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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06147/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22524 /20 1 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatae difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: g iovannigrilletto@a vv ocatinapoli.legalmail . it ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del le- galerappresentante pro tempore ; –intimata – Oggetto: notificacartellapagamento – 140cpc– racc omandata in- formativa–Corte cost.258/12-rapportiesauriti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania, n.2289/ 3/201 6 depositata il 10 marzo 20 1 6 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 5 gennaio 20 2 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Cam- paniaè stato rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione per la Provincia di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora incorporata in [OSCURATO:SOCIETA] . avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Napoli n. 23576 / 18 /201 4 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. aventead oggetto l’ intimazione di pagamento IRAP per l’ ann o di im- posta2004.

2. C ol ricorso introduttivo veniva impugnata l'intimazione di paga- menton. 071 2012 90002246 33 per il complessivo importo di euro 13.201,58,relativo alla cartella di pagamento n. 071 2007 02093013 65 000 , che l’Agente deduceva essere stata notificata alla contri- buenteil 31.12.08 , fatto contestato da quest’ultima . 3.Il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, statuivache non era stata provata la notifica della cartella presup- postaall'intimazione di pagamento , in quanto eseguita mediante de- positopresso la casa comunale, per temporanea assenza del desti- natario,sicché d o ve va ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 140 c od . proc. c iv . .

T ale forma di notifica prevede va una serie di passaggi procedimentali,l'ultimo dei quali era l 'invio mediante raccomandata A.R. della comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito pressola casa c omun al e , adempimento che nel caso in esame non risultava provato .

I l giudice accertava che Equitalia aveva prodotto unicamente una busta "non ritirata entro il tempo di giacenza pre- scritto", dalla data incerta ed il cui co n tenuto non era c onosc ibile , cosìcome non era conosc ibile l'imposta e l’a nno di imposta .

4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l ’agente della ri- scossione, affidato a due motiv i , mentre la contribuente non ha svoltodifese.

Consideratoche:

5. Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione e/o falsa applica- zionedegli artt.140 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R.n.602/73 da parte dellasentenza di appello nella parte in cui ha statuito l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intima- zioneimpugnata, in quanto nel caso in esame il messo notificatore harispettato i requisiti previsti dall'art.140 cod. proc. civ. e che la stessasi sia perfezionata.

6. Con il secondo motivo l’agente della riscossione – in relazione all’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. dell'art.26 del d.P.R.n.602/73 da parte dellasentenza impugnata, nell a parte in cui ha accerta to l'illegitti- mitàdella notifica della cartella di pagamento presupposta all'inti- mazioneimpugnata.

La ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare , ai fini delperfezionamento della notifica avvenuta nel 2008, che secondo lanormativa al tempo vigente non è previsto l'invio della raccoman- datae nessuna incidenza potrebbe avere nel caso di specie la suc- cessivasentenza n.258/2012 della Corte costituzionale .

Né, deduce ancoral’agente della riscossione, si può pensare che la proposizione delricorso introduttivo di questo giudizio abbia, per così dire, potuto riaprireun rapporto giuridico già definito. 7.Il ricorso è inammissibile.

7.1. Il giudice d’appello ha espresso due rationes decidendi nella succinta sentenza impugnata, affermando da un lato che « non è stataprovata» la notifica (cfr. p.2 sentenza) , ossia non è stata data laprova del perfezionamento della notifica ex art.140 cod. proc. civ. dellacartella sottesa all’avviso di intimazione impugnato ; dall’altro, il giudice ha statuito che « non è dato conoscere nemmeno quali sianol’imposta e l’anno di cui all’intimazione di pagamento oppo- sta»(v. p.3 sentenza) .

7.2. Quest’ultimo accertamento in fatto del giudice, idoneo di per sé a determinare il rigetto dell’appello, non è stato censurato e va ribaditoche, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridica- mente idonea a sorreggere la decisione , come nel caso di specie , l'omessaimpugnazione con ricorso per cassazione anche di una sol- tanto di tali ragioni determina l'inammissibilità .

Infatti, vi è un di- fetto di interesse anche del gravame propost o avverso l ’altra ra- gione, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non incide- rebbesulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata rest a , pur sempre, fondata su di essa. 8.Il ricorso è in conclusione inammissibile e nessun provvedimento dev’essereadottato sulle spese di lite, in assenza di svolgimento di attivitàdifensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso .

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22524 /20 1 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatae difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: g iovannigrilletto@a vv ocatinapoli.legalmail . it ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del le- galerappresentante pro tempore ; –intimata – Oggetto: notificacartellapagamento – 140cpc– racc omandata in- formativa–Corte cost.258/12-rapportiesauriti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania, n.2289/ 3/201 6 depositata il 10 marzo 20 1 6 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 5 gennaio 20 2 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Cam- paniaè stato rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione per la Provincia di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora incorporata in [OSCURATO:SOCIETA] . avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Napoli n. 23576 / 18 /201 4 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. aventead oggetto l’ intimazione di pagamento IRAP per l’ ann o di im- posta2004. 2. C ol ricorso introduttivo veniva impugnata l'intimazione di paga- menton. 071 2012 90002246 33 per il complessivo importo di euro 13.201,58,relativo alla cartella di pagamento n. 071 2007 02093013 65 000 , che l’Agente deduceva essere stata notificata alla contri- buenteil 31.12.08 , fatto contestato da quest’ultima . 3.Il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, statuivache non era stata provata la notifica della cartella presup- postaall'intimazione di pagamento , in quanto eseguita mediante de- positopresso la casa comunale, per temporanea assenza del desti- natario,sicché d o ve va ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 140 c od . proc. c iv . . T ale forma di notifica prevede va una serie di passaggi procedimentali,l'ultimo dei quali era l 'invio mediante raccomandata A.R. della comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito pressola casa c omun al e , adempimento che nel caso in esame non risultava provato . I l giudice accertava che Equitalia aveva prodotto unicamente una busta "non ritirata entro il tempo di giacenza pre- scritto", dalla data incerta ed il cui co n tenuto non era c onosc ibile , cosìcome non era conosc ibile l'imposta e l’a nno di imposta . 4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l ’agente della ri- scossione, affidato a due motiv i , mentre la contribuente non ha svoltodifese. Consideratoche: 5. Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione e/o falsa applica- zionedegli artt.140 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R.n.602/73 da parte dellasentenza di appello nella parte in cui ha statuito l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intima- zioneimpugnata, in quanto nel caso in esame il messo notificatore harispettato i requisiti previsti dall'art.140 cod. proc. civ. e che la stessasi sia perfezionata. 6. Con il secondo motivo l’agente della riscossione – in relazione all’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. dell'art.26 del d.P.R.n.602/73 da parte dellasentenza impugnata, nell a parte in cui ha accerta to l'illegitti- mitàdella notifica della cartella di pagamento presupposta all'inti- mazioneimpugnata. La ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare , ai fini delperfezionamento della notifica avvenuta nel 2008, che secondo lanormativa al tempo vigente non è previsto l'invio della raccoman- datae nessuna incidenza potrebbe avere nel caso di specie la suc- cessivasentenza n.258/2012 della Corte costituzionale . Né, deduce ancoral’agente della riscossione, si può pensare che la proposizione delricorso introduttivo di questo giudizio abbia, per così dire, potuto riaprireun rapporto giuridico già definito. 7.Il ricorso è inammissibile. 7.1. Il giudice d’appello ha espresso due rationes decidendi nella succinta sentenza impugnata, affermando da un lato che « non è stataprovata» la notifica (cfr. p.2 sentenza) , ossia non è stata data laprova del perfezionamento della notifica ex art.140 cod. proc. civ. dellacartella sottesa all’avviso di intimazione impugnato ; dall’altro, il giudice ha statuito che « non è dato conoscere nemmeno quali sianol’imposta e l’anno di cui all’intimazione di pagamento oppo- sta»(v. p.3 sentenza) . 7.2. Quest’ultimo accertamento in fatto del giudice, idoneo di per sé a determinare il rigetto dell’appello, non è stato censurato e va ribaditoche, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridica- mente idonea a sorreggere la decisione , come nel caso di specie , l'omessaimpugnazione con ricorso per cassazione anche di una sol- tanto di tali ragioni determina l'inammissibilità . Infatti, vi è un di- fetto di interesse anche del gravame propost o avverso l ’altra ra- gione, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non incide- rebbesulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata rest a , pur sempre, fondata su di essa. 8.Il ricorso è in conclusione inammissibile e nessun provvedimento dev’essereadottato sulle spese di lite, in assenza di svolgimento di attivitàdifensiva dell’intimata. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versament
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