre respingere il secondo capo di conclusioni.

Sulle spese 165 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’articolo 1 della decisione C(2011) 8804 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2011, relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alla [OSCURATO:PERSONA] una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati al di sopra degli importi indicati nel medesimo articolo. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2015.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012TJ0074 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 18 novembre 2015 ( *1 ) «Dumping — Importazioni di determinati compressori originari della Cina — Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati — Determinazione del prezzo all’esportazione — Detrazione dei dazi antidumping — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento» Nella causa T‑74/12, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Valence (Francia), rappresentata da R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2011) 8804 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2011, relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli detta decisione, di mantenimento in vigore degli effetti della suddetta decisione fino all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale, IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] e E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: I. Dragan, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, importa verso l’Unione europea compressori ad aria fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o il «produttore esportatore»), società avente sede in Cina. Inoltre, essa distribuisce e vende compressori ad aria fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA], società italiana al vertice del gruppo [OSCURATO:PERSONA], del quale fa parte il produttore-esportatore. All’epoca dei fatti di cui trattasi nella presente causa, la ricorrente faceva parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed era, quindi, collegata al produttore-esportatore. 2 Con il regolamento (CE) n. 261/2008, del 17 marzo 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 81, pag. 1 ). I compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], oggetto del regolamento n. 261/2008 (in prosieguo: il «prodotto in esame»), sono stati assoggettati ad un dazio antidumping del 13,7%. 3 Tra il giugno 2009 e il giugno 2010, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1996, L 56, pag. 1 ), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità ( GU L 343, pag. 51 ; in prosieguo: il «regolamento di base»)], cinque domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento n. 261/2008, che la stessa aveva pagato sulle importazioni di compressori fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], per un importo totale pari a EUR 576474,76. Tali domande sono state presentate presso la [OSCURATO:PERSONA] europea per il tramite delle autorità nazionali competenti in Francia. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un’inchiesta relativa al periodo compreso tra il 1 o settembre 2008 e il 31 dicembre 2009 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di restituzione»). 5 Il 6 aprile 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla ricorrente un documento informativo che riportava i fatti e le considerazioni fondamentali in base ai quali essa proponeva di fissare nell’11,2% il margine di dumping riveduto per la [OSCURATO:PERSONA] e di concedere alla ricorrente una restituzione parziale. 6 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso un documento al gruppo [OSCURATO:PERSONA] in cui illustrava il metodo di calcolo impiegato per determinare il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 26 aprile 2011 la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni sul metodo impiegato per il calcolo del margine di dumping. In particolare, essa ha contestato la detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione, invocando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. Infine, la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di essere sentita su talune questioni nell’ambito di un’audizione formale. 8 Tale audizione ha avuto luogo il 31 maggio 2011. 9 Con messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2011, la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle i calcoli sui quali essa si era fondata per detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso tali calcoli alla ricorrente tramite messaggio di posta elettronica dello stesso giorno. 10 Il 28 luglio 2011 la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un messaggio di posta elettronica chiedendo chiarimenti circa il modo in cui essa aveva interpretato i risultati dei suddetti calcoli, al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno. 11 Il 17 ottobre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente il documento informativo finale in cui venivano riportati i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva rivedere il margine di dumping applicabile al prodotto in esame e concedere alla stessa una restituzione parziale dei dazi antidumping pagati. 12 Con messaggi di posta elettronica del 20 e del 21 ottobre 2011 la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] ulteriori chiarimenti circa il metodo da essa impiegato al fine di valutare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di vendita del prodotto in esame al primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di dare seguito a tale richiesta ed ha rinviato la ricorrente ai chiarimenti contenuti nel suo precedente messaggio di posta elettronica del 28 luglio 2011. 13 Il 31 ottobre 2011 la ricorrente ha presentato osservazioni sul documento informativo finale. 14 Il 6 dicembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2011) 8804 definitivo (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in cui essa, da un lato, ha fissato il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA] nel 10,7% e, dall’altro, ha concesso alla ricorrente una restituzione parziale dei dazi antidumping indebitamente pagati in base alla differenza tra il margine di dumping originale (13,7%) e il margine di dumping riveduto (10,7%). 15 Per calcolare il margine di dumping riveduto, il valore normale del prodotto in esame è stato costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. 16 Inoltre, per le vendite all’esportazione verso l’Unione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate al di fuori dell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 17 Per quanto riguarda le vendite all’esportazione nell’Unione effettuate tramite società collegate stabilite nell’Unione, che hanno svolto tutte le funzioni relative all’importazione per il prodotto in esame, come l’importatore collegato al produttore-esportatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente stabilito nell’Unione. Per definire un prezzo all’esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché dei profitti realizzati. 18 In particolare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, i dazi antidumping pagati sono stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito, con la motivazione che la ricorrente non aveva dimostrato che questi ultimi fossero stati debitamente traslati in tutti i prezzi di vendita. Inoltre, l’argomento della ricorrente secondo cui il suo fatturato totale afferente alla rivendita del prodotto in esame avrebbe registrato un aumento superiore all’importo totale dei dazi pagati sulle importazioni di tale prodotto è stato respinto, in quanto non rimetteva in discussione la conclusione secondo cui il dazio antidumping non era stato debitamente traslato nel prezzo di rivendita di un gran numero di tipi del prodotto in esame e, pertanto, la politica in materia di prezzi non era stata modificata in modo tale da riflettere i dazi antidumping pagati. 19 Infine, il margine di dumping del 10,7% è stato calcolato confrontando la media del valore normale per ciascun tipo di prodotto con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. 20 In conclusione, nella decisione C(2011) 8804 definitivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di restituzione della ricorrente per un importo pari a EUR 126235,35 e l’ha respinta per il resto, ossia per l’importo di EUR 450239,41. Procedimento e conclusioni delle parti 21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha sottoposto alle parti alcuni quesiti scritti e le ha invitate a depositare taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento nel termine impartito. 23 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale dell’11 novembre 2014, la presente causa è stata riunita ai fini della fase orale del procedimento con le cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑75/12) e [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑76/12), conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. 24 Con lettera del 27 novembre 2014, la ricorrente, da un lato, ha chiesto di essere autorizzata ad avvalersi di alcuni strumenti tecnici all’udienza e, dall’altro, ha prodotto nuovi elementi di prova. La lettera del 27 novembre 2014 e i nuovi mezzi di prova ad essa allegati sono stati versati agli atti con decisione del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 5 dicembre 2014. 25 Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 12 dicembre 2014. 26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso ricevibile; — annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui le concede una restituzione soltanto parziale dei dazi antidumping da essa pagati; — ordinare il mantenimento degli effetti della decisione impugnata fino all’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso in quanto infondato; — condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla ricevibilità Sulla ricevibilità dei nuovi mezzi di prova proposti dalla ricorrente il 27 novembre 2014 28 Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991: «Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti». 29 Tale articolo consente di proporre nuovi mezzi di prova al di fuori, in particolare, della situazione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Per analogia, il Tribunale ammette che taluni mezzi di prova possano essere prodotti successivamente alla controreplica, se colui che li propone non poteva disporre del materiale probatorio in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano che il fascicolo sia integrato in modo tale da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (sentenza del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238 , punto 32). 30 Trattandosi di un’eccezione alle regole che disciplinano la produzione dei mezzi di prova, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Tale obbligo implica che al giudice sia riconosciuto il potere di verificare la fondatezza dei motivi del ritardo nella presentazione di tali mezzi di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di questi ultimi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata in diritto, il potere di escluderli. Ciò vale a fortiori per i mezzi di prova presentati successivamente al deposito della controreplica (sentenza Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, cit. al punto 29 supra, EU:C:2005:238 , punto 33). 31 Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto, in allegato alla lettera del 27 novembre 2014, nove decisioni della [OSCURATO:PERSONA] emesse nell’ambito di altri procedimenti di restituzione di dazi antidumping, delle quali otto sono state adottate prima della fine della fase scritta del procedimento e l’ultima successivamente alla sua chiusura. Per giustificare il ritardo nella presentazione di tali nuovi mezzi di prova, la ricorrente ha segnatamente affermato che le decisioni summenzionate non erano pubblicate e che, pertanto, la medesima aveva dovuto presentare svariate richieste di accesso a detti documenti presso la [OSCURATO:PERSONA], richieste che quest’ultima ha accolto in data successiva a quella del deposito della replica. 32 [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato obiezioni al riguardo. 33 Ciò premesso, i mezzi di prova proposti dalla ricorrente in allegato alla lettera del 27 novembre 2014 devono essere dichiarati ricevibili. Sulla ricevibilità della presentazione «power point» effettuata dalla ricorrente all’udienza sia nella versione elettronica che nella versione cartacea 34 Con la lettera del 27 novembre 2014, la ricorrente ha parimenti chiesto al Tribunale l’autorizzazione ad effettuare una presentazione «power point» all’udienza, precisando che quest’ultima si sarebbe limitata ad una descrizione del prodotto in esame. 35 Il Tribunale ha accolto tale istanza e, all’udienza del 12 dicembre 2014, la ricorrente, da un lato, ha effettuato la presentazione «power point» menzionata al precedente punto 34 e, dall’altro, su richiesta del Tribunale, ha comunicato una copia cartacea di detta presentazione. 36 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un’obiezione riguardo alla presentazione «power point» della ricorrente sulla base del rilievo che, in sostanza, il contenuto di quest’ultima andava al di là di una mera descrizione del prodotto in esame e, perciò, non corrispondeva a quello indicato nella sua istanza di autorizzazione rivolta al Tribunale con lettera del 27 novembre 2014. 37 In proposito, occorre constatare che le critiche della [OSCURATO:PERSONA] sono unicamente fondate per quanto riguarda le ultime due slide della presentazione «power point» della ricorrente. Tuttavia, le suddette slide si limitano a richiamare argomentazioni fatte valere dalla ricorrente nelle sue osservazioni dinanzi al Tribunale o a riprodurre estratti delle tabelle che essa aveva già prodotto nell’allegato C.12 della replica. 38 In tali condizioni, la presentazione «power point» della ricorrente, che non costituisce una presentazione tardiva di nuovi mezzi di prova, è irricevibile sia nella sua versione elettronica che nella sua versione cartacea. Sulla ricevibilità del documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza 39 All’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto due slide provenienti da una presentazione «power point» interna ai suoi servizi, in relazione alla presente causa. A suo avviso, il deposito del documento di cui trattasi troverebbe giustificazione, in sostanza, nella necessità di rispondere alla presentazione «power point» della ricorrente, il cui contenuto oltrepassava la semplice descrizione del prodotto in esame e, quindi, di assicurare il principio della parità delle armi tra le parti. 40 Va ricordato che, nella presentazione «power point» effettuata in udienza, la ricorrente non si è limitata a presentare il prodotto in esame e il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a classificare tale prodotto in differenti numeri di controllo dei prodotti (in prosieguo: gli «NCP»), ma la medesima ha altresì chiarito in sostanza i motivi per cui, a suo parere, il metodo impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per verificare se la ricorrente e le altre società importatrici collegate al produttore-esportatore, stabilite nell’Unione (in prosieguo, insieme considerate: gli «importatori collegati»), avessero traslato i dazi antidumping nei prezzi di rivendita del prodotto in esame nei confronti del primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione sarebbe lesivo del carattere unico del prodotto in esame e condurrebbe, nel caso di specie, ad un margine di dumping riveduto errato. 41 Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che gli argomenti summenzionati non erano nuovi, in quanto erano stati già fatti valere dalla ricorrente tanto nell’atto introduttivo del ricorso quanto nella controreplica (precedente punto 37) e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la possibilità di rispondere ad essi e di presentare mezzi di prova a sostegno nell’ambito della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale. 42 Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] non può far valere il principio del rispetto della parità delle armi per giustificare la produzione all’udienza delle due slide di cui al precedente punto 39, le quali configurano nuovi mezzi di prova prodotti tardivamente. 43 Inoltre, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato al Tribunale i motivi per cui non le sarebbe stato possibile produrre i mezzi di prova sopra descritti prima della fine della fase scritta del procedimento, considerato in proposito che questi ultimi consistono in un grafico e in una tabella elaborati sulla base di dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] era venuta a conoscenza sin dall’inchiesta di restituzione. 44 Tenuto conto di quanto sopra esposto, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 29 e 30, i mezzi di prova presentati all’udienza della [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati irricevibili. Nel merito 45 La ricorrente chiede, da una parte, l’annullamento parziale della decisione impugnata sul fondamento dell’articolo 263 TFUE e, dall’altra, il mantenimento provvisorio degli effetti di detta decisione sul fondamento dell’articolo 264 TFUE. Sul primo capo di conclusioni, diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata 46 Nell’ambito del primo capo di conclusioni, la ricorrente chiede, in sostanza, l’annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto solo parzialmente le sue domande di restituzione dei dazi antidumping e, pertanto, non le ha concesso alcuna restituzione per l’ammontare superiore agli importi indicati nell’articolo 1 della decisione in parola. 47 A sostegno del suo primo capo di conclusioni, la ricorrente deduce tre motivi. Nell’ambito del primo motivo, essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in errori manifesti di valutazione nella scelta del margine di profitto che è stato detratto dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e di aver violato l’articolo 2, paragrafo 9, e l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Nell’ambito del secondo motivo, essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo l’importo dei dazi antidumping pagati dagli importatori collegati dal prezzo all’esportazione costruito e, pertanto, di non essere stata in grado di determinare un prezzo all’esportazione ed un margine di dumping attendibili, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. Nell’ambito del terzo motivo, essa eccepisce una violazione dei suoi diritti della difesa e del principio di buona amministrazione. 48 Il Tribunale giudica opportuno analizzare anzitutto il secondo motivo, dedotto a sostegno del primo capo di conclusioni, prima del primo e del terzo motivo. 49 Il secondo motivo dedotto dalla ricorrente si suddivide in cinque parti, vertenti, rispettivamente, la prima, su un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto essa ha ritenuto che il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita dovesse essere accertato relativamente a ciascun tipo di compressore ad aria; la seconda, sul carattere pregiudizievole di un simile approccio ai fini della determinazione di un prezzo all’esportazione e di una media ponderata del margine di dumping attendibili; la terza, sulla violazione della giurisprudenza dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e della Corte; la quarta, sull’eccessiva rilevanza riservata a tale approccio nell’ambito dell’analisi dei prezzi di vendita, e, infine, la quinta, sul carattere arbitrario di quest’ultima. 50 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, la prima parte del secondo motivo e, successivamente, la terza, la quarta, la quinta e la seconda parte. – Sulla prima parte del secondo motivo 51 La ricorrente afferma sostanzialmente che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione e in errori di diritto in quanto, allo scopo di valutare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, essa ha applicato un metodo di analisi NCP per NCP (in prosieguo: il «metodo NCP per NCP»), il quale non troverebbe fondamento né nel regolamento di base né nella giurisprudenza. Orbene, secondo la ricorrente, tale metodo sarebbe contrario ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, secondo cui il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita dovrebbe essere valutato secondo le stesse regole e gli stessi metodi stabiliti all’articolo 2 del regolamento di base, al quale l’articolo 11, paragrafo 10, di detto regolamento fa esplicitamente rinvio e, pertanto, in modo globale, vale a dire per il prodotto in esame e non per ciascuno degli NCP che lo compongono. Essa aggiunge che il metodo NCP per NCP porrebbe in essere un ulteriore ostacolo alla non detrazione dei dazi antidumping al momento del calcolo del prezzo all’esportazione e, conseguentemente, che lo stesso sarebbe contrario all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, interpretato alla luce dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) ( GU L 336, pag. 103 ; in prosieguo: l’«Accordo antidumping»), contenuto nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’OMC( GU 1994, L 336, pag. 3 ), di cui esso costituisce la trasposizione. 52 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. 53 In via preliminare, da un lato, dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito degli strumenti di difesa commerciale, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, insieme considerati: le «istituzioni») dispongono di un ampio potere discrezionale a motivo della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che essi devono esaminare (sentenze del 17 luglio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑118/96, Racc., EU:T:1998:184 , punto 32, e del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio, T‑190/08, Racc., EU:T:2011:618 , punto 38). Ne consegue che il sindacato del giudice dell’Unione su tali valutazioni deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché all’accertamento dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenze del 14 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑156/87, Racc., EU:C:1990:116 , punto 63; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., EU:T:1998:184 , punto 33, e del 7 febbraio 2013, EuroChem MCC/Consiglio, T‑84/07, Racc., EU:T:2013:64 , punto 32). 54 Dall’altro lato, in primo luogo, si deve ricordare che l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base prevede che il prezzo all’esportazione sia il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione verso l’Unione. Tuttavia, ai termini dell’articolo 2, paragrafo 9, primo comma, del regolamento di base, quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 53 supra, EU:T:2011:618 , punto 25). 55 Pertanto, dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base emerge che le istituzioni possono ritenere che il prezzo all’esportazione non sia attendibile in due casi, vale a dire in presenza di un rapporto di associazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, oppure di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all’esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 53 supra, EU:T:2011:618 , punto 26). 56 In secondo luogo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, quando il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile a livello della frontiera dell’Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti. L’articolo 2, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento di base dispone che i costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti (sentenza CHEMK e KF/Consiglio, cit. al punto 53 supra, EU:T:2011:618 , punto 27). 57 Si deve aggiungere che gli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento di base sono applicati d’ufficio dalle istituzioni (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 255/84, Racc., EU:C:1987:203 , punto 33; Minebea/Consiglio, 260/84, Racc., EU:C:1987:206 , punto 43, e del 14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑171/94, Racc., EU:T:1995:164 , punto 66). 58 In terzo luogo, dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che, nell’ambito di una procedura di riesame o di restituzione di dazi antidumping, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] deve calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. 59 Nel caso di specie occorre ricordare che, in sostanza, la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di avere valutato il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla base di un metodo NCP per NCP e non in modo complessivo, vale a dire prendendo in considerazione l’aumento del fatturato afferente alle vendite di tutti i modelli del prodotto in esame realizzate dagli importatori collegati, rilevato tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione. Ad avviso della ricorrente, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto a tale analisi, la stessa avrebbe constatato che il fatturato, come precedentemente definito, era aumentato di un importo superiore a quello dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di detto prodotto, espresso in percentuale del valore prezzo, costi, assicurazione e trasporto delle importazioni avvenute nel corso del periodo dell’inchiesta di restituzione. 60 È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della prima parte del secondo motivo. 61 In primo luogo, a sostegno del metodo descritto al precedente punto 59 la ricorrente invoca un argomento testuale secondo il quale, in sostanza, dall’espressione «debitamente traslato», impiegata all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, si evincerebbe che occorre valutare se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita in modo conforme a quanto è necessario o appropriato, vale a dire, a suo parere, applicando le regole e i metodi indicati all’articolo 2 del regolamento di base, che mirano a stabilire un margine di dumping individuale ed unico per ciascun produttore-esportatore, indipendentemente dall’esistenza o meno di diversi modelli del prodotto in esame. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 63 A tale riguardo, da un lato, si deve rilevare che, nonostante il duplice rinvio operato dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base all’articolo 2 dello stesso regolamento, l’avverbio «debitamente» non si riferisce ad un metodo di analisi o ad una regola contemplati dall’articolo 2 del regolamento di base, bensì all’obiettivo del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita praticati dalle società collegate al produttore-esportatore nei confronti del primo acquirente indipendente stabilito nell’Unione, ossia la modifica del comportamento di dette società a seguito dell’istituzione dei dazi antidumping ovvero, in definitiva, l’eliminazione del margine di dumping inizialmente constatato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 1996, NMB France e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑162/94, Racc., EU:T:1996:71 , punti da 76 a 81). 64 Dall’altro lato, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non stabilisce alcun metodo per valutare se gli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono la restituzione dei dazi antidumping siano «inoppugnabili» e se il dazio antidumping sia stato debitamente traslato nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione. 65 Di conseguenza, si deve ritenere che sussistano non uno, bensì più metodi che consentano di esaminare la presenza dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 66 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che la scelta tra diversi metodi di calcolo presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, circostanza che limita in modo proporzionale il controllo esercitato dal giudice dell’Unione su una tale valutazione (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1987, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, 240/84, Racc., EU:C:1987:202 , punto 19; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 57 supra, EU:C:1987:203 , punto 21, nonché NMB France e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, EU:T:1996:71 , punto 72). 67 Alla luce di quanto precede, occorre affermare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del metodo secondo cui occorre verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, cosicché in tale ambito il Tribunale è chiamato ad esercitare soltanto un controllo giurisdizionale circoscritto (precedente punto 53). 68 Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal dettato dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non può evincersi che occorra valutare in maniera globale se i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita. 69 L’argomento della ricorrente deve, pertanto, essere respinto. 70 In secondo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il metodo di esame fondato sull’aumento complessivo del fatturato troverebbe giustificazione nel fatto che sussiste un solo prodotto in esame, il quale deve essere considerato come un tutto unico. Infatti, nel caso di specie, nonostante esistano vari modelli di compressori ad aria assoggettati al dazio antidumping in vigore, il considerando 19 del regolamento n. 261/2008 prevede espressamente che questi ultimi siano considerati come un solo prodotto ai fini dell’inchiesta antidumping originale. Il carattere unitario del prodotto in esame sarebbe del resto confermato, a suo parere, dal considerando 20 del regolamento di base nonché dalla sentenza del 21 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑113/06, EU:T:2012:135 ). 71 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 72 In proposito deve rilevarsi, anzitutto, che la valutazione del trasferimento dei dazi antidumping nel prezzo di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP non pregiudica il carattere unitario del prodotto in esame, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito un margine di dumping per NCP, bensì un margine di dumping unico per il prodotto in esame. 73 Poi, è pacifico che, nel caso di specie, il prodotto in esame sia un prodotto complesso, i cui diversi modelli presentano caratteristiche tecniche differenti e prezzi che possono variare sensibilmente. Pertanto, il metodo NCP per NCP, volto a porre a confronto NCP le cui caratteristiche e i cui prezzi di rivendita siano simili, risulta più adeguato ai fini dell’esame dell’evoluzione del prezzo di rivendita del prodotto in esame tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione, circostanza che la stessa ricorrente ha del resto ammesso nel corso dell’inchiesta di restituzione, nella lettera da essa trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2011. 74 Inoltre, come sottolineato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, il fatturato totale realizzato dalla vendita di tutti i modelli del prodotto in esame non fornisce alcuna indicazione precisa circa il prezzo unitario di rivendita dei diversi modelli di detto prodotto. Pertanto, si deve rilevare che il metodo d’analisi fondato sull’aumento complessivo del fatturato non consente di verificare se gli importatori collegati abbiano effettivamente modificato il proprio comportamento sul mercato o se, al contrario, abbiano messo in atto una politica dei prezzi che consentiva loro di attuare una compensazione tra i modelli meno venduti con quelli più venduti, intervenendo in tal modo sui margini realizzati. 75 D’altra parte, il considerando 20 del regolamento di base dispone, in particolare, che, «qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all’esportazione, i dazi non devono essere considerati un costo sostenuto tra l’importazione e la rivendita se detti dazi si ripercuotono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nell’[Unione]». 76 Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dall’espressione «prodotti soggetti alle misure», utilizzata al considerando 20 del regolamento di base, non può dedursi che il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita debba essere valutato per il prodotto in esame considerato come un tutto unico. Infatti, il considerando 20 del regolamento di base, al pari dell’articolo 11, paragrafo 10, di detto regolamento, fa riferimento ai «prezzi di rivendita», ai «successivi prezzi di vendita» ed ai «prezzi dei prodotti soggetti alle misure nel[l’Unione]» al plurale. Pertanto, in base ad un’interpretazione letterale delle disposizioni citate, occorrerebbe piuttosto esaminare il trasferimento dei dazi antidumping rispetto a ciascun prezzo di vendita e, di conseguenza, secondo un metodo transazione per transazione, se non addirittura, eventualmente, in base ad un metodo modello per modello o ad un metodo NCP per NCP. 77 Infine, il riferimento compiuto dalla ricorrente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata al punto 70 supra ( EU:T:2012:135 ), nel caso di specie non è rilevante, in quanto la contestazione di cui era investito il Tribunale nella causa conclusasi con tale sentenza non verteva sulla determinazione del prezzo all’esportazione. 78 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che, nel caso di specie, fosse più appropriato procedere ad un esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita secondo un metodo NCP per NCP e non secondo un metodo complessivo fondato sull’aumento del fatturato tra l’inchiesta originale e l’inchiesta di restituzione. 79 Tale argomento della ricorrente dev’essere pertanto respinto. 80 In terzo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe contrario alle finalità dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, quale interpretato alla luce dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping. 81 In via preliminare, dalla giurisprudenza risulta che le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni dell’Accordo antidumping (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P, Racc., EU:C:2003:4 , punto 57, e del 22 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, T‑633/11, EU:T:2014:271 , punto 38). 82 Difatti, l’Unione ha adottato il regolamento di base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dall’Accordo antidumping (sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, cit. al punto 81 supra, EU:C:2003:4 , punto 56). Inoltre, mediante l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, l’Unione ha inteso dare esecuzione agli obblighi particolari derivanti dall’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping. Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base deve essere interpretato alla luce di tale disposizione. 83 In proposito va rammentato che l’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping dispone che, «[n]el decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all’esportazione è definito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, [dell’Accordo antidumping,] le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra». 84 Inoltre, l’articolo 2.3 dell’Accordo antidumping prevede che, «[s]e non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni». 85 Infine, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce che, «[n]ei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito (…)». 86 Da quanto precede risulta che, al pari dell’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, l’articolo 2.4, quarta frase, dell’Accordo antidumping stabilisce il principio del «dazio equiparato a un costo», secondo cui i dazi e le imposte sostenuti tra il momento dell’importazione e la rivendita, tra cui i dazi antidumping pagati, sono spese che devono essere detratte nella definizione del prezzo all’esportazione (sentenza NMB France e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 63 supra, EU:T:1996:71 , punto 104). 87 Ciò premesso, si deve ritenere che la non detrazione dei dazi antidumping in applicazione dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping sia un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato a un costo», posta all’articolo 2.4, quarta frase, di detto accordo. Analogamente, la non detrazione dei dazi antidumping, sancita all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, configura un’eccezione rispetto alla regola del «dazio equiparato ad un costo», posta dall’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del medesimo regolamento. 88 Orbene, al pari di qualunque eccezione ad una regola generale, la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza del 18 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] M&E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑299/05, Racc., EU:T:2009:72 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, si deve rilevare che il metodo fondato sull’aumento del fatturato, prospettato dalla ricorrente, porterebbe a stabilire che i dazi antidumping siano stati complessivamente trasferiti sui clienti degli importatori collegati. Tuttavia, in applicazione del metodo NCP per NCP, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto dimostrare che per più modelli del prodotto in esame ciò non era avvenuto. 90 Pertanto, il metodo NCP per NCP, che, in un caso come quello in esame, porta a valutare in modo più restrittivo il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita, è maggiormente conforme ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base e, quindi, deve essere privilegiato rispetto ad un approccio basato sull’aumento complessivo del fatturato tra il periodo dell’inchiesta originale e il periodo dell’inchiesta di restituzione. 91 Gli argomenti fatti valere dalla ricorrente non consentono di inficiare tale conclusione. 92 Innanzitutto, la ricorrente sostiene che dall’impiego del singolare nell’espressione «eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita», che figura all’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, sarebbe possibile dedurre la necessità di valutare in modo globale il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita. 93 Orbene, l’espressione «eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita» è seguita immediatamente dall’utilizzo del plurale nell’espressione «che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita». In più, le espressioni «eventuali variazioni» ed «eventuali oscillazioni», impiegate all’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, hanno carattere indeterminato per loro natura. 94 Poi, la ricorrente afferma, in sostanza, che il metodo NCP per NCP sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 9.3.3 dell’Accordo antidumping, che è quello di limitare gli ostacoli alla non detrazione dei dazi antidumping. Invero, tale metodo rafforzerebbe l’ostacolo del «double jump», in virtù del quale un importatore collegato non può ottenere la restituzione totale dei dazi antidumping pagati a meno che dimostri di aver aumentato i prezzi di rivendita all’interno dell’Unione per un importo pari a due volte il margine di dumping, o conterrebbe il tentativo di legittimare un nuovo ostacolo, il «triple jump». 95 A questo riguardo, da un lato, dai precedenti punti da 86 a 88 risulta che, per quanto riguarda le vendite effettuate per il tramite di un importatore collegato, il prezzo all’esportazione deve essere calcolato detraendo i dazi antidumping pagati, in virtù della regola del «dazio equiparato a un costo». Inoltre, la non detrazione dei dazi antidumping, di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, configura una deroga alla summenzionata regola di principio e deve, quindi, essere assoggettata ad un’interpretazione restrittiva (precedente punto 88). In tal modo, l’ostacolo del «double jump», menzionato dalla ricorrente, è conseguenza inevitabile del fatto che i requisiti posti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non sono soddisfatti e, pertanto, dell’applicazione della regola del «dazio equiparato ad un costo». 96 Dall’altro lato, va rilevato che il ricorso al metodo NCP per NCP, a condizione che questo sia applicato in modo coerente in tutte le fasi dell’esame della domanda di restituzione, non implica che la restituzione totale dei dazi antidumping pagati venga subordinata ad ulteriori condizioni, ma unicamente che il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base sia verificato a livello degli NCP individuali anziché a livello del prodotto in esame nel suo complesso. 97 Ciò posto, la ricorrente non ha ragione di affermare che il metodo NCP per NCP rafforzi l’ostacolo del «double jump», o addirittura che in esso trovi espressione il tentativo di legittimare un nuovo ostacolo alla non detrazione dei dazi antidumping. 98 Di conseguenza, occorre dichiarare che il metodo NCP per NCP non è contrario ad un’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 99 Pertanto, l’argomento della ricorrente deve essere respinto. 100 Alla luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore, da un lato, nel ritenere che, nel caso di specie, il metodo fondato sull’aumento complessivo del fatturato, perorato dalla ricorrente, non consentisse di stabilire in modo inoppugnabile che gli importatori collegati avessero debitamente traslato i dazi antidumping sui propri clienti stabiliti nell’Unione e, dall’altro, nel ritenere che il metodo NCP per NCP fosse il più appropriato in considerazione delle circostanze del caso specifico e, in particolare, della natura complessa del prodotto in esame. 101 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla terza parte del secondo motivo 102 La ricorrente sostiene che l’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita secondo un metodo NCP per NCP sarebbe molto simile alla pratica dell’«azzeramento» e, quindi, sarebbe contrario alla relazione dell’organo di appello dell’OMC «Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto in cotone originaria dell’India» (WT/DS141/AB/R), adottata il 1 o marzo 2001, e alla sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] (C 351/04, Racc., EU:C:2007:547 ). 103 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. 104 In via preliminare, va ricordato che la pratica dell’«azzeramento», sanzionata dall’organo di appello dell’OMC e dalla Corte, era applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente ai fini del calcolo del margine di dumping globale. Essa in sostanza consisteva, in un caso in cui il prodotto in esame presentava vari modelli, da una parte, nel sommare unicamente l’importo del dumping per quanto riguarda tutti i modelli rispetto ai quali era stata accertata l’esistenza di un margine di dumping positivo e, dall’altra, nell’azzerare tutti i margini di dumping negativi. L’importo globale del dumping così calcolato veniva, poi, espresso in percentuale del valore cumulato di tutte le transazioni all’esportazione di tutti i modelli, a prescindere dal fatto che fossero stati o meno oggetto di dumping. 105 Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente non contesta il metodo di calcolo del margine di dumping, ma quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per verificare se i requisiti per la non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fossero soddisfatti. Orbene, il metodo NCP per NCP, censurato dalla ricorrente, interviene in una fase posta a monte rispetto al calcolo del margine di dumping ed ha una diversa finalità. 106 Dall’altro lato, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova a sostegno della propria asserzione concernente l’analogia tra la pratica dell’«azzeramento» e il metodo NCP per NCP. 107 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’analogia tra la pratica dell’«azzeramento» e il metodo NCP per NCP. 108 Infine, in risposta ad un quesito orale posto dal Tribunale all’udienza, la ricorrente ha precisato la propria linea argomentativa indicando, in sostanza, che, a suo avviso, è l’effetto della pratica dell’«azzeramento», vale a dire la modifica del prezzo all’esportazione e, quindi, del margine di dumping, ad essere assimilabile a quello del metodo NCP per NCP. 109 Orbene, si è prima chiarito che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel valutare il trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP, che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, era quello che consentiva di verificare con più precisione la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base (precedenti punti 73, 89 e 90). 110 Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l’effetto di falsare i prezzi all’esportazione e, in definitiva, il margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA]. 111 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla quarta parte del secondo motivo 112 La ricorrente sostiene che il ricorso ad un’analisi NCP per NCP è privo di qualunque fondamento normativo. 113 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 114 Orbene, il fatto che l’approccio NCP per NCP non sia menzionato in alcuna parte del regolamento di base non dimostra che esso sia illegittimo o manifestamente errato. 115 Al riguardo occorre osservare che, nell’atto introduttivo del ricorso, la stessa ricorrente ha ammesso che l’analisi NCP per NCP sia una tecnica amministrativa che trova giustificazione nell’ambito del calcolo della media ponderata del margine di dumping in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base, in quanto consente di assicurare un confronto equo tra i differenti modelli o tipi di merci oggetto di un’inchiesta che presentino caratteristiche differenti. 116 Tuttavia, la ricorrente omette di spiegare per quale motivo l’approccio NCP per NCP o modello per modello possa considerarsi appropriato nell’ambito del calcolo del margine di dumping, ma non ai fini dell’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di vendita. 117 In ogni caso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, in pratica l’impiego del metodo summenzionato da parte delle istituzioni non è limitato al calcolo del margine di dumping. In particolare, la Corte ha approvato il metodo modello per modello ai fini del calcolo della soglia d’irrilevanza delle vendite del prodotto simile destinato al consumo nel mercato interno del paese esportatore (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio, 277/85 e 300/85, Racc., EU:C:1988:467 , punto 14). 118 Tenuto conto di quanto precede, la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla quinta parte del secondo motivo 119 La ricorrente afferma che il metodo NCP per NCP applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe arbitrario, dal momento che, in altri procedimenti, quest’ultima avrebbe ritenuto che i requisiti posti dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base fossero soddisfatti accettando di tener conto della media ponderata dei prezzi di rivendita nell’Unione, o persino ammettendo un livello di prova inferiore rispetto a quello richiesto nel caso di specie. 120 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale argomento. 121 In primo luogo, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento di restituzione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’esaminare se le condizioni della non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito siano soddisfatte (precedente punto 67). Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso in funzione di tutte le circostanze pertinenti (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 53 supra, EU:C:1990:116 , punto 43). 122 In secondo luogo, i presupposti per la non detrazione dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione devono essere valutati alla luce, da un lato, degli elementi di prova prodotti dagli importatori che chiedono la non detrazione dei dazi antidumping e, dall’altro, delle circostanze di fatto di ciascun caso. 123 Di conseguenza, l’argomento della ricorrente vertente sul carattere arbitrario dell’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata rispetto alla sua prassi anteriore o posteriore non può essere accolto (v., per analogia, sentenze del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, Racc., EU:C:1991:186 , punto 119; del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑369/08, Racc., EU:T:2010:549 , punto 93, nonché del 10 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑150/09, EU:T:2012:529 , punti 119 e 120). 124 In ogni caso, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che le circostanze di cui trattasi nella presente causa fossero rigorosamente identiche a quelle in esame negli altri procedimenti di restituzione di dazi antidumping o di riesame che la medesima ha richiamato a sostegno della propria linea argomentativa vertente sul carattere arbitrario del metodo NCP per NCP. 125 In particolare, occorre rilevare che le circostanze di cui trattasi nella presente causa differiscono da quelle in esame nei procedimenti che hanno condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia ( GU L 22, pag. 1 ), prodotto dalla ricorrente in allegato all’atto introduttivo del ricorso, e delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto 2012, concernenti talune domande di restituzione di dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, prodotte dalla ricorrente in allegato alla lettera del 24 novembre 2014 (in prosieguo: i «casi detti “del ferrosilicio originario della Russia”»). Difatti, nella controreplica e in sede d’udienza, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, nei casi detti «del ferrosilicio originario della Russia», essa aveva raggruppato il prodotto in esame in quattro NCP e, pertanto, aveva verificato la ricorrenza delle condizioni poste dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base rispetto a ciascun NCP. Dall’altra, essa aveva constatato che i dazi antidumping erano stati effettivamente assorbiti nei prezzi di rivendita per quanto riguardava uno dei quattro NCP, il quale rappresentava oltre l’80% delle transazioni interessate, il che, a suo avviso, era sufficiente per accogliere la domanda di non detrazione dei dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 126 Viceversa, nel caso di specie è pacifico che per cinque dei dieci NCP più venduti la ricorrente non abbia dimostrato che i dazi antidumping siano stati trasferiti sui clienti dell’importatore collegato. 127 In tali condizioni, la ricorrente non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato, in ogni caso, la stessa soluzione applicata nei casi detti «del ferrosilicio originario della Russia». 128 Pertanto, la quinta parte del secondo motivo deve essere respinta. – Sulla seconda parte del secondo motivo 129 La ricorrente afferma, in sostanza, che la detrazione integrale dei dazi antidumping dal calcolo del prezzo all’esportazione sarebbe sproporzionata, dal momento che essa comprende dazi, pagati sui modelli o NCP, che sono stati traslati nei successivi prezzi di rivendita. Procedendo in tal modo, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di stabilire un prezzo all’esportazione ed una media ponderata del margine di dumping attendibili. 130 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. 131 In via preliminare, da un lato, si deve ricordare che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base configura un’eccezione alla regola del «dazio equiparato a un costo», posta all’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, dello stesso regolamento. La possibilità di non detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito deve dunque essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (precedenti punti 87 e 88). 132 Dall’altro lato, al termine dell’esame del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei prezzi di vendita nell’Unione secondo un metodo NCP per NCP, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che, per un gran numero di NCP, non era stato dimostrato che tale trasferimento avesse avuto luogo. 133 Tuttavia, l’analisi NCP per NCP condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti rivelato che, per cinque dei dieci NCP più venduti, i prezzi di rivendita praticati dagli importatori collegati ai clienti indipendenti stabiliti nell’Unione riflettevano i dazi antidumping pagati. Orbene, come risulta dal foglio di calcolo stilato dalla [OSCURATO:PERSONA], allegato al suo messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2011 e prodotto dalla ricorrente nell’allegato A. 15 dell’atto di ricorso, i suddetti cinque NCP corrispondono, da una parte, ad un volume di 119523 compressori ad aria venduti rispetto ad un volume totale di 229239 compressori ad aria venduti nel corso del periodo dell’inchiesta di restituzione dagli importatori collegati e, dall’altra, ad oltre il 50% del valore prezzo, costi, assicurazione e trasporto totale di tali vendite. 134 È alla luce di tali riferimenti e precisazioni che occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione e se, quindi, abbia violato l’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base detraendo i dazi antidumping pagati dal prezzo all’esportazione costruito, nonostante per taluni NCP i dazi antidumping siano stati effettivamente assorbiti nei prezzi di rivendita. 135 In via preliminare, come sostiene correttamente la ricorrente, si deve rilevare che sussiste un nesso innegabile tra l’articolo 2, paragrafo 9, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 136 Infatti, da un lato, l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base opera espressamente un duplice rinvio all’articolo 2 e all’articolo 2, paragrafo 9, del medesimo regolamento. 137 Dall’altro lato, nell’ambito di un procedimento di riesame o di restituzione di dazi antidumping, l’analisi del trasferimento dei dazi antidumping sui clienti di un importatore collegato, prevista dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, costituisce una fase del calcolo del prezzo all’esportazione costruito sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 9, di detto regolamento. Difatti, in funzione del risultato ottenuto in esito a tale analisi, i dazi antidumping sono detratti dal prezzo all’esportazione costruito e, di conseguenza, incidono direttamente sull’importo di quest’ultimo, nel senso che tale prezzo è necessariamente inferiore rispetto a quello che risulterebbe qualora i dazi antidumping non ne fossero detratti. 138 Oltretutto si deve osservare che, quanto più basso è il prezzo all’esportazione, tanto più significativa sarà la differenza con il valore normale e tanto più elevato sarà il margine di dumping riveduto. 139 L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base contribuisce quindi alla costruzione del prezzo all’esportazione e, indirettamente, al calcolo del margine di dumping riveduto. 140 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare metodi coerenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 141 A tale proposito occorre ricordare che, ai fini del calcolo del prezzo all’esportazione, allorché il prodotto in esame è stato venduto nell’Unione per il tramite di importatori collegati, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto più appropriato, segnatamente in considerazione della natura del prodotto in esame, verificare se i dazi antidumping fossero stati traslati nei prezzi di rivendita relativamente a ciascun NCP. 142 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a tale analisi NCP per NCP, da una parte, calcolando una media ponderata unica del prezzo all’esportazione e una media ponderata unica del valore normale per ciascun NCP e, dall’altra, calcolando un margine di dumping per ciascun NCP prima di calcolare il margine di dumping unico per il prodotto in esame. 143 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tratto tutte le conseguenze dal metodo NCP per NCP che essa stessa aveva deciso di applicare, in quanto ha negato la non detrazione dei dazi antidumping dai prezzi all’esportazione degli NCP per i quali, peraltro, i dazi antidumping erano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Di conseguenza, essa ha detratto la totalità dei dazi antidumping pagati dal prezzo all’esportazione costruito in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in tal modo diminuendo in modo artificioso la media ponderata unica del prezzo all’esportazione per NCP e, conseguentemente, aumentando l’aliquota del margine di dumping riveduto della [OSCURATO:PERSONA]. 144 Alla luce di tale rilievo, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione atto ad incidere sull’aliquota del margine di dumping riveduto e, pertanto, sull’importo dei dazi antidumping che devono essere restituiti alla ricorrente, tenendo a mente che quest’ultimo risulta dalla differenza tra il margine di dumping originale e il margine di dumping riveduto (precedente punto 14). 145 Gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono inficiare la conclusione che precede. 146 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma in sostanza che, conformemente ad un’interpretazione restrittiva dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, non sarebbe possibile detrarre i dazi antidumping pagati solo per determinate transazioni, modelli o NCP e non per altri, in quanto ciò non consentirebbe di evitare il rischio di un’elusione del dazio e di una manipolazione dei prezzi e, quindi, sarebbe contrario all’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, che è quello di escludere qualunque possibilità di distorsione dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita in conseguenza di una pratica di dumping. Infatti, qualora fosse ammessa la parziale non detrazione dei dazi antidumping, l’importatore collegato potrebbe porre in essere dei meccanismi compensatori interni, ad esempio traslando i dazi antidumping nel prezzo degli NCP per i quali la domanda è poco elastica, ma non in quello di altri NCP per i quali la domanda è molto elastica. 147 A questo riguardo, da un lato, si deve ricordare che l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non stabilisce un metodo per valutare se i dazi antidumping siano stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione e che, pertanto, in tale ambito la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità (precedenti punti da 64 a 67). Allo stesso modo, contrariamente a quanto in sostanza afferma la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base non impone a quest’ultima di detrarre sistematicamente la totalità dei dazi antidumping pagati in un’ipotesi come quella del caso di specie, in cui l’analisi del trasferimento dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita sulla scorta di un metodo NCP per NCP ha consentito di concludere che tale trasferimento aveva avuto luogo non per tutti gli NCP, ma soltanto per taluni di essi. 148 Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, nel caso di specie, l’importatore collegato avesse eluso il dazio, ponendo in essere dei meccanismi compensatori tra gli NCP più venduti e gli NCP meno venduti, o tra gli NCP per i quali la domanda era poco elastica e quelli per i quali la domanda era fortemente elastica. 149 Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 150 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la parziale non detrazione dei dazi antidumping dovrebbe escludersi in quanto, in pratica, essa sarebbe inapplicabile relativamente a nuovi prodotti. Infatti, in mancanza di prodotti comparabili venduti nel periodo dell’inchiesta originale, sarebbe impossibile verificare se i loro prezzi di rivendita siano aumentati in misura tale da riflettere i dazi antidumping pagati. 151 Tuttavia, l’unica condizione posta dall’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base è che l’importatore collegato fornisca elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio antidumping sia stato traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. 152 In tali circostanze, a condizione che essa sia «inoppugnabile», la prova del fatto che i dazi antidumping siano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione può essere fornita in qualunque modo e non unicamente mediante il confronto tra i prezzi di vendita praticati prima dell’imposizione dei dazi antidumping e quelli praticati successivamente. 153 Di conseguenza, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 154 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui, se i dazi antidumping non fossero stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito per i cinque NCP per i quali il metodo NCP per NCP aveva consentito di accertare che i dazi stessi erano stati assorbiti nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita, il margine di dumping riveduto sarebbe pari al 4,28% anziché al 10,7%. In proposito essa osserva che il margine di dumping calcolato per due dei cinque NCP sopra indicati era, in realtà, più elevato rispetto al margine di dumping globale determinato sia nel contesto dell’inchiesta originale sia nel contesto dell’inchiesta relativa alla restituzione. Pertanto, la stessa ritiene che non sarebbe ammesso consentire a tali vendite, che sono oggetto di un dumping superiore alla media, di beneficiare della non detrazione dei dazi antidumping. 155 Tuttavia, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il margine di dumping dei due NCP menzionati al precedente punto 154 è superiore alla media in quanto i dazi antidumping sono stati detratti dal prezzo all’esportazione costruito per le transazioni relative ai suddetti due NCP. 156 Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 157 Tenuto conto di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo i dazi antidumping in modo globale e non soltanto dai prezzi all’esportazione degli NCP per i quali essa aveva accertato, a seguito di un’analisi NCP per NCP, che i dazi non erano stati traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione e, pertanto, ha violato l’articolo 2, paragrafi 9 e 11, e l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. 158 Orbene, è pacifico che, se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse incorsa in tale errore, l’importo dei dazi antidumping che doveva essere restituito alla ricorrente sarebbe stato superiore a quello indicato dall’articolo 1 della decisione impugnata. 159 Di conseguenza, occorre accogliere la seconda parte del secondo motivo e, quindi, il primo capo di conclusioni, annullando parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha concesso alla ricorrente una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati in misura superiore alle somme indicate all’articolo 1 di dette decisioni, senza che sia necessario esaminare il primo e il terzo motivo invocati a sostegno del primo capo di conclusioni. Sul secondo capo di conclusioni, diretto al mantenimento provvisorio degli effetti della decisione impugnata, sul fondamento dell’articolo 264 TFUE 160 In sostanza, la ricorrente chiede al Tribunale, nell’ipotesi in cui questo accolga il primo capo di conclusioni, di avvalersi dei poteri ad esso conferiti dall’articolo 264 TFUE e, quindi, di ordinare il mantenimento degli effetti della decisione impugnata fino all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle misure necessarie per conformarsi all’emananda sentenza del Tribunale. In proposito, anzitutto, la ricorrente sostiene che, qualora la decisione impugnata fosse annullata, ciò la obbligherebbe a versare nuovamente alle autorità competenti la totalità delle somme che le sono state restituite sul fondamento di detta decisione. Poi, la stessa precisa che la sua domanda riguarda unicamente la rettifica della decisione impugnata e non già il suo annullamento sotto tutti i profili, dal momento che questa accoglie in parte le sue pretese. 161 [OSCURATO:PERSONA] non formula obiezioni nei confronti del secondo capo di conclusioni. 162 A questo riguardo occorre ricordare che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente rifiutato di accogliere le domande di restituzione dei dazi antidumping presentate dalla ricorrente e, pertanto, non le ha concesso restituzioni al di sopra delle somme indicate all’articolo 1 di tale decisione, il cui importo esatto dovrà essere calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 163 In tali condizioni, l’annullamento parziale della decisione impugnata non implica che la ricorrente sia tenuta a restituire alle autorità competenti le somme che le sono state rimborsate sul fondamento della decisione in parola. 164 Alla luce di quanto precede, l’argomento della ricorrente deve essere dichiarato inoperante e, quindi, occorre respingere il secondo capo di conclusioni. Sulle spese 165 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’articolo 1 della decisione C(2011) 8804 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2011, relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alla [OSCURATO:PERSONA] una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati al di sopra degli importi indicati nel medesimo articolo. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2015. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 261/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris