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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04943/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17437/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1799/06/2017 depositata il 13/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n. 136/2018; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17437/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1799/06/2017 depositata il 13/12/2017, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito con L. n. 136/2018; rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] L
Decreto Cassazione n. 04943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris