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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15307/2026

Testo disponibile della fonte

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iciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procuraspeciale a margine del controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno - n. 6287 del 2017, depositata il 6 luglio 2017,non notificata.Numero registro generale 4952/2018Numero sezionale 3802/2026Numero di raccolta generale 15307/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Realbeefs.r.l. dell'atto di irrogazione di sanzioni n.

TFKIR0200003/2015, relativoall'anno d'imposta 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva contestatol'omessa separata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei costi c.d.black list, relativi all'acquisto di carne bovina congelata dall'Uruguay, edaveva irrogato la sanzione, ai sensi dell’ art. 8, comma 3-bis d. lgs. n. 471del 1997, senza emettere alcun avviso di accertamento, avendo appuratol’esistenza del diritto alla deduzione dei costi, ai sensi dell’art. 110 comma10 e 11 t.u.i.r. sulla base della documentazione fornita.2.

La CTP di Avellino aveva accolto il ricorso della società contribuenteritenendo non applicabile la sanzione prevista dall’art. 8 comma 3 bis deld.lgs. n. 471 del 1997 nell’ipotesi di riconoscimento della deducibilità deicosti da parte dell’amministrazione finanziaria.3.

La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno - adita in appellodall’Agenzia delle Entrate, aveva rigettato il gravame, confermando lasentenza di primo grado.4.

Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, con cui ha dedotto la nullitàdella sentenza impugnata per l’assoluta mancanza di motivazione delleragioni della ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’omessa indicazioneseparata dei c.d. costi black list della sanzione prevista dall’art. 8 comma1 d. lgs. n. 471 del 1997, relativa alle violazioni formali, anziché di quellaspecificamente prevista dall’art. 8 comma 3 bis del d.lgs. n. 471 del 1997e, comunque, l’error in iudicando consistente nella violazione della norma.5.

La società contribuente si è difesa depositando il controricorso e,successivamente, con istanza depositata l’8 giugno 2022, dato atto di averaderito alla definizione agevolata delle irregolarità formali, ai sensi dell’art.Numero registro generale 4952/2018Numero sezionale 3802/2026Numero di raccolta generale 15307/2026Data pubblicazione 20/05/20269 d.l. n. 119 del 2018, e allegata l’attestazione del pagamento dell’importodi euro 200,00 dovuto in relazione all’atto impugnato, ha richiesto ladeclaratoria di estinzione del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di dichiarazionedell’estinzione del giudizio per la definizione agevolata delle irregolaritàformali contestate alla società contribuente dall’amministrazione finanziariacon l’atto impugnato.2.

L’articolo 9 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 , nel testo inserito dalla leggedi conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire«Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti,di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della baseimponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sulpagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamentodi 200 euro per ciascun periodo d'imposta; e il comma 7 della stessa normastabilisce, inoltre, che «Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni dicui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto».Con la disciplina richiamata possono, quindi, essere definite, non solo leviolazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anchequelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificatie non diventati definitivi alla data di entrata in vigore della legge diconversione, il 19 dicembre 2018.3.

La definizione agevolata in questione è applicabile anche all’omessa oirregolare indicazione dei costi “black list” nella dichiarazione di cuiall’articolo 8 comma 3-bis del d.lgs. n. 471 del 1997, come riconosciutodalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 11/AE del 15 maggio 2019e, con riferimento alle liti pendenti, la modalità di definizione agevolatastraordinaria in questione è alternativa rispetto alla disciplina dettataNumero registro generale 4952/2018Numero sezionale 3802/2026Numero di raccolta generale 15307/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, in materia di definizione agevolatadelle controversie tributarie.4.

Dalla documentazione allegata all’istanza risulta che la societàcontribuente ha regolarmente versato, in data 23 maggio 2019, la sommadi euro 200 prevista per l’anno di imposta in contestazione.5.

La prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, inassenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrentedetermina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere e le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.6.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 all’esito della dichiarazione di estinzionedel giudizio per effetto della definizione agevolata della lite, essendo lanorma riferita alle pronunce di rigetto, inammissibilità o improponibilità delricorso (Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018,n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n.6400) ed essendo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ammessa al beneficio dellaprenotazione a debito.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] edell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procuraspeciale a margine del controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno - n. 6287 del 2017, depositata il 6 luglio 2017,non notificata.Numero registro generale 4952/2018Numero sezionale 3802/2026Numero di raccolta generale 15307/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Realbeefs.r.l. dell'atto di irrogazione di sanzioni n. TFKIR0200003/2015, relativoall'anno d'imposta 2011, con cui l'Agenzia delle Entrate le aveva contestatol'omessa separata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei costi c.d.black list, relativi all'acquisto di carne bovina congelata dall'Uruguay, edaveva irrogato la sanzione, ai sensi dell’ art. 8, comma 3-bis d. lgs. n. 471del 1997, senza emettere alcun avviso di accertamento, avendo appuratol’esistenza del diritto alla deduzione dei costi, ai sensi dell’art. 110 comma10 e 11 t.u.i.r. sulla base della documentazione fornita.2. La CTP di Avellino aveva accolto il ricorso della società contribuenteritenendo non applicabile la sanzione prevista dall’art. 8 comma 3 bis deld.lgs. n. 471 del 1997 nell’ipotesi di riconoscimento della deducibilità deicosti da parte dell’amministrazione finanziaria.3. La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno - adita in appellodall’Agenzia delle Entrate, aveva rigettato il gravame, confermando lasentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, con cui ha dedotto la nullitàdella sentenza impugnata per l’assoluta mancanza di motivazione delleragioni della ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’omessa indicazioneseparata dei c.d. costi black list della sanzione prevista dall’art. 8 comma1 d. lgs. n. 471 del 1997, relativa alle violazioni formali, anziché di quellaspecificamente prevista dall’art. 8 comma 3 bis del d.lgs. n. 471 del 1997e, comunque, l’error in iudicando consistente nella violazione della norma.5. La società contribuente si è difesa depositando il controricorso e,successivamente, con istanza depositata l’8 giugno 2022, dato atto di averaderito alla definizione agevolata delle irregolarità formali, ai sensi dell’art.Numero registro generale 4952/2018Numero sezionale 3802/2026Numero di raccolta generale 15307/2026Data pubblicazione 20/05/20269 d.l. n. 119 del 2018, e allegata l’attestazione del pagamento dell’importodi euro 200,00 dovuto in relazione all’atto impugnato, ha richiesto ladeclaratoria di estinzione del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di dichiarazionedell’estinzione del giudizio per la definizione agevolata delle irregolaritàformali contestate alla società contribuente dall’amministrazione finanziariacon l’atto impugnato.2. L’articolo 9 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 , nel testo inserito dalla leggedi conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire«Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti,di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della baseimponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sulpagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamentodi 200 euro per ciascun periodo d'imposta; e il comma 7 della stessa normastabilisce, inoltre, che «Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni dicui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto».Con la disciplina richiamata possono, quindi, essere definite, non solo leviolazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anchequelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificatie non diventati definitivi alla data di entrata in vigore della legge diconversione, il 19 dicembre 2018.3. La definizione agevolata in questione è applicabile anche all’omessa oirregolare indicazione dei costi “black list” nella dichiarazione di cuiall’articolo 8 comma 3-bis del d.lgs. n. 471 del 1997, come riconosciutodalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 11/AE del 15 maggio 2019e, con riferimento alle liti pendenti, la modalità di definizione agevolatastraordinaria in questione è alternativa rispetto alla disciplina dettataNumero registro generale 4952/2018Numero sezionale 3802/2026Numero di raccolta generale 15307/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, in materia di definizione agevolatadelle controversie tributarie.4. Dalla documentazione allegata all’istanza risulta che la societàcontribuente ha regolarmente versato, in data 23 maggio 2019, la sommadi euro 200 prevista per l’anno di imposta in contestazione.5. La prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, inassenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrentedetermina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere e le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.6. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 all’esito della dichiarazione di estinzionedel giudizio per effetto della definizione agevolata della lite, essendo lanorma riferita alle pronunce di rigetto, inammissibilità o improponibilità delricorso (Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018,n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n.6400) ed essendo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ammessa al beneficio dellaprenotazione a debito. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO
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