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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03260/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 707 e 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); considerato che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag.

2. della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 707 e 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); considerato che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 2. della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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