CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 novembre 2022
Cassazione n. 49738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione; 5f1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/2020 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 22.3.2021, e del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale n. 106/2020 del 10.12.2020, irrevocabile dal 9.3.2022; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni quattro, mesi cinque di reclusione ed €. 1.800,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Cocconcelli, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento alla determinazione della pena per il reato ritenuto satellite a seguito dell'applicazione dell'istituto della continuazione. Ha, in proposito, evidenziato che l'aumento di pena per la riconosciuta continuazione tra i reati di cui alle sentenze in comparazione, determinato con riferimento al reato considerato satellite nella misura di mesi nove di reclusione (già ridotta per la scelta del rito), non solo sarebbe del tutto sproporzionato se rapportato agli aumenti disposti dal giudice della cognizione con la sentenza n. 106/2020, indicati nella misura complessiva di mesi dieci di reclusione per ben quattordici reati, ma soprattutto non sarebbe sorretto da alcuna giustificazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva nei confronti del Cocconcelli, a seguito dell'avvenuto riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna, si è espresso nei termini che seguono: "ritenuto, dunque, che occorra apportare l'aumento sulla pena applicata con la sentenza n. 106/2020 (per il reato più grave) di nove mesi di reclusione ed C. 600,00 di multa, così già ridotta a causa della diminuente del rito prescelto, nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza n. 2/2020".2. Ebbene tale argomentare non è, a giudizio del Collegio, sufficiente e congruo a giustificare la decisione assunta in merito alla quantificazione dell'aumento disposto a titolo di continuazione nei confronti del condannato. Infatti, occorre, al riguardo osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base" (Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 - 01). E ciò tanto più, nel caso di specie, in cui l'aumento per il reato posto in continuazione con quelli giudicati con la sentenza n. 106/2020, determinato in mesi nove di reclusione ed C. 600,00 di multa (ivi compresa la riduzione per la scelta del rito), è stato indicato in misura, all'evidenza e in modo del tutto apodittico, di molto superiore agli aumenti operati in sede di cognizione per reati simili. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale - in diversa persona fisica (giusta pronuncia della Corte Costituzionale n. 183 del 2013) - dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, colmando la rilevata lacuna motivazionale in ordine all'entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, il 30 novembre 2022