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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 43456/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di TARANTO€1-ate-awi-se-a-He-pa-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità, in quanto, al di là della mera formale enunciazione, denunciano vizi della motivazione ed errori ricostruttivi in ordine alla sussistenza del reato, nonché vizi sulla congruità della pena che non costituiscono ictu ()culi i vizi previsti dalla citata norma (cfr. in particolare sulla nozione del vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 057'1_0/2021. [OSCURATO:PERSONA] re, estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di TARANTO€1-ate-awi-se-a-He-pa-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità, in quanto, al di là della mera formale enunciazione, denunciano vizi della motivazione ed errori ricostruttivi in ordine alla sussistenza del reato, nonché vizi sulla congruità della pena che non costituiscono ictu ()culi i vizi previsti dalla citata norma (cfr. in particolare sulla nozione del vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 057'1_0/2021. [OSCURATO:PERSONA] re, estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 43456/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris