CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24918/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Il CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6934/2023; vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore distrattario che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P. Q. M. visti gli artt. 380-bise 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario. Roma, 16settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]