CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza dello stesso Tribunale in data 21 novembre 2023, ratificando la sospensione della misura alternativa disposta in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Brescia. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione con riferimento alle ragioni del rigetto dell’istanza subordinata di sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, anche tenuto conto della produzione documentale già depositata e in particolare del fatto che, contrariamente a quanto scritto in motivazione, egli non si trovava in “assenza di attività lavorativa” (essendosi documentata la disponibilità della società Edilcolor all’assunzione del ricorrente, oltre che la disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] ad accogliere [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento di attività di volontariato). Lamenta la difesa che la motivazione dell’ordinanza è apparente, concretandosi in un astratto richiamo ad un ipotetico pericolo di recidiva e ai precedenti del condannato. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L’ordinanza, invero, non è impugnata in relazione alla ricostruzione degli accadimenti che hanno portato alla revoca dell’affidamento in prova (due furti aggravati di orologi Rolex), fatti che, anzi, sono sostanzialmente ammessi, bensì con riferimento alla motivazione, riferita come carente relativamente alla richiesta, subordinata, di sottoposizione alla misura della detenzione domiciliare, anche a fronte della disponibilità all’assunzione del condannato da parte del datore di lavoro della società Edilcolor. Diversamente da come, infondatamente, lamentato dalla difesa, le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza sono scevre da vizi logici e giuridici, facendo leva sull’elevatissimo pericolo di recidiva, in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte di reato a fondamento della revoca, nonostante l’avvenuto risarcimento dei danni alle persone offese, indice di totale mancanza di scrupoli e di assenza di rispetto delle norme e dell’ordinamento e tali da evidenziare come il periodo trascorso in regime di affidamento in prova non abbia in alcun modo contribuito alla rieducazione e al ravvedimento del condannato. Pericolo di recidiva incontenibile, secondo l’iter motivazionale non manifestamente illogico del Tribunale di sorveglianza, con la misura della detenzione domiciliare invocata in via subordinata dalla difesa, considerati i gravi precedenti gravanti sul condannato, l’assenza di attività lavorativa (volendo, con tale espressione, i Giudici di sorveglianza sottolineare che sino a quel momento [OSCURATO:PERSONA] non si fosse dedicato ad alcuna attività lecita) e la pervicacia nella commissione di reati contro il patrimonio. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce