CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e GuglielmoCantillo (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 7176/2024 depositata il 20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14192/2025Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 15757/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, GiuseppeGiordano, titolare del distributore di carburanti GP [OSCURATO:SOCIETA], impugnaval’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno 2013 con il quale sicontestava l’utilizzo, ai fini della detrazione, di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti (acquisto di carburanti) emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di PatiernoRita, e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che, a loro volta, avevano acquistato ilcarburante senza versare l’IVA sulla base di dichiarazioni di intento false.La CTP rigettava il ricorso, condividendo il contenutodell’accertamento.2. La contribuente proponeva appello che veniva accolto dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania. Quest’ultima rilevavache la consulenza di parte del contribuente evidenziava che i prezzi deiprodotti acquistati da quest’ultimo non sempre erano inferiori alla mediadel settore; inoltre, anche per le annualità 2013 e 2014 erano intervenutesentenze con le quali erano stati ritenute infondate contestazioni dellamedesima natura a carico del [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con successivamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente rilevare che, nel caso di specie, non puòoperare l’art. 21 bis d.lgs. 74/2000 invocato dal contribuente. Benché lasentenza penale del Tribunale di Vallo della Lucania del 4/4/2025 siriferisca (anche) ai fatti oggetto del presente procedimento, l’imputato èNumero registro generale 14192/2025Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 15757/2026Data pubblicazione 22/05/2026stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” che nonè compresa tra quelle indicate nella norma menzionata.2.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112c.p.c. con conseguente “nullità della sentenza per omessa pronuncia suspecifiche eccezioni formulate in seconde cure dalla p.a.”. Ad avviso dellaricorrente, il giudice d’appello aveva escluso la consapevolezza della frodeesclusivamente in considerazione dell’entità dei prezzi praticati daifornitori che non erano sempre inferiori a quelli di mercato; così facendo,aveva omesso di considerare tutti gli altri elementi indicatidall’Amministrazione a sostegno della propria tesi (il [OSCURATO:PERSONA] non erastato in grado di riferire come era entrato in contatto con i fornitori,peraltro ubicati in luoghi lontani rispetto a quello in cui operava, attesoche il nome di [OSCURATO:PERSONA] era stato fatto solo successivamente da altrisoggetti e per giunta in relazione soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ealla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.; nel 2013 le società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. eRomagna [OSCURATO:SOCIETA]., caratterizzate da compagini socialisostanzialmente coincidenti, si erano succedute nelle forniture, circostanzache avrebbe quanto meno dovuto mettere in guardia il [OSCURATO:PERSONA]; i DAS, inparticolare quelli riguardanti le cessioni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.presentavano evidenti irregolarità nella compilazione, in quantoquest’ultima non era indicata).2.2 Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilitàsollevata dal controricorrente, secondo il quale la motivazione dellasentenza d’appello sarebbe fondata anche sulle sentenze con le qualierano stati annullati gli avvisi fondati su circostanze del medesimo tenoreemessi per le annualità 2014 e 2015; pur escludendo la natura diautonoma ratio decidendi di tale argomentazione, il contribuente sostieneche la stessa «rappresenta la parte di una motivazione rafforzata, checostituisce un argomento logico di supporto la cui mancata contestazioneNumero registro generale 14192/2025Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 15757/2026Data pubblicazione 22/05/2026rende quantomeno intatto il valore probatorio fornito dai precedenticonformi che hanno ritenuto infondati analoghi addebiti erariali».L’eccezione è infondata.In realtà non si comprende come l’omessa contestazione di talecircostanza – che, per stessa ammissione del controricorrente, noncostituisce un’autonoma ratio decidendi - possa determinarel’inammissibilità dei motivi di ricorso che riguardano vizi che rientrano trale ipotesi previste dal n. 4) del 1° comma dell’art. 360 c.p.c., comel’omessa pronuncia o la motivazione apparente.2.3 Il primo motivo di ricorso è comunque infondato.Il vizio di omessa pronuncia è determinato dalla violazione del principiodi corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e si configura, pertanto,solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o suuna eccezione di parte, sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sulpunto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzionedel caso concreto; non può dipendere, invece, dall'omesso esame di unelemento di prova o di una circostanza di fatto (cfr., ex multis, Cass. n.1539/2018; Cass. n. 7472/2017 Cass. n. 3020/1999; Cass. n.2085/1995).Nel caso di specie, invece, la ricorrente lamenta che la CGT di secondogrado non ha tenuto in considerazione le numerose circostanze di fattodalle quali, per presunzioni, doveva desumersi che le operazioni fatturateerano soggettivamente inesistenti e che il cessionario era o avrebbedovuto essere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, a conoscenza di talecircostanza; non si tratta dunque di domande, né di eccezioni, ma di merecircostanze di fatto ed argomentazioni, la cui omessa considerazione, perquanto esposto, non può dar luogo al vizio denunciato.3.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36d.lgs. 546/1992, 111 Cost., per motivazione apparente, in quanto la CGTNumero registro generale 14192/2025Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 15757/2026Data pubblicazione 22/05/2026di secondo grado si sarebbe soffermata esclusivamente sulla questionedell’acquisto del carburante a prezzi inferiori a quelli normalmentepraticati, che costituiva uno degli argomenti sui quali si fondava l’avviso diaccertamento al fine di dimostrare la consapevolezza della frode da partedell’acquirente, ma non certo l’unico né il più rilevante, sicché il giudiced’appello aveva sostanzialmente omesso di confrontarsi con gli argomentiche costituivano oggetto della pretesa.3.2 Il motivo è fondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile» (così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).Nel caso di specie, il giudice d’appello si è limitato ad osservare che«dalla consulenza di parte, prodotta dal ricorrente, si evince che per alcuniprodotti acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] i prezzi erano inferiori alla media, per altrierano allineati alla media, e per altri ancora (gasolio) erano superiori allaNumero registro generale 14192/2025Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 15757/2026Data pubblicazione 22/05/2026media e ai prezzi massimi, a testimonianza dell’equivocità del datoenunciato dall’Ufficio, e, comunque, dell’assenza di riscontri al riguardo».Ha poi aggiunto che anche gli avvisi relativi alle annualità 2014 e 2015,riguardanti contestazioni di analogo contenuto, erano stati annullati.È evidente, però, che la motivazione così articolata non affronta lequestioni poste a fondamento dell’avviso, peraltro condivise dal giudice diprime cure, in quanto prende in considerazione un solo elemento fattuale,ma non consente di comprendere il percorso logico che la CGT di secondogrado ha seguito per escludere la rilevanza dell’accertamento che sifondava su una pluralità di elementi che non vengono minimamentevalutati. È appena il caso di aggiungere che nulla cambia il riferimento alledue sentenze riguardanti le annualità 2014 e 2015, in quanto non vieneneppure chiarito se le stesse siano divenute definitive o meno, né seriguardavano operazioni compiute con le società indicate nell’avvisorelativo al 2016.Deve quindi concludersi che la motivazione in questione è meramenteapparente; se infatti è vero che deve ritenersi «adeguata la motivazioneche fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020), nel caso di specie è proprio laspiegazione fornita che è priva di logica; la CGT di secondo grado nonomette di considerare alcune prove ritenute non significative, ma fonda lapropria decisione, sostanzialmente, su considerazioni che non sonodeterminanti.4. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre varigettato il primo; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che dovrà provvedere adNumero registro generale 14192/2025Numero sezionale 3231/2026Numero di raccolta generale 15757/2026Data pubblicazione 22/05/2026una nuova valutazione della vicenda dandone adeguatamente conto nellamotivazione, nonché sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente