CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 01088/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16329/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LANUSEI n.125/2024 depositata il 16/04/2024; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/11/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Escluso l’oscuramento dei dati: infatti, non appare, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; sicché va esclusa la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l’accoglimento dell’istanza di parte , quelli dovendo intendersi quali “opportuni”; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,