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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29450/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22461/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis; –controricorrenti – e INPS, in persona del l.r.p.t., rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Agenzia delle entrate, direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore pro tempore, -intimati- Sentenza - violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.- motivo coacervato avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, n. 439 / 20 23 , depositata i n data 28 marzo2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In data 21 dicembre 2018 l’Agente della Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di pignoramento presso terzi (INPS) a seguito del mancato pagamento della cartella n. 09520130008652445000, notificata il 9 febbraio 2018, per la riscossione di tributi erariali relativi all’anno 2014.

Il 18 gennaio 2019 il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Reggio nell’Emiliaavverso il pignoramento e gli atti presupposti deducendo l’irrituale notifica della cartella e vizi della motivazione della cartella.

In seno alla procedura esecutiva l’Agente della Riscossione proponeva intervento, fondato su quattro cartelle di pagamento, due avvisi di accertamento ed un avviso di addebito (avvisi disposti dagli enti impositori ex artt. 29 e 30 d.l. 78/2010).

Anche avverso detti atti il contribuente proponeva ricorso alla CTP eccependo la mancata notifica degli atti presupposti.

La CTP, dichiarata la propria giurisdizione limitatamente alle pretese di natura tributaria, respingeva la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e dichiarava l’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dall’Agenzia delle Entrate in iudicio .

Nel merito, rigettava i ricorsi stante la ritualità della notifica degli atti presupposti.

2. Interposti gravam i dal contribuente e dall’ Agenzia delle Entrate,la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] confermava, rigettando l’appello del contribuente, la sentenza gravata rilevando che gli atti ‘riscossivi’ erano stati ritualmente tutti notificati, per cui la controversia si era trasferita «dalla fase di cognizione a quella di riscossione»; il merito della pretesa fiscale, ormai divenuto definitivo e consolidato per la mancata impugnazione tempestiva degli atti ‘riscossivi’, rendeva fondate le ragioni dell’Ufficio.

La CGT di secondo grado accoglieva, poi, l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate volto alla riforma del capo sulle spese, illegittimamente poste a suo carico in primo grado.

3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motiv i .

L ’ Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hannoresistito con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024.

Il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Conil primo strumento di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 comma primo nn. 3), 4), 5) c.p.c., violazione degli artt. 14 Dlgs. 546/92 e 32 primo comma Dlgs. 546/92, violazione dell’art. 54 Dlgs. 546/92, violazione dell’art. 26 dpr 603/72, violazione degli art. 36bis dpr 600/73 e 42 dpr 600/73, violazione dell’art. 50 dpr 602/73, violazione dell’art. 29 D.L. 78/2010, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.».

Lamenta, in primo luogo, che la CTR avrebbe completamente omesso di esaminare i motivi di appello, con i quali il contribuente aveva reiterato le eccezioni afferenti alla mancanza di una valida notifica degli atti presupposti, già proposte in primo grado.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, i vizi di notifica erano stati denunciati non già con clausole di stile, ma con argomentazioni specifiche, a fronte delle quali l’Agenzia avrebbe depositato documentazione in primo grado, ma tardivamente.Sotto tale aspetto lamenta un vizio sussumibile sotto l’ambito applicativo dell’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., per l’omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo, costituito dalla mancata prova della valida notifica degli atti presupposti.

Sarebbe mancata, secondo l’assunto del ricorrente, la prova della notifica di tutti gli atti di imposizione e riscossione (avviso di accertamento, avviso di presa in carico ex art. 28 d.l. 78/2010, atto di intimazione di pagamento e cartella di pagamento).

La sentenza della CTR deve,infine, ritenersi nulla anche sotto altro profilo, ovvero per aver pronunciato sull’appello incidentale dell’Ufficio (accogliendolo), nonostante la sua tardività. 1.2.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte fondato .

La doglianza, invero, propone un motivo ‘coacervato’, denunciando sostanzialmente vari vizi, senza possibilità di distinguerli(salvo quanto infra si dirà) , anche in contrasto logico tra loro (violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia su eccezione), che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915), o a pretesi vizi processuali.

Si tratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questa Corte (Cass. 13/06/2024, n. 16488).

In tal modo, inoltre, viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione,affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31/07/2018, n. 20288) ed oggi espressamente codificata dal n. 3) dell’articolo 366 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. d) n. 1), d.lgs. n. 149/2022 (ed applicabile ratione temporisalla fattispecie).Inoltre, con particolare riferimento all’asserito omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata prova, fornita dall’Ufficio, della rituale notifica degli atti presupposti, rilevante ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. deve rilevarsi che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez.

U.21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111).

Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).

Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637).

Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).

Pacifica l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez.

U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo, ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).

Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.

1.3. Nella specie, la valutazione della mancata prova della notifica degli atti propedeutici all’esecuzione, lungi dall’integrare un ‘fatto storico’ (tra l’altro, negativo), costituisce una questione giuridica di merito, come tale non rientrante nel paradigma normativo.

Inoltre, le sentenze di merito nella specie sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, incombeva al ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegare che, di contro, le due decisioni si fondavano su ragioni diverse.

1.4. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui deduce la nullità della sentenza per aver accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, nonostante la suainammissibilità per tardività.

Il ricorso in appello del contribuente veniva, invero, notificato a mezzo pec il giorno 21settembre 2019 (sabato).

Il termine ultimo per la proposizione dell’appello incidentale era il 20novembre 2019, dovendo i 60 giorni decorrere dal 21 settembre 2019 , nonostante questo cadesse nella giornata di sabato, non essendo applicabile al giorno iniziale il principio sancito dall’art. 155 comma 5 cod. proc. civ. e la proroga ivi prevista del termine che scada nel giorno di sabato al primo giorno seguente non festivo (così come si computano nel termine i giorni festivi intermedi cfr. Cass. 28/05/2020, n. 10036).

L’appello incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate, con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2019 (data indicata dalla stessa Agenzia a pagina 10 del controricorso), era, quindi, tardivo.

La sentenza impugnata va, in parte qua, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto tardivo.

2. Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 comma primo nn. 3), 4), c.p.c., violazione dell’art. 20 Dlgs. 82/2005, violazione dell’art. 72bis comma 1bis dpr 602/73, violazione dell’art. 7 L.212/2000, violazione dell’art. 3 Dlgs. 39/93, violazione dell’art. 12 dpr 602/73, violazione degli artt. 1 lett. c) e lett. i) e 6 D.M. 321/99, violazione degli artt.112 c.p.c. e 115 c.p.c.».

Ribadisce che la CGT di secondo grado non avrebbe deciso il motivo di appello relativo all’omesso esame, da parte del giudice di prime cure, della censura attinente alla invalidità del pignoramento presso terzi e dell’intervento per vizi di notifica e di contenuto delle cartelle esattoriali.

Anche tale motivo va qualificato come ‘coacervato’, mescolando in modo inestricabile due motivi (nn. 3 e 4) di ricorso per cassazione, e, pertanto, è inammissibile.

2.1. A prescindere da tale assorbente considerazione, il motivo è, comunque, infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che, a ben vedere, nella specie, non vi è stata un’omessa pronuncia sui motivi di gravame (denunciabile con il motivo n. 3) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), bensì una pronuncia espressa sui motivi di appello (sebbene affidata ad una motivazione scarna, purtuttavia non censurata sotto tale aspetto).

3. Per tutto quanto esposto il ricorso vaaccolto limitatamente alla censura relativa alla tardività dell’appello incidentale spiegato dall’Agenzia delle Entrate.

Nel resto la sentenza gravata va confermata.

4. La natura particolare della questione giuridica affrontata giustifica la compensazione del gravame e del presente grado nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate.

Nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti delle parti intimate, che non risultano costituite con rituale controricorso.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente alla doglianza relativa all’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, che va dichiarato inammissibile; in tali limiti cassa senza rinvio la sentenza impugnata, confermandola per il resto; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate; c ondanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22461/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis; –controricorrenti – e INPS, in persona del l.r.p.t., rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Agenzia delle entrate, direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore pro tempore, -intimati- Sentenza - violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ.- motivo coacervato avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, n. 439 / 20 23 , depositata i n data 28 marzo2023. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In data 21 dicembre 2018 l’Agente della Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di pignoramento presso terzi (INPS) a seguito del mancato pagamento della cartella n. 09520130008652445000, notificata il 9 febbraio 2018, per la riscossione di tributi erariali relativi all’anno 2014. Il 18 gennaio 2019 il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Reggio nell’Emiliaavverso il pignoramento e gli atti presupposti deducendo l’irrituale notifica della cartella e vizi della motivazione della cartella. In seno alla procedura esecutiva l’Agente della Riscossione proponeva intervento, fondato su quattro cartelle di pagamento, due avvisi di accertamento ed un avviso di addebito (avvisi disposti dagli enti impositori ex artt. 29 e 30 d.l. 78/2010). Anche avverso detti atti il contribuente proponeva ricorso alla CTP eccependo la mancata notifica degli atti presupposti. La CTP, dichiarata la propria giurisdizione limitatamente alle pretese di natura tributaria, respingeva la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori e dichiarava l’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dall’Agenzia delle Entrate in iudicio . Nel merito, rigettava i ricorsi stante la ritualità della notifica degli atti presupposti. 2. Interposti gravam i dal contribuente e dall’ Agenzia delle Entrate,la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] confermava, rigettando l’appello del contribuente, la sentenza gravata rilevando che gli atti ‘riscossivi’ erano stati ritualmente tutti notificati, per cui la controversia si era trasferita «dalla fase di cognizione a quella di riscossione»; il merito della pretesa fiscale, ormai divenuto definitivo e consolidato per la mancata impugnazione tempestiva degli atti ‘riscossivi’, rendeva fondate le ragioni dell’Ufficio. La CGT di secondo grado accoglieva, poi, l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate volto alla riforma del capo sulle spese, illegittimamente poste a suo carico in primo grado. 3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motiv i . L ’ Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hannoresistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Conil primo strumento di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 comma primo nn. 3), 4), 5) c.p.c., violazione degli artt. 14 Dlgs. 546/92 e 32 primo comma Dlgs. 546/92, violazione dell’art. 54 Dlgs. 546/92, violazione dell’art. 26 dpr 603/72, violazione degli art. 36bis dpr 600/73 e 42 dpr 600/73, violazione dell’art. 50 dpr 602/73, violazione dell’art. 29 D.L. 78/2010, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.». Lamenta, in primo luogo, che la CTR avrebbe completamente omesso di esaminare i motivi di appello, con i quali il contribuente aveva reiterato le eccezioni afferenti alla mancanza di una valida notifica degli atti presupposti, già proposte in primo grado. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, i vizi di notifica erano stati denunciati non già con clausole di stile, ma con argomentazioni specifiche, a fronte delle quali l’Agenzia avrebbe depositato documentazione in primo grado, ma tardivamente.Sotto tale aspetto lamenta un vizio sussumibile sotto l’ambito applicativo dell’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., per l’omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo, costituito dalla mancata prova della valida notifica degli atti presupposti. Sarebbe mancata, secondo l’assunto del ricorrente, la prova della notifica di tutti gli atti di imposizione e riscossione (avviso di accertamento, avviso di presa in carico ex art. 28 d.l. 78/2010, atto di intimazione di pagamento e cartella di pagamento). La sentenza della CTR deve,infine, ritenersi nulla anche sotto altro profilo, ovvero per aver pronunciato sull’appello incidentale dell’Ufficio (accogliendolo), nonostante la sua tardività. 1.2.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte fondato . La doglianza, invero, propone un motivo ‘coacervato’, denunciando sostanzialmente vari vizi, senza possibilità di distinguerli(salvo quanto infra si dirà) , anche in contrasto logico tra loro (violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia su eccezione), che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915), o a pretesi vizi processuali. Si tratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questa Corte (Cass. 13/06/2024, n. 16488). In tal modo, inoltre, viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione,affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31/07/2018, n. 20288) ed oggi espressamente codificata dal n. 3) dell’articolo 366 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 27, lett. d) n. 1), d.lgs. n. 149/2022 (ed applicabile ratione temporisalla fattispecie).Inoltre, con particolare riferimento all’asserito omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla mancata prova, fornita dall’Ufficio, della rituale notifica degli atti presupposti, rilevante ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. deve rilevarsi che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U.21/12/2022 n. 37406, Cass. 08/05/2019, n. 12111). Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474). Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n. 9637). Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525). Pacifica l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo, ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti). Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse. 1.3. Nella specie, la valutazione della mancata prova della notifica degli atti propedeutici all’esecuzione, lungi dall’integrare un ‘fatto storico’ (tra l’altro, negativo), costituisce una questione giuridica di merito, come tale non rientrante nel paradigma normativo. Inoltre, le sentenze di merito nella specie sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, incombeva al ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegare che, di contro, le due decisioni si fondavano su ragioni diverse. 1.4. Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui deduce la nullità della sentenza per aver accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, nonostante la suainammissibilità per tardività. Il ricorso in appello del contribuente veniva, invero, notificato a mezzo pec il giorno 21settembre 2019 (sabato). Il termine ultimo per la proposizione dell’appello incidentale era il 20novembre 2019, dovendo i 60 giorni decorrere dal 21 settembre 2019 , nonostante questo cadesse nella giornata di sabato, non essendo applicabile al giorno iniziale il principio sancito dall’art. 155 comma 5 cod. proc. civ. e la proroga ivi prevista del termine che scada nel giorno di sabato al primo giorno seguente non festivo (così come si computano nel termine i giorni festivi intermedi cfr. Cass. 28/05/2020, n. 10036). L’appello incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate, con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2019 (data indicata dalla stessa Agenzia a pagina 10 del controricorso), era, quindi, tardivo. La sentenza impugnata va, in parte qua, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto tardivo. 2. Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione dell’art. 360 comma primo nn. 3), 4), c.p.c., violazione dell’art. 20 Dlgs. 82/2005, violazione dell’art. 72bis comma 1bis dpr 602/73, violazione dell’art. 7 L.212/2000, violazione dell’art. 3 Dlgs. 39/93, violazione dell’art. 12 dpr 602/73, violazione degli artt. 1 lett. c) e lett. i) e 6 D.M. 321/99, violazione degli artt.112 c.p.c. e 115 c.p.c.». Ribadisce che la CGT di secondo grado non avrebbe deciso il motivo di appello relativo all’omesso esame, da parte del giudice di prime cure, della censura attinente alla invalidità del pignoramento presso terzi e dell’intervento per vizi di notifica e di contenuto delle cartelle esattoriali. Anche tale motivo va qualificato come ‘coacervato’, mescolando in modo inestricabile due motivi (nn. 3 e 4) di ricorso per cassazione, e, pertanto, è inammissibile. 2.1. A prescindere da tale assorbente considerazione, il motivo è, comunque, infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che, a ben vedere, nella specie, non vi è stata un’omessa pronuncia sui motivi di gravame (denunciabile con il motivo n. 3) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), bensì una pronuncia espressa sui motivi di appello (sebbene affidata ad una motivazione scarna, purtuttavia non censurata sotto tale aspetto). 3. Per tutto quanto esposto il ricorso vaaccolto limitatamente alla censura relativa alla tardività dell’appello incidentale spiegato dall’Agenzia delle Entrate. Nel resto la sentenza gravata va confermata. 4. La natura particolare della questione giuridica affrontata giustifica la compensazione del gravame e del presente grado nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate. Nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti delle parti intimate, che non risultano costituite con rituale controricorso. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente alla doglianza relativa all’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, che va dichiarato inammissibile; in tali limiti cassa senza rinvio la sentenza impugnata, confermandola per il resto; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità tra il ricorrente e l’Agenzia delle Entrate; c ondanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 29450/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris