CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 1970
Cassazione n. 02719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11.5.1970 avverso la sentenza n. 3310/2016 del 3.10.2016 della CORTE D'APPELLO ANCONAletto il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pesaro; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto p.g. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Tribunale di Pesaro per una serie di furti, contestati in continuazione ed aggravati, commessi tra dicembre 2011 e dicembre 2013 ai danni della società Samaplast di [OSCURATO:PERSONA] & c. snc, in quanto, quale dipendente della stessa, si impossessava di materiale grezzo plastico per euro 104.000 circa, in alcuni casi forzando la porta antipanico di accesso al magazzino, e in altri casi disattivando l'impianto di allarme, essendo a conoscenza del codice per operare in tal senso.2. La Corte d'Appello di Ancona rigettava l'appello dell'imputato che tendeva ad escludere la propria responsabilità per alcuni di tali furti, ed in particolare due furti di agosto 2013, avendo egli ritrattato una confessione compiuta in un primo tempo, disattendeva il motivo che tendeva ad escludere il danno di rilevante gravità e la violenza sulle cose, e disattendeva il motivo avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. 3. Accogliendo, invece, l'appello della parte civile, la Corte riconosceva ad essa una provvisionale di 80.000 euro e condannava l'imputato alla refusione delle spese di lite di quest'ultima. 4. Contro tale sentenza ricorre l'imputato Righi, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pesaro, sulla base di otto motivi. 5. Il sostituto p.g. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione risultante dal confronto del testo del provvedimento impugnato con i verbali degli interrogatori del 18.12.2013 e 18.1.2014. La Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato anche per due episodi risalenti all'agosto 2013 sulla base della sua ammissione, resa in udienza di convalida a seguito di arresto in flagranza per altri furti nel dicembre 2013, ma avrebbe travisato il contenuto dell'ammissione dell'imputato sulla responsabilità per "tutti i furti"; infatti, tale affermazione era generica e in sede di convalida per i furti del dicembre 2013 l'imputato pensava che la domanda si riferisse solo a questi ultimi. Il motivo è inammissibile. Lo stesso si sostanzia, infatti, nella richiesta di riesaminare elementi probatori, quale la confessione dell'imputato in ordine a tutti i furti a lui contestati. Dalla sentenza impugnata emerge, al riguardo, che uno degli elementi sulla base dei quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato per tutti i furti a lui contestati è stata una confessione resa negli interrogatori successivi al suo arresto, nel dicembre 2013. La sentenza evidenzia che all'imputato fu chiesto specificamente se ammetteva tutti i furti contestati, e quindi non solo quelli del dicembre 2013 in occasione dei quali era stato arrestato, e lo stesso dava risposta positiva, salvo poi, da quando si intende, ritrattare. Il motivo tende a contestare l'errata interpretazione delle dichiarazioni confessorie, affermando che esse non potevano estendersi anche ai furti dell'agosto 2013. In primo luogo, va chiarito che la confessione cui fa riferimento la sentenza impugnata è avvenuta in giudizio, davanti al giudice in sede di udienza di convalida e si tratta, quindi, di una piena confessione giudiziale, che questa Corte considera talmente idonea a fondare la piena evidenzia probatoria, da ritenerla integrare il presupposto per il giudizio immediato (sez. 6, n. 9029 del 31/1/2018, Rv. 272639-01). Questa Corte ha, poi, ulteriormente affermato (sez. 1, n. 43681 del 13/5/2015, Rv. 264746- 01) che "la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l'imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente". Questo è proprio ciò che la Corte d'Appello ha compiuto nella sentenza impugnata, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto del tutto attendibile la confessione giudiziale anche per quanto riguardava i reati di agosto 2013, con motivazione logica e coerente, per cui nessun vizio si ravvisa in essa. E' opportuno, infine, ricordare il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità verte sul rapporto tra la decisione e la motivazione, e non tra la decisione e prova, per cui una doglianza che tenda, nella sostanza, ad una rivalutazione degli elementi probatori, anche se sotto forma di vizio di motivazione, è da ritenersi inammissibile. 2. Con il secondo motivo denuncia carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. L'imputato nell'atto di appello aveva evidenziato che le denunce del titolare della ditta Samaplast erano carenti e generiche sulle date di commissione dei fatti e sugli ammanchi, e non idonee ad essere utilizzate per l'affermazione di responsabilità, ma la sentenza impugnata non si è pronunciata sul punto. Il motivo è inammissibile. Lo stesso è, in primo luogo, dedotto in maniera del tutto aspecifica perché non precisa in che termini avesse dedotto la genericità delle denunce della parte lesa. Peraltro, è del tutto evidente che la motivazione della sentenza impugnata ha implicitamente replicato alla censura, laddove ha fatto fa pieno riferimento, come credibile, alle denunce della parte lesa, oltre a riferirsi alla sentenza di primo grado anche sul punto. 3. Con il terzo motivo deduce carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il riferimento alle movimentazioni bancarie sarebbe troppo generico nella sentenza per fondare la responsabilità. Il motivo è inammissibile La sentenza, infatti, riferisce, anche mediante un implicito rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, che le movimentazioni bancarie fanno da riscontro agli altri elementi di prova. A pag. 7, poi, trattando del danno subito dalla parte lesa, la sentenza è anche più specifica sulle movimentazioni bancarie, ricordando che, dal dicembre 2011 al dicembre 2013 (periodo in cui sono avvenuti i furti), il Righi ha depositato sul proprio conto corrente la somma di euro 129.000, certamente anomala alla luce delle sue condizioni reddituali. A detta somma vanno aggiunti, prosegue la sentenza, circa 80.000 euro in concomitanza con i furti di agosto 2013. A fronte di questa motivazione, è piuttosto il motivo che si presente come generico, laddove si limita a contestare la motivazione della Corte sostenendo che essa non dà conto dell'affermazione per cui le movimentazioni bancarie sono compatibili con i furti, senza ulteriori osservazioni. 4. Con il quarto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione risultante dal confronto del testo del provvedimento impugnato con le intercettazioni telefoniche. Nelle intercettazioni il Righi si riferisce al furto di materiale diverso da quello sottratto negli episodi di agosto (leggero da imballo nei furti di dicembre, mentre l'oggetto dei furti di agosto era materiale granulare pesante). Il motivo è inammissibile, tendendo, anche in questo caso, ad una non consentita rilettura delle prove. Secondo il motivo, infatti, dal nome della tipologia di materiale oggetto di furto, menzionato nelle intercettazioni, la Corte avrebbe dovuto dedurre che l'imputato non stava parlando dei furti di agosto 2013, ma di quelli di dicembre, per i quali è stato arrestato. Contesta, cioè, sempre sotto forma di vizio motivazionale, che le intercettazioni possano costituire prova dei furti di agosto 2013. Così facendo, però, il motivo chiede, in realtà, una rilettura degli elementi di prova, inammissibile in questa sede. Oltretutto,anche sotto il profilo della motivazione, non emerge che la sentenza impugnata "confonda" il contenuto delle intercettazioni di dicembre 2013 con i furti di agosto. La stessa, infatti, dà chiaramente conto del fatto che, nelle conversazioni di dicembre, l'imputato, nel rivendere il materiale sottratto, afferma espressamente di essere consapevole che il materiale è diverso da quello oggetto di analoghe operazioni in passato, distinguendo così nettamente tra le condotte di agosto (per le quali, comunque, tali frasi nelle intercettazioni vengono considerati utili riscontri) e quelle di dicembre, con motivazione che appare chiara e del tutto logica. A fronte di ciò, il motivo non adduce nulla di nuovo o diverso che possa portare ad una censura del provvedimento impugnato.5. Con il quinto motivo deduce mancata assunzione di una prova decisiva e omessa motivazione. In primo grado l'imputato è stato condannato in sede di giudizio abbreviato, dopo che il giudice non ha ammesso le prove alle quali l'imputato aveva condizionato la prima domanda di giudizio abbreviato. Il motivo lamenta che, pur avendo contestato la non ammissione delle prove cui era condizionata la domanda di giudizio abbreviato, la sentenza di appello non si sarebbe pronunciata al riguardo. Il motivo è inammissibile. Al di là del rigetto espresso o meno del motivo di appello sul punto, resta il fatto che questa Corte ha affermato che è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (sez. 2, n. 13368 del 27/2/2020, Rv. 278826-01). 6. Con il sesto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 61 n. 7 c.p. e per omessa e carente motivazione su tale censura. Mancando la prova esatta dell'ammontare del danno, non poteva essere riconosciuta l'aggravante. Il motivo è inammissibile. La sentenza sottolinea che il danno ammonta ad oltre 100.000 euro (in effetti "cento milioni" in fondo a pag. 6 è chiaramente un refuso). Contestare tale affermazione sulla base di una diversa lettura delle prove è richiesta inammissibile. In ogni caso, a pag. 9 della sentenza di primo grado, citata anche in ricorso, il giudice afferma che un danno stimabile in molte decine di migliaia di euro è di per sé grave, affermando così un principio corretto. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, rileva l'entità oggettiva del danno oppure, qualora il danno sofferto non sia di entità oggettiva notevole, possa farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa, giungendo, così, a ritenere sussistente l'aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa (sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Rv. 268446-01). Sulla base di tale principio, un danno superiore a 100.000 euro è di per sé rilevante, e permette di ravvisare la circostanza aggravante in questione.7. Con il settimo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 625 n. 2 c.p. La Corte d'Appello avrebbe errato nel confermare l'aggravante della violenza sulle cose, che non ha riscontro in atti. Il motivo è inammissibile, in primo luogo in quanto generico. Inoltre, la sentenza impugnata, a pag. 7, si occupa dell'aggravante in questione, e ricorda che, alla fine, la violenza sulle cose emerge dallo stesso appello del Righi almeno in relazione ad un episodio. Tra l'altro, come evidenziato anche dal PG, questa Corte (sez. 5, n. 20476 del 17/1/2018, Rv. 272705-01) ha affermato che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. Nella specie, la forzatura della porta antipanico è idonea, pertanto, ad integrare l'aggravante. 8. Con l'ottavo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 62 n. 6 c.p. La Corte d'Appello avrebbe errato nel non riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, atteso che in atti risulta una concreta e congrua offerta di risarcimento di 30.000 euro che avrebbe consentito la concessione dell'attenuante. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello esclude l'attenuante riferendosi, a pag. 7, ad una offerta di risarcimento meramente generica, ed il motivo, contestando tale elemento, ma affermando che l'offerta era seria e congrua, richiede, in sostanza, una nuova analisi nel merito. In ogni caso, il motivo è generico perché non specifica in dettaglio le modalità dell'offerta. Infatti, sez. 5, n. 21517 dell'8/2/2018, Rv. 273021-01, ha affermato che "Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso".Il motivo, invece, non precisa le modalità specifiche dell'offerta per verificarne la concretezza (anche prescindendo dal fatto che non si trattava di offerta integrale), e non riporta se la parte lesa la ha accettata o meno. Inoltre, secondo sez. 3, n. 17864 del 23/1/2014, Rv. 261498-01, "ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento, con la conseguenza che l'avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nell'offerta di un assegno bancario che, in quanto "dati° pro so/vendo", manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro". Il motivo, si ribadisce, non chiarisce con che modalità è avvenuta l'offerta e non permette quindi di verificarne i requisiti. In ogni caso, l'offerta deve essere integrale e la valutazione sul punto rientra nella discrezionalità del giudice. Afferma, infatti, sez. 2, n. 9143 del 24/1/2013, Rv. 254880-01, che "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice". Proprio in applicazione del principio, nella specie questa Corte ha ritenuto generico un motivo di ricorso che censurava la mancata applicazione dell'attenuante, invocata in ragione di un'offerta reale, della quale, non erano precisati il momento di presentazione e l'esatto contenuto. Al riguardo, il motivo non chiarisce neppure se l'offerta nella specie era reale, mentre certamente non era integrale. Non era integrale perché, invece, il motivo chiarisce che la restante parte eccedente l'importo offerto (125.000 euro) è stata risarcita dall'assicurazione, ma resta il fatto che le modalità dell'offerta non sono note, e non vengono chiarire neppure nell'atto di appello, se non affermando che è un'offerta "formalizzata per iscritto". Secondo sez. 1, n. 18440 del 28/4/2006, Rv. 233817-01, "per la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., qualora la parte offesa abbia rifiutato l'offerta di danaro, è necessario che l'imputato, comunque, abbia messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, al fine di consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa. Deve, pertanto, ritenersi legittimo il diniego dell'attenuante in esame qualora il giudice non sia stato messo in grado di valutare l'effettività dell'offerta". Inoltre, il fatto che una parte di risarcimento sia avvenuto tramite assicurazione esclude di per sé la concessione dell'attenuante.Afferma, infatti, sez. 3, n. 25326 del 19/2/2019, Rv. 276276-02, che il risarcimento del danno cagionato a terzi, intervenuto per effetto di contratto assicurativo stipulato da soggetto diverso dall'imputato non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6, prima parte, cod. pen. giacché l'intervento risarcitorio non è ricollegabile all'operato di quest'ultimo. In ogni caso, infine, "ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la volontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese" (sez. 4, n. 22022 del 22/2/2018, Rv. 273587-01), elementi non prospettati nella specie. In senso analogo anche sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, Rv. 271969-01. In conclusione, anche questo motivo, così come l'intero ricorso, deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am