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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:902
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992C0381 - IT Avviso legale importante | 61992C0381 Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 novembre 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVE 88/407/CEE E 90/120/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 88/658/[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-381/92. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00215 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Con ricorso presentato in data 21 ottobre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 14 giugno 1988, 88/407/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), e 5 marzo 1990, 90/120/CEE (2), che modifica la direttiva 88/407/CEE, nonché alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

2. Per quanto riguarda le direttive 88/407/CEE e 90/120/CEE, il governo irlandese si limita a giustificare la mancata trasposizione nei termini prescritti in ragione della complessità delle modifiche legislative da adottare, sottolineando che le misure di attuazione dovrebbero entrare in vigore in tempi brevissimi e che comunque, nella pratica, esse sarebbero già applicate, atteso che le importazioni in [OSCURATO:PERSONA] di sperma surgelato di bovini si effettuerebbero conformemente alle esigenze previste dalle direttive in questione.

Quanto poi alla direttiva 88/658/CEE, il governo irlandese fa valere, da un lato, di averne comunque assicurato la trasposizione nell' ordinamento interno attraverso misure amministrative, più precisamente istruzioni ai funzionari competenti, misure peraltro comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 1991; e, dall' altro, che tale direttiva non è ormai più in vigore, essendo stata sostituita dalla direttiva 92/5/CEE (4), entrata in vigore il 1 gennaio 1993, con la conseguenza che al riguardo non potrebbe essergli più addebitato alcun inadempimento.

3. I suddetti argomenti, invero esposti con scarsa convinzione, non mi sembra possano essere condivisi.

Relativamente all' attuazione di direttive mediante prassi o atti amministrativi, basti qui richiamare la costante giurisprudenza della Corte in base alla quale "semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato" (5).

Quanto poi alla circostanza che la direttiva 88/658/CEE non è più in vigore dal 1 gennaio 1993 e che, pertanto, nessun inadempimento potrebbe essere imputato all' [OSCURATO:PERSONA] per la sua mancata trasposizione, rilevo, con la [OSCURATO:PERSONA], che la direttiva 92/5/CEE non ha soppresso gli obblighi di cui alla direttiva qui in questione, ma li ha semplicemente aggiornati.

Ne consegue che solo l' avvenuta trasposizione della direttiva 92/5/CEE avrebbe potuto far considerare superato l' inadempimento imputato all' [OSCURATO:PERSONA] con il presente ricorso per la mancata attuazione della direttiva 88/658/CEE.

4. In presenza di tali circostanze, suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio. (*) Lingua originale: l' italiano. (1) - GU L 194, pag.

10. (2) - Direttiva del Consiglio 5 marzo 1990 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 71, pag. 37). (3) - GU L 382, pag.

15. (4) - Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1). (5) - Sentenza 17 novembre 1992, causa C-236/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I - 5933, punto 6 della motivazione).

V., inoltre, sentenza 2 agosto 1993, causa C-9/92, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag.

I-0000, punto 20 della motivazione).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992C0381 - IT Avviso legale importante | 61992C0381 Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 novembre 1993. - [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVE 88/407/CEE E 90/120/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - DIRETTIVA 88/658/[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-381/92. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00215 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Con ricorso presentato in data 21 ottobre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 14 giugno 1988, 88/407/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (1), e 5 marzo 1990, 90/120/CEE (2), che modifica la direttiva 88/407/CEE, nonché alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (3), l' [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE. 2. Per quanto riguarda le direttive 88/407/CEE e 90/120/CEE, il governo irlandese si limita a giustificare la mancata trasposizione nei termini prescritti in ragione della complessità delle modifiche legislative da adottare, sottolineando che le misure di attuazione dovrebbero entrare in vigore in tempi brevissimi e che comunque, nella pratica, esse sarebbero già applicate, atteso che le importazioni in [OSCURATO:PERSONA] di sperma surgelato di bovini si effettuerebbero conformemente alle esigenze previste dalle direttive in questione. Quanto poi alla direttiva 88/658/CEE, il governo irlandese fa valere, da un lato, di averne comunque assicurato la trasposizione nell' ordinamento interno attraverso misure amministrative, più precisamente istruzioni ai funzionari competenti, misure peraltro comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 1991; e, dall' altro, che tale direttiva non è ormai più in vigore, essendo stata sostituita dalla direttiva 92/5/CEE (4), entrata in vigore il 1 gennaio 1993, con la conseguenza che al riguardo non potrebbe essergli più addebitato alcun inadempimento. 3. I suddetti argomenti, invero esposti con scarsa convinzione, non mi sembra possano essere condivisi. Relativamente all' attuazione di direttive mediante prassi o atti amministrativi, basti qui richiamare la costante giurisprudenza della Corte in base alla quale "semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato" (5). Quanto poi alla circostanza che la direttiva 88/658/CEE non è più in vigore dal 1 gennaio 1993 e che, pertanto, nessun inadempimento potrebbe essere imputato all' [OSCURATO:PERSONA] per la sua mancata trasposizione, rilevo, con la [OSCURATO:PERSONA], che la direttiva 92/5/CEE non ha soppresso gli obblighi di cui alla direttiva qui in questione, ma li ha semplicemente aggiornati. Ne consegue che solo l' avvenuta trasposizione della direttiva 92/5/CEE avrebbe potuto far considerare superato l' inadempimento imputato all' [OSCURATO:PERSONA] con il presente ricorso per la mancata attuazione della direttiva 88/658/CEE. 4. In presenza di tali circostanze, suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio. (*) Lingua originale: l' italiano. (1) - GU L 194, pag. 10. (2) - Direttiva del Consiglio 5 marzo 1990 recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 71, pag. 37). (3) - GU L 382, pag. 15. (4) - Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1). (5) - Sentenza 17 novembre 1992, causa C-236/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I - 5933, punto 6 della motivazione). V., inoltre, sentenza 2 agosto 1993, causa C-9/92, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I-0000, punto 20 della motivazione).
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