CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D (CUI 02RJIHB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];89/RG. 39550 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto è del tutto generico essendosi limitato a riportare pronunce della Corte di cassazione in ordine alla motivazione per relationem senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata, avente ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, che a pagina 3 ha specificato gli argomenti su cui ha fondato la conferma della sentenza di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q