CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 23916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 giugno 2021 la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, ha rideterminato in anni due e mesi due la durata delle pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 27 ottobre 2016 della stessa Corte di appello, irrevocabile in data 22 novembre 2018. A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 216 legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva la durata di anni dieci delle pene accessorie, era stato promosso incidente di esecuzione per la rideterminazione delle pene accessorie applicate a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della norma citata. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di commisurare la durata delle pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato che il giudice dell'esecuzione non aveva considerato la memoria depositata dalla difesa all'udienza in data 20 febbraio 2020. Inoltre, doveva essere applicato l'indulto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. La doglianza concernente l'adeguatezza motivazionale della decisione si fonda sul rilievo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto della memoria depositata dalla difesa prima dell'udienza in data 20 febbraio 2020. Ora, posto che l'omessa valutazione di una memoria presentata da una parte non determina ex se assenza o manifesta illogicità della motivazione, ma solo in relazione all'omessa valutazione di argomenti decisivi svolti dalla difesa in ordine a specifici punti della decisione, si deve rilevare che il ricorso non indica quali argomenti, illustrati nella memoria, il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato. In relazione alla omessa applicazione dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006, il ricorso non si confronta con la ragione posta dalla Corte a fondamento della statuizione sul punto.Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che le parti non avevano chiesto l'applicazione dell'indulto e quindi ha ritenuto di non poter provvedere sul punto, tenuto anche conto che la legge n. 241/2006 non prevede l'indulto delle pene accessorie. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.